IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 2005/FPC in data 22 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1990, recante disposizioni urgenti per il potenziamento della capacita' di intevento aereo nella lotta agli incendi boschivi, prevedendo interventi in favore delle regioni Sardegna, Liguria e Toscana con oneri a carico del Fondo per la protezione civile; Considerato il perdurare del particolare ed anomalo andamento climatologico, causa primaria dell'insorgere e del propagarsi di incendi boschivi; Visto il telex n. 100291/3817 in data 14 settembre 1990 della regione Liguria con cui viene richiesto il rinnovo del contratto n. 108 di rep. in data 29 agosto 1990 gia' stipulato per la medesima esigenza con la "Eliliguria S.r.l.", nell'intento di non vanificare gli sforzi fin qui profusi nella lotta agli incendi boschivi; Vista la nota n. 05826/B in data 20 settembre 1990 della regione Sardegna con la quale si chiede la prosecuzione del servizio atteso il protrarsi di situazioni climatologiche che richiedono il proseguimento della lotta degli incendi boschivi; Ritenute valide le argomentazioni poste a base delle richieste delle regioni interessate in ordine alla prosecuzione degli interventi atti alla salvaguardia del patrimonio boschivo; Considerato che nel caso della regione Liguria e' operante apposito contratto di nolo di due elicotteri per le esigenze in argomento, prorogabile alle medesime condizioni per ulteriori trenta giorni; Considerato che nel caso della regione Sardegna si configura la necessita' di stipulare altro contratto, atteso che quello vigente con la Eliservizi italiani S.r.l. non risulta prorogabile per indisponibilita' di aeromobili del tipo richiesto e per il maggiore corrispettivo richiesto dalla citata societa' rispetto ad altra offerta piu' vantaggiosa presentata dalla Elialpi S.p.a.; Ritenuto per le esposte motivazioni di dover procedere alla proroga di giorni trenta del contratto n. 108 di rep. del 29 agosto 1990 stipulato con la Eliliguria S.r.l. e di dover stipulare nuovo contratto di nolo fino al 15 ottobre p.v. con la Elialpi S.p.a. per due elicotteri da impiegare per le esigenze della regione Sardegna; Dispone: Art. 1. Per le esigenze connesse al potenziamento delle attivita' volte e fronteggiare gli incendi boschivi nella regione Liguria, e' autorizzata la proroga del 29 settembre 1990 per trenta giorni del contratto n. 108 di rep. in data 29 agosto 1990 stipulato con la societa' Eliliguria S.r.l. relativo al nolo di due elicotteri da impiegare nella lotta agli incendi boschivi, secondo le clausole contrattuali gia' operanti e per un massimo di duecento ore di volo. Si prescinde dal limite massimo raggiungibile per elicottero stabilito nel precedente contratto.