IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n.  2014/FPC  del 21 settembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 232  del  4  ottobre  1990,  che  dispone
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  idrica del comune di
Acqui Terme in provincia di Alessandria e, in particolare,  l'art.  2
che  prescrive  che  l'affidamento dei lavori debba avvenire entro il
termine   di   giorni   quindici   dalla   data   di    pubblicazione
dell'ordinanza;
  Vista  la  nota  in data 15 ottobre 1990 con la quale il sindaco di
Acqui Terme chiede una proroga  del  termine  per  l'affidamento  dei
lavori  in  considerazione del maggior tempo resosi necessario per le
indagini geologiche e geognostiche,  propedeutiche  per  i  complessi
elaborati tecnici;
  Ritenute  valide  le  motivazioni  addotte  e  valutato in sessanta
giorni,  invece  di  quindici  giorni,  il  tempo   sufficiente   per
l'affidamento dei lavori;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  di giorni quindici, prescritto dal comma 2 dell'art. 2
dell'ordinanza  in  data  21  settembre  1990,   n.   2014/FPC,   per
l'affidamento dei lavori, di cui in premessa, e' modificato in giorni
sessanta.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO