IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Viste le note n. 13905/5.2 e n. 17234/5.2, rispettivamente in data 7 agosto e 27 settembre 1990, con le quali la regione Toscana nel rappresentare i problemi connessi con gli incendi boschivi in detta regione chiede un contributo finanziario per l'attuazione delle misure contenute nel "Piano operativo antincendi boschivi 1989-1991" della regione stessa; Ritenuto che la regione Toscana, come risulta dalle suddette note, per l'attuazione del citato piano ha gia' impegnato nel 1990 risorse pari a lire 4.500 milioni e che e' previsto l'ulteriore stanziamento di 1.500 milioni per far fronte alle gravissime conseguenze degli incendi verificatisi durante la scorsa stagione estiva; Considerato che l'andamento climatico dell'appena trascorsa stagione estiva, caratterizzata da una anomala siccita', ha favorito un eccezionale insorgere e propagarsi di incendi boschivi che ha interessato particolarmente la regione Toscana; Ritenuto che per tale regione, stante la particolare orografia del terreno, e' previsto il persistere di un alto livello di rischio; Ravvisata quindi la necessita' e l'urgenza di provvedere con un intervento finanziario di 1.000 milioni a parziale copertura delle misure adottate e da adottare da parte della regione Toscana per il potenziamento delle capacita' di prevenzione e d'intervento nella lotta agli incendi boschivi; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' concesso alla regione Toscana un contributo di lire 1.000 milioni per l'attuazione delle iniziative previste dal "Piano operativo antincendi boschivi 1989-1991" e indicate nella citata nota n. 17234/5.2 del 27 settembre 1990.