IL PRESIDENTE Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 413, che ha elevato a decorrere dall'anno 1985 il contributo dello Stato per le elezioni dei consigli regionali; Visti i dati trasmessi dai presidenti dei consigli delle regioni a statuto ordinario, concernenti i risultati della consultazione elettorale del 6 e 7 maggio 1990 per il rinnovo dei consigli regionali stessi; Vista la conforme delibera adottata in data 9 ottobre 1990 dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario; Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale; Decreta: Art. 1. Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, svoltesi il 6 e 7 maggio 1990, contributi finanziari nella misura indicata negli allegati prospetti, che fanno parte integrante del presente decreto.