Con  decreto  ministeriale  del 27 ottobre 1990 la riscossione del
carico tributario di L. 539.043.250 dovuto dal Consorzio di  bonifica
pedemontano sinistra Piave, in Conegliano Veneto, e' stata sospesa ai
sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Treviso nel  provvedimento  di  esecuzione  determinera'  l'ammontare
degli  interessi  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali del sopramenzionato Consorzio, il quale, comunque, dovra'
prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale  parte
del  credito  erariale  non  tutelato dai predetti atti esecutivi. La
sospensione sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.