IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e la tabella XXIX ad esso allegata; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' relative al riordinamento dei corsi di laurea della facolta' di ingegneria e all'istituzione del corso di laurea in ingegneria elettronica; Preso atto che il corso di laurea in ingegneria elettronica e' previsto nel piano di sviluppo quadriennale 1986-90; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 aprile 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli compresi dal n. 77 (ex 81) all'89 (ex 93) sono soppressi e sostituiti come segue: Titolo X FACOLTA' DI INGEGNERIA TAB. XXIX L'accesso ai corsi di laurea della facolta' e' regolato dalle disposizioni di legge. Art. 77. - La facolta' di ingegneria conferisce: 1) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio; 2) la laurea in ingegneria chimica; 3) la laurea in ingegneria civile; 4) la laurea in ingegneria elettrica; 5) la laurea in ingegneria elettronica; 6) la laurea in ingegneria meccanica. La durata degli studi dei corsi di laurea e' fissata in cinque anni. Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea sono articolati in indirizzi, secondo l'elenco sottoindicato e possono ulteriormente essere articolati in orientamenti, definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea: 1) Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio. Indirizzi: ambiente; difesa del suolo; georisorse; geotecnologie; pianificazione e gestione del territorio. 2) Corso di laurea in ingegneria chimica. Indirizzi: alimentare; biotecnologie industriali; materiali. 3) Corso di laurea in ingegneria civile. Indirizzi: edile; idraulica; strutture; trasporti. 4) Corso di laurea in ingegneria elettrica. Indirizzi: automazione industriale; energia. 5) Corso di laurea in ingegneria elettronica. Indirizzi: controlli automatici; telecomunicazioni. 6) Corso di laurea in ingegneria meccanica. Indirizzi: automazione industriale e robotica; biomedica; costruzioni; energia; materiali; produzione; veicoli terrestri. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria" con la specificazione del corso di laurea seguito. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Art. 78. - Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di effettiva attivita'. Al termine di ogni semestre e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, e' prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane. Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attivita' didattico-formative, teorica, teorico-pratica, comprensive delle attivita' didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di addestramento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.). L'attivita' didattico-formativa e' organizzata sulla base di annualita', costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare e' costituito da ottanta-centoventi ore di attivita' didattiche; possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attivita' didattiche, corrispondenti a mezza annualita'. Il corso di insegnamento integrato e' costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al piu' tre, professori di ruolo, che faranno tutti parte della commissione di esame. Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, nella predisposizione dei curricula possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.), da quotarsi in frazioni di annualita', sino ad una concorrenza di due annualita'. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nel successivo art. 79 e superato i relativi esami per un numero minimo di: ventotto annualita': per i corsi di laurea in ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria meccanica; ventinove annualita': per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio; ingegneria chimica; ingegneria civile. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovra' aver superato gli esami relativi al seguente numero di annualita', tenendo conto delle indicazioni dei competenti consigli di corso di laurea: due per l'iscrizione al secondo anno; sei per l'iscrizione al terzo anno; dieci per l'iscrizione al quarto anno e sedici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero di esami, lo studente dovra' iscriversi come fuori corso. Se lo studente e' in difetto, oltre che del numero degli esami sopra indicato, anche di attestati di frequenza, dovra' iscriversi come ripetente con la possibilita' di frequentare fino a tre corsi dell'anno successivo e di sostenere i relativi esami. Durante il primo triennio lo studente dovra' inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera da scegliersi, da parte dello studente, in una lista predisposta dal consiglio di facolta', superando una prova di accertamento le cui modalita' verranno stabilite dal consiglio di facolta'. Gli studenti del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio per gli indirizzi "georisorse" e "geotecnologie" devono aver frequentato, prima della laurea, un tirocinio pratico della durata di due mesi presso enti o aziende del settore. Su proposta dello stesso consiglio di corso di laurea, il consiglio di facolta' puo' introdurre analogo tirocinio pratico anche per gli altri indirizzi "ambiente", "difesa del suolo", "pianificazione e gestione del territorio". L'esame di laurea consiste nella discussione di uno o piu' elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o piu' relatori e con le modalita' stabilite dal consiglio di facolta' su proposta del competente consiglio di corso di laurea. Art. 79. - Il consiglio di facolta' predispone annualmente, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi, che costituisce il piano di studio ufficiale. Tale manifesto stabilisce: quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 77, e quali orientamenti sono attivati; i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati) scelti tra quelli specificati nel successivo art. 81 e che costituiscono le annualita' indicate dalle tabelle B, C e D della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989 (annualita' che vengono richiamate nel successivo art. 80, tenendo conto dei numeri minimi indicati all'undicesimo comma dell'art. 5 della stessa tabella XXIX); i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati) scelti fra quelli specificati nel successivo art. 81 e che costituiscono le annualita' caratterizzanti gli indirizzi attivati, in numero non inferiore a tre per ciascun indirizzo; le rimanenti annualita' necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al quinto comma del precedente art. 78, precisando quali siano obbligatorie e quali (eventualmente raggruppate in distinti orientamenti) siano a scelta dello studente. Tali annualita', fino a un massimo di due, possono essere determinate tenendo conto di quanto previsto dal quarto comma del precedente art. 78; la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti i cui al terzo comma del precedente art. 78; la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri, nonche' le propedeuticita' tra i corsi e i relativi esami. L'indennita' di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi, non comporta necessariamente identita' di programma, di trattazione o di docente. Art. 80. - L'elenco delle annualita' delle tabelle B, C e D di cui alla tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989, Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1989, con l'indicazione dei raggruppamenti disciplinari dai quali possono essere tratti gli insegnamenti relativi, e' quello appresso riportato.