IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Vista  la  legge  31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del
Ministero del turismo e dello spettacolo;
  Vista  la  legge 17 maggio 1983, n. 217, recante leggequadro per il
turismo  e  interventi  per  il  potenziamento  e  la  qualificazione
dell'offerta turistica;
  Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge
30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie  per
la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
  Visto   il   proprio  decreto  31  dicembre  1988  recante  criteri
prioritari, parametri di valutazione e  criteri  di  ripartizione  in
attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;
  Visto  il  decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante
l'individuazione degli istituti e sezioni di credito  autorizzati  ad
effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1
della legge n. 556 del 30 dicembre 1988;
  Viste  le  istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi
pubblici di cui alla  legge  n.  556/1988  per  la  realizzazione  di
strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
  Considerato  che  occorre procedere all'approvazione dei progetti a
carattere regionale per la regione Campania presentati ai sensi degli
articoli 1 e 2 della predetta legge;
  Visti  gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica
prevista dall'art. 2,  comma  2,  della  citata  legge  n.  556/1988,
istituita  con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte
dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;
  Tenuto  conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica,
sia per quanto riguarda l'ammissibilita' dei progetti  o  di  singole
opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il
loro merito;
  Visti  gli  attestati  della  regione  Campania  da  cui risulta la
conformita' dei progetti  meritevoli  di  approvazione  ai  programmi
turistici regionali;
  Ritenuto  che  le  osservazioni  formulate in sede dei lavori della
citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei  beni
culturali   e   ambientali   e   dal   rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di  approvazione,
potranno  avere  in  ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame
della richiesta delle  prescritte  autorizzazioni  e  concessioni  da
parte  delle  competenti  autorita',  delle  quali  restano salvi gli
eventuali interventi;
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione alle finalita' della legge n.
556/1988 nel modo piu'  ampio,  pur  nel  limite  del  finanziamento,
stante  la  rilevanza  delle  esigenze  manifestatesi,  rese evidenti
dall'elevato numero di progetti presentati;
  Ritenuto  che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di
approvazione  presentano  un  uguale   livello   di   necessita'   di
realizzazione;
  Tenuto  conto  che  a  norma  dell'art.  1, comma 5, della legge n.
556/1988 il contributo in conto  capitale  e'  erogabile  fino  a  un
massimo  del  35%  del  costo  di investimento e che il contributo in
conto interessi e'  ad  esso  proporzionalmente  correlato  e  tenuto
altresi' conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di
contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;
  Considerato  che  l'ammontare  dei  contributi,  quale risulterebbe
dall'applicazione agli importi progettuali della  misura  percentuale
massima  prefissata,  non puo' esattamente coincidere con l'ammontare
del finanziamento erogabile;
  Ritenuto,  pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare
dei  finanziamenti  erogabili,  debba  essere  effettuato  applicando
un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;
  Visto  il  parere  della  conferenza  Stato-regioni, espresso nella
seduta del 19 giugno 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  i  progetti  a  carattere regionale per la regione
Campania di cui all'elenco allegato al presente  decreto,  che  forma
parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465,  convertito  in  legge  30
dicembre 1988, n. 556.