IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  settembre 1990, n. 82, con il
quale e'  stato  dichiarato  il  carattere  di  eccezionalita'  della
siccita'  verificatasi  nell'annata  agraria  1989-90  nei  territori
agricoli della regione Abruzzo;
  Vista  la  nota  14  settembre 1990 con la quale la regione Abruzzo
chiede che sia concessa agli istituti di credito  l'autorizzazione  a
prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai
sensi dell'art. 1 della legge 25  luglio  1966,  n.  838,  modificato
dall'art.  8  della  legge  13 maggio 1985, n. 198, in considerazione
della forte incidenza dei danni sui bilanci economici  delle  aziende
agricole colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-90;
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Abruzzo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di credito  agrario,  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate  con  le  aziende  agricole  ricadenti nei territori della
regione Abruzzo che a seguito  della  siccita'  del  1989-90  abbiano
subi'to  un  danno  in  misura non inferiore alla perdita del 35% del
prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.