IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la domanda in data 26 luglio 1989 presentata dalla Winterthur
- Societa' di assicurazioni sulla vita, rappresentanza  generale  per
l'Italia,  con  sede  in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di
alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive
delle analoghe in vigore;
  Vista  la  lettera  n.  923800  del  19  ottobre 1989, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti  tariffe  di  assicurazione  sulla  vita,  presentate  dalla
Winterthur  -  Societa'  di  assicurazioni sulla vita, rappresentanza
generale per l'Italia, con sede in Milano:
   1)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di   sesso  maschile  e  testa
reversionaria di  sesso  femminile  -  tariffa  a  tasso  tecnico  4%
(sostitutiva  dell'analoga  approvata  con  decreto  ministeriale  28
aprile 1988);
   2)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di  sesso  femminile  e  testa
reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;
   3)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa  primaria e reversionaria di sesso maschile -
tariffa a tasso tecnico 4%;
   4)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa primaria e reversionaria di sesso femminile -
tariffa a tasso tecnico 4%;
   5)  tariffa  di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale, o del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile -
tariffa   a  tasso  tecnico  0%,  3%,  4%  (sostitutiva  dell'analoga
approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);
   6)  tariffa  di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale, o del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile -
tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.
  Le  condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui
ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto  1)
approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 settembre 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA