IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 2014/FPC del 21 settembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1990, che dispone misure urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica del comune di Acqui Terme in provincia di Alessandria e, in particolare, l'art. 2 che prescrive che l'affidamento dei lavori debba avvenire entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'ordinanza; Vista la nota in data 15 ottobre 1990 con la quale il sindaco di Acqui Terme chiede una proroga del termine per l'affidamento dei lavori in considerazione del maggior tempo resosi necessario per le indagini geologiche e geognostiche, propedeutiche per i complessi elaborati tecnici; Ritenute valide le motivazioni addotte e valutato in sessanta giorni, invece di quindici giorni, il tempo sufficiente per l'affidamento dei lavori; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il termine di giorni quindici, prescritto dal comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza in data 21 settembre 1990, n. 2014/FPC, per l'affidamento dei lavori, di cui in premessa, e' modificato in giorni sessanta. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 1990 Il Ministro: LATTANZIO