IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visti  i  decreti ministeriali 2 agosto 1990, numeri 90/58 e 90/64,
con i quali e'  stato  dichiarato  rispettivamente  il  carattere  di
eccezionalita' delle grandinate del 21-22-24 maggio 1990 verificatesi
in vari comuni della provincia di Ferrara e della grandinata  del  19
maggio 1990 verificatasi in vari comuni della provincia di Forli';
  Viste  le  note in data 10 e 23 luglio 1990 con le quali la regione
Emilia-Romagna chiede che  sia  concessa  agli  istituti  di  credito
l'autorizzazione  a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di
credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966,  n.
838,  modificato  dall'art.  8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in
considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci  economici
delle   aziende   agricole   colpite   dalle   grandinate  dichiarate
eccezionali con i decreti avanti richiamati;
  Ritenuto di accogliere le proposte della regione Emilia-Romagna;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di  credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate  con  le  aziende  agricole  danneggiate  dalle grandinate
dichiarate  eccezionali,  ricadenti  nei  territori   della   regione
Emilia-Romagna  che  abbiano  subito un danno in misura non inferiore
alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.