IL PRESIDENTE
  Vista  la  legge  18  novembre  1981,  n. 659, recante modifiche ed
integrazioni  alla  legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello
Stato al finanziamento dei partiti politici;
  Visto  l'art.  1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 413,
che  ha  elevato a decorrere dall'anno 1985 il contributo dello Stato
per le elezioni dei consigli regionali;
  Visti  i dati trasmessi dai presidenti dei consigli delle regioni a
statuto   ordinario,  concernenti  i  risultati  della  consultazione
elettorale  del  6  e  7  maggio  1990  per  il  rinnovo dei consigli
regionali stessi;
  Vista  la  conforme  delibera  adottata  in  data  9  ottobre  1990
dall'Ufficio   di   Presidenza   della   Camera  dei  deputati  sulla
ripartizione  del  contributo dello Stato per il rinnovo dei consigli
delle regioni a statuto ordinario;
  Visti  gli  articoli  2  e  6  del  regolamento  dei  servizi e del
personale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981,
n.  659,  citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso
dello  Stato nelle spese elettorali per l'elezione dei consigli delle
regioni  a  statuto  ordinario,  svoltesi  il  6  e  7  maggio  1990,
contributi finanziari nella misura indicata negli allegati prospetti,
che fanno parte integrante del presente decreto.