IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e
la tabella XXIX ad esso allegata;
  Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' relative al riordinamento
dei  corsi  di  laurea della facolta' di ingegneria e all'istituzione
del corso di laurea in ingegneria elettronica;
  Preso  atto  che  il  corso  di laurea in ingegneria elettronica e'
previsto nel piano di sviluppo quadriennale 1986-90;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita' di approvare le modifiche
proposte in deroga al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Udito  il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta
del 10 aprile 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli  compresi  dal  n.  77  (ex  81)  all'89 (ex 93) sono
soppressi e sostituiti come segue:
                               Titolo X
                        FACOLTA' DI INGEGNERIA
                              TAB. XXIX
  L'accesso  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' e' regolato dalle
disposizioni di legge.
  Art. 77. - La facolta' di ingegneria conferisce:
   1) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
   2) la laurea in ingegneria chimica;
   3) la laurea in ingegneria civile;
   4) la laurea in ingegneria elettrica;
   5) la laurea in ingegneria elettronica;
   6) la laurea in ingegneria meccanica.
  La  durata  degli  studi  dei  corsi di laurea e' fissata in cinque
anni.
  Allo  scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo
sia di competenze di tipo metodologico sia di  tecniche  progettuali,
realizzative   e  di  gestione,  i  predetti  corsi  di  laurea  sono
articolati in indirizzi, secondo  l'elenco  sottoindicato  e  possono
ulteriormente essere articolati in orientamenti, definiti annualmente
su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:
1) Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.
Indirizzi:
   ambiente;
   difesa del suolo;
   georisorse;
   geotecnologie;
   pianificazione e gestione del territorio.
2) Corso di laurea in ingegneria chimica.
Indirizzi:
   alimentare;
   biotecnologie industriali;
   materiali.
3) Corso di laurea in ingegneria civile.
Indirizzi:
   edile;
   idraulica;
   strutture;
   trasporti.
4) Corso di laurea in ingegneria elettrica.
Indirizzi:
   automazione industriale;
   energia.
5) Corso di laurea in ingegneria elettronica.
Indirizzi:
   controlli automatici;
   telecomunicazioni.
6) Corso di laurea in ingegneria meccanica.
Indirizzi:
   automazione industriale e robotica;
   biomedica;
   costruzioni;
   energia;
   materiali;
   produzione;
   veicoli terrestri.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in
ingegneria" con  la  specificazione  del  corso  di  laurea  seguito.
Dell'indirizzo   eventualmente   seguito  viene  fatta  menzione  sul
certificato di laurea.
  Art. 78. - Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato
in due periodi didattici (semestri) della durata  di  almeno  tredici
settimane di effettiva attivita'. Al termine di ogni semestre e prima
dell'inizio del primo semestre dell'anno  accademico  successivo,  e'
prevista  una  sessione  di  esami  della  durata  di  almeno quattro
settimane.
  Ciascun  anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di
attivita' didattico-formative, teorica, teorico-pratica,  comprensive
delle  attivita'  didattiche  integrative (esercitazioni, laboratori,
seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite
tecniche,  prove  parziali di addestramento, correzione e discussione
di progetti ed elaborati, ecc.).
  L'attivita'   didattico-formativa  e'  organizzata  sulla  base  di
annualita',   costituite   da   corsi   ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinari    o    integrati.    Il   corso   di   insegnamento
monodisciplinare e' costituito da ottanta-centoventi ore di attivita'
didattiche;   possono   essere   istituiti   corsi   di  insegnamento
monodisciplinari di durata ridotta, costituiti  da  quaranta-sessanta
ore  di  attivita'  didattiche, corrispondenti a mezza annualita'. Il
corso di insegnamento  integrato  e'  costituito  come  un  corso  di
insegnamento  monodisciplinare,  ma  le lezioni sono svolte in moduli
coordinati di almeno venti ore  ciascuno  da  due,  o  al  piu'  tre,
professori  di  ruolo,  che  faranno tutti parte della commissione di
esame.
  Nell'ambito  della  sperimentazione  didattica,  anche  al  fine di
facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, nella
predisposizione  dei  curricula possono essere utilizzati anche altri
moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari,  laboratori,
ecc.), da quotarsi in frazioni di annualita', sino ad una concorrenza
di due annualita'.
  Per  essere  ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve
aver seguito insegnamenti ufficiali,  scelti  sulla  base  di  quanto
stabilito  nel  successivo art. 79 e superato i relativi esami per un
numero minimo di:
   ventotto   annualita':   per  i  corsi  di  laurea  in  ingegneria
elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria meccanica;
   ventinove  annualita':  per  i  corsi  di laurea in ingegneria per
l'ambiente e il territorio; ingegneria chimica; ingegneria civile.
  Per  l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovra'
aver superato gli esami relativi al seguente  numero  di  annualita',
tenendo  conto  delle indicazioni dei competenti consigli di corso di
laurea: due per l'iscrizione al secondo anno; sei per l'iscrizione al
terzo  anno;  dieci  per  l'iscrizione  al  quarto  anno e sedici per
l'iscrizione al quinto anno.
  In  caso  di  non  superamento  del  previsto  numero  di esami, lo
studente dovra' iscriversi come fuori corso. Se  lo  studente  e'  in
difetto,  oltre  che  del numero degli esami sopra indicato, anche di
attestati di frequenza,  dovra'  iscriversi  come  ripetente  con  la
possibilita'  di  frequentare fino a tre corsi dell'anno successivo e
di sostenere i relativi esami.
  Durante  il primo triennio lo studente dovra' inoltre dimostrare la
conoscenza pratica e la comprensione di almeno una  lingua  straniera
da  scegliersi, da parte dello studente, in una lista predisposta dal
consiglio di facolta', superando una prova  di  accertamento  le  cui
modalita' verranno stabilite dal consiglio di facolta'.
  Gli  studenti del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il
territorio per gli indirizzi "georisorse"  e  "geotecnologie"  devono
aver  frequentato,  prima  della  laurea,  un tirocinio pratico della
durata di due mesi presso enti o aziende  del  settore.  Su  proposta
dello  stesso  consiglio di corso di laurea, il consiglio di facolta'
puo'  introdurre  analogo  tirocinio  pratico  anche  per  gli  altri
indirizzi  "ambiente", "difesa del suolo", "pianificazione e gestione
del territorio".
  L'esame  di  laurea  consiste  nella  discussione  di  uno  o  piu'
elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il
controllo  di  uno  o  piu' relatori e con le modalita' stabilite dal
consiglio di facolta' su proposta del competente consiglio  di  corso
di laurea.
  Art.  79.  -  Il  consiglio  di facolta' predispone annualmente, su
proposta del competente consiglio di corso di  laurea,  il  manifesto
annuale  degli  studi,  che costituisce il piano di studio ufficiale.
Tale manifesto stabilisce:
   quali  indirizzi,  tra  quelli  previsti  dall'art.  77,  e  quali
orientamenti sono attivati;
   i  corsi  di  insegnamento  (monodisciplinari,  monodisciplinari a
durata  ridotta  o  integrati)  scelti  tra  quelli  specificati  nel
successivo  art.  81 e che costituiscono le annualita' indicate dalle
tabelle B,  C  e  D  della  tabella  XXIX  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del  20  maggio  1989  (annualita' che
vengono richiamate nel successivo art. 80, tenendo conto  dei  numeri
minimi indicati all'undicesimo comma dell'art. 5 della stessa tabella
XXIX);
   i  corsi  di  insegnamento  (monodisciplinari,  monodisciplinari a
durata  ridotta  o  integrati)  scelti  fra  quelli  specificati  nel
successivo  art. 81 e che costituiscono le annualita' caratterizzanti
gli indirizzi attivati, in numero non inferiore  a  tre  per  ciascun
indirizzo;
   le  rimanenti  annualita'  necessarie al raggiungimento del numero
minimo indicato al quinto comma del precedente  art.  78,  precisando
quali  siano  obbligatorie  e  quali  (eventualmente  raggruppate  in
distinti  orientamenti)  siano  a   scelta   dello   studente.   Tali
annualita',  fino  a  un  massimo  di due, possono essere determinate
tenendo conto di quanto previsto dal quarto comma del precedente art.
78;
   la  suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie
discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti i cui al terzo
comma del precedente art. 78;
   la  collocazione  degli  insegnamenti  negli anni di corso e negli
eventuali semestri, nonche'  le  propedeuticita'  tra  i  corsi  e  i
relativi esami.
  L'indennita'  di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi
corsi di laurea o in diversi indirizzi, non comporta  necessariamente
identita' di programma, di trattazione o di docente.
 Art.  80.  - L'elenco delle annualita' delle tabelle B, C e D di cui
alla tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica
del  20  maggio  1989,  Gazzetta  Ufficiale  del  10 agosto 1989, con
l'indicazione  dei  raggruppamenti  disciplinari  dai  quali  possono
essere   tratti   gli   insegnamenti  relativi,  e'  quello  appresso
riportato.