IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste  le note n. 13905/5.2 e n. 17234/5.2, rispettivamente in data
7 agosto e 27 settembre 1990, con le quali  la  regione  Toscana  nel
rappresentare  i  problemi connessi con gli incendi boschivi in detta
regione chiede  un  contributo  finanziario  per  l'attuazione  delle
misure  contenute nel "Piano operativo antincendi boschivi 1989-1991"
della regione stessa;
  Ritenuto  che la regione Toscana, come risulta dalle suddette note,
per l'attuazione del citato piano ha gia' impegnato nel 1990  risorse
pari  a lire 4.500 milioni e che e' previsto l'ulteriore stanziamento
di 1.500 milioni per far fronte  alle  gravissime  conseguenze  degli
incendi verificatisi durante la scorsa stagione estiva;
  Considerato   che   l'andamento   climatico  dell'appena  trascorsa
stagione estiva, caratterizzata da una anomala siccita', ha  favorito
un  eccezionale  insorgere  e  propagarsi  di incendi boschivi che ha
interessato particolarmente la regione Toscana;
  Ritenuto  che per tale regione, stante la particolare orografia del
terreno, e' previsto il persistere di un alto livello di rischio;
  Ravvisata  quindi  la  necessita'  e l'urgenza di provvedere con un
intervento finanziario di 1.000 milioni a  parziale  copertura  delle
misure  adottate  e da adottare da parte della regione Toscana per il
potenziamento delle capacita' di  prevenzione  e  d'intervento  nella
lotta agli incendi boschivi;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  concesso  alla  regione  Toscana  un  contributo  di lire 1.000
milioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  previste  dal   "Piano
operativo antincendi boschivi 1989-1991" e indicate nella citata nota
n. 17234/5.2 del 27 settembre 1990.