IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e aggiornamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', riguardante la istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica e della scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 13 giugno 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato. Nell'art. 1080, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunte la scuola in tecnica enologica e la scuola in tecnica viticola. Dopo l'art. 1205 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica e della scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola. Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica Art. 1206. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica presso l'Universita' degli studi di Milano. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della enologia. La scuola rilascia il diploma di "tecnico enologo". Art. 1207. - Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ogni anno di corso, per un totale di trenta studenti. Art. 1208. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria, a cui afferiscono gli insegnamenti, ed il dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche (DISTAM) dell'Universita' degli studi di Milano. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato): Primo anno: 1) elementi di chimica generale e di chimica organica (semestrale); 2) chimica enologica (annuale); 3) microbiologia enologica (annuale); 4) enzimologia (annuale), ed inoltre quattro corsi opzionali. Secondo anno: 1) tecnologia enologica (annuale); 2) macchine ed impianti per l'industria enologica (semestrale); 3) controllo di qualita': analisi strumentale ed analisi sensoriale (semestrale); 4) nozioni di informatica e applicazioni all'industria enologica (semestrale); 5) legislazione vitivinicola (semestrale), ed inoltre due corsi opzionali. Corsi opzionali (tutti semestrali) : 1) approvvigionamenti e mercato; 2) automazione del ciclo produttivo; 3) chimica delle fermentazioni; 4) condizionamento ed imballaggio; 5) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari; 6) elementi di viticoltura; 7) materiali enologici; 8) organizzazione aziendale e marketing; 9) tecniche di filtrazione e stabilizzazione; 10) utilizzazione dei sottoprodotti. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 1209. - L'attivita' pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi di laboratorio e le esecuzioni di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso ed alle specifiche indicazioni del consiglio di scuola. Art. 1210. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nell'esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore. Art. 1211. - La frequenza ai corsi e al tirocinio e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 1212. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola Art. 1213. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola presso l'Universita' degli studi di Milano. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche della viticoltura, senza trascurare alcuni aspetti fondamentali connessi alla utilizzazione tecnologica delle uve. La scuola rilascia il diploma di tecnico viticolo. Art. 1214. - Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ogni anno di corso, per un totale di trenta studenti. Art. 1215. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria, a cui afferiscono gli insegnamenti, ed il dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche (DISTAM) dell'Universita' degli studi di Milano. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti: Primo anno: 1) complementi di viticoltura generale; 2) ampelografia e metodi ampelografici; 3) miglioramento genetico in viticoltura; 4) propagazione e tecnica vivaistica viticola; 5) entomologia e zoologia viticola; 6) patologia e virologia viticola; 7) insegnamento opzionale. Secondo anno: 1) ecologia e agrometeorologia viticola; 2) tecnica colturale della vite; 3) meccanizzazione in viticoltura; 4) merceologia viticola; 5) tecnologia dell'industria enologica; 6) legislazione vitivinicola; 7) insegnamento opzionale; 8) insegnamento opzionale. Corsi opzionali (tutti semestrali) : 1) tecniche di allevamento e di produzione della vite; 2) coltivazione delle uve da tavola e da industria; 3) tecniche di forzatura, raccolta, conservazione e commercializzazione delle uve da tavola; 4) aspetti alimentari dell'uva e del vino; 5) commercializzazione dei prodotti vitivinicoli; 6) metodologia sperimentale in viticoltura. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto annuale degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 1216. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata ed attivita' sperimentali. Le attivita' pratiche sono svolte nei vari laboratori degli istituti e/o dipartimenti interessati e con eventuali visite di studio ad impianti ed aziende agricole. Art. 1217. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro sperimentale presso un laboratorio o presso un'azienda del settore viticolo ed ha una durata di ottanta ore. Art. 1218. - La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 1219. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 29 ottobre 1990 Il rettore: MANTEGAZZA