IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198; Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1990, numeri 90/58 e 90/64, con i quali e' stato dichiarato rispettivamente il carattere di eccezionalita' delle grandinate del 21-22-24 maggio 1990 verificatesi in vari comuni della provincia di Ferrara e della grandinata del 19 maggio 1990 verificatasi in vari comuni della provincia di Forli'; Viste le note in data 10 e 23 luglio 1990 con le quali la regione Emilia-Romagna chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle grandinate dichiarate eccezionali con i decreti avanti richiamati; Ritenuto di accogliere le proposte della regione Emilia-Romagna; Decreta: Art. 1. Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalle grandinate dichiarate eccezionali, ricadenti nei territori della regione Emilia-Romagna che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile. Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.