IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n.  2005/FPC in data 22 agosto 1990, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  28  agosto  1990,   recante
disposizioni   urgenti   per  il  potenziamento  della  capacita'  di
intevento  aereo  nella  lotta  agli  incendi  boschivi,   prevedendo
interventi  in  favore  delle regioni Sardegna, Liguria e Toscana con
oneri a carico del Fondo per la protezione civile;
  Considerato  il  perdurare  del  particolare  ed  anomalo andamento
climatologico, causa primaria  dell'insorgere  e  del  propagarsi  di
incendi boschivi;
  Visto  il  telex  n.  100291/3817  in  data 14 settembre 1990 della
regione Liguria con cui viene richiesto il rinnovo del  contratto  n.
108  di  rep.  in  data 29 agosto 1990 gia' stipulato per la medesima
esigenza con la "Eliliguria S.r.l.", nell'intento di  non  vanificare
gli sforzi fin qui profusi nella lotta agli incendi boschivi;
  Vista  la  nota  n. 05826/B in data 20 settembre 1990 della regione
Sardegna con la quale si chiede la prosecuzione del  servizio  atteso
il   protrarsi   di   situazioni  climatologiche  che  richiedono  il
proseguimento della lotta degli incendi boschivi;
  Ritenute  valide  le  argomentazioni  poste  a base delle richieste
delle  regioni  interessate  in  ordine   alla   prosecuzione   degli
interventi atti alla salvaguardia del patrimonio boschivo;
  Considerato che nel caso della regione Liguria e' operante apposito
contratto di nolo di due elicotteri per  le  esigenze  in  argomento,
prorogabile alle medesime condizioni per ulteriori trenta giorni;
  Considerato  che  nel  caso  della regione Sardegna si configura la
necessita' di stipulare altro contratto, atteso  che  quello  vigente
con  la  Eliservizi  italiani  S.r.l.  non  risulta  prorogabile  per
indisponibilita' di aeromobili del tipo richiesto e per  il  maggiore
corrispettivo  richiesto  dalla  citata  societa'  rispetto  ad altra
offerta piu' vantaggiosa presentata dalla Elialpi S.p.a.;
  Ritenuto per le esposte motivazioni di dover procedere alla proroga
di giorni trenta del contratto n. 108 di  rep.  del  29  agosto  1990
stipulato  con  la  Eliliguria  S.r.l.  e  di  dover  stipulare nuovo
contratto di nolo fino al 15 ottobre p.v. con la Elialpi  S.p.a.  per
due elicotteri da impiegare per le esigenze della regione Sardegna;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  esigenze connesse al potenziamento delle attivita' volte e
fronteggiare  gli  incendi  boschivi  nella   regione   Liguria,   e'
autorizzata  la  proroga  del 29 settembre 1990 per trenta giorni del
contratto n. 108 di rep. in data 29  agosto  1990  stipulato  con  la
societa'  Eliliguria  S.r.l.  relativo  al  nolo di due elicotteri da
impiegare nella lotta agli  incendi  boschivi,  secondo  le  clausole
contrattuali  gia' operanti e per un massimo di duecento ore di volo.
Si  prescinde  dal  limite  massimo  raggiungibile   per   elicottero
stabilito nel precedente contratto.