LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497,  presentata  dal  comune  di  Berbenno  di  Valtellina
(Sondrio),  per  la  realizzazione  di  ristrutturazione  rete idrica
acquedotto di Vignone e rete distribuzione nelle frazioni  Monastero,
Pedemonte  e  del  Piano della Selvetta su area ubicata nel comune di
Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali 4, 37, 475, 39,  476,  477,
95,  101  -  strada  comunale di Motta - 23, 34, 33, 435, 86, 83, 85,
368, 176, 180, foglio 8, mappali 151, 152, 483, 484, 149,  148,  466,
146,  145, 221 - strada comunale Maroggia Valdorta, foglio 9, mappali
491, 1, 492, 50, 72, 126, 125, 180, 541, 179,  241,  533,  243,  305,
304,  302,  301, 319, 333, 332, 347, 371, 394, 316, 354, 559 - strada
comunale di Maroggia Valdorta - strada comunale via Castello - strada
comunale  di  Pedemonte, foglio 13, mappale strada comunale Pedemonte
Campagnola - strada provinciale della Valeriana, foglio  24,  mappali
706, 210, 212, 686, 738, 739, 104, 544, 541, 223, 740, 574, 575, 229,
231, 233, 235, 237, 239, 550, 242, 710, 245, 247, 709, 345, 344, 560,
347, 349, 351, 353, 553, 355, 357, 359, 599, 365, 368, 371, 374, 378,
380, 619, 397, 399, foglio 35, mappali 151, 152, 158, 162, 164,  166,
168, 170, 183, 189, 191, 193, 305, 195, 284, 286, 282, 285, 289, 293,
290, 292, 297, 272, 299, 216, 229, 217, 219 - strada  comunale  delle
tre  case  strada provinciale Pedemonte-Muc., foglio 36, sottoposta a
vincolo paesaggistico in forza dell'art.  1,  primo  comma,  legge  8
agosto  1985, n. 431, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'
ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
2, individuato con deliberazione di giunta regionale n.  IV/3859  del
10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in  argomento,
diretta   al   soddisfacimento   di  interessi  pubblici  e  sociali,
consistenti   nell'approvvigionamento   idrico   della    popolazione
residente;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  pubblici ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione  del  fatto
che  le tubazioni sono totalmente interrate e le due vasche hanno una
minima parte  che  incide  sull'esterno  e  che  comunque  le  stesse
verranno  realizzate  con materiali e tipologie proprie dell'ambiente
montano;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimeno  si  procedera'  ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina  (Sondrio),  mappali  4,
37,  475,  39, 476, 477, 95, 101 - strada comunale di Motta - 23, 34,
33, 435, 86, 83, 85, 368, 176, 180, foglio 8, mappali 151, 152,  483,
484,  149,  148,  466,  146,  145,  221  -  strada  comunale Maroggia
Valdorta, foglio 9, mappali 491, 1, 492, 50, 72, 126, 125, 180,  541,
179, 241, 553, 243, 305, 304, 302, 301, 319, 333, 332, 347, 371, 394,
316, 354, 559  -  strada  comunale  di  Maroggia  Valdorta  -  strada
comunale  via  Castello  -  strada  comunale di Pedemonte, foglio 13,
mappale strada comunale Pedemonte  Campagnola  -  strada  provinciale
della  Valeriana,  foglio  24,  mappali 706, 210, 212, 686, 738, 739,
104, 544, 541, 223, 740, 574, 575, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 550,
242, 710, 245, 247, 709, 345, 344, 560, 347, 349, 351, 353, 553, 355,
357, 359, 599, 365, 368, 371, 374, 378, 380, 619,  397,  399,  foglio
35,  mappali  151,  152, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 183, 189, 191,
193, 305, 195, 284, 286, 282, 285, 289, 293, 290, 292, 297, 272, 299,
216,  229,  217,  219  -  strada  comunale  delle  tre  case - strada
provinciale Pedemonte-Muc., foglio 36, dall'ambito territoriale n. 2,
individuato  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  inviare  al  sindaco  del comune di Berbenno di Valtellina
(Sondrio) copia della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente
deliberazione, affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale; il
comune stesso dovra' tenere a disposizione  degli  interessati  copia
della  Gazzetta  Ufficiale  con  la  relativa  planimetria,  ai sensi
dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 3 luglio 1990
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: SANSONETTI