IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modifiche e aggiornamenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista  la legge 9 marzo 1989, n. 168, e in particolare gli articoli
6 e 16;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di   questa   Universita',   riguardante   la
istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica
e della scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella sua riunione del 13 giugno 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti  citati  nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso indicato.
  Nell'art.  1080,  all'elenco  delle scuole dirette a fini speciali,
sono aggiunte la scuola in tecnica enologica e la scuola  in  tecnica
viticola.
  Dopo  l'art.  1205 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della scuola diretta  a  fini  speciali  in  tecnica
enologica e della scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola.
         Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica
  Art.  1206.  -  E'  istituita una scuola diretta a fini speciali in
tecnica enologica presso l'Universita' degli studi di Milano.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
specifiche nel settore della enologia.
  La scuola rilascia il diploma di "tecnico enologo".
  Art.  1207.  -  Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun
anno   prevede    duecentocinquanta    ore    di    insegnamento    e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ogni anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art.  1208. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria, a cui afferiscono gli insegnamenti, ed il dipartimento di
scienze   e   tecnologie   alimentari   e   microbiologiche  (DISTAM)
dell'Universita' degli studi di Milano.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Gli  insegnamenti  impartiti  sono i seguenti (annuali o semestrali
come per ciascuno indicato):
  Primo anno:
   1)   elementi   di   chimica   generale   e  di  chimica  organica
(semestrale);
   2) chimica enologica (annuale);
   3) microbiologia enologica (annuale);
   4) enzimologia (annuale),
ed inoltre quattro corsi opzionali.
  Secondo anno:
   1) tecnologia enologica (annuale);
   2) macchine ed impianti per l'industria enologica (semestrale);
   3)   controllo   di   qualita':  analisi  strumentale  ed  analisi
sensoriale (semestrale);
   4)  nozioni  di informatica e applicazioni all'industria enologica
(semestrale);
   5) legislazione vitivinicola (semestrale),
ed inoltre due corsi opzionali.
  Corsi opzionali (tutti semestrali) :
   1) approvvigionamenti e mercato;
   2) automazione del ciclo produttivo;
   3) chimica delle fermentazioni;
   4) condizionamento ed imballaggio;
   5)  detergenza  e  sanificazione  degli  impianti  delle industrie
alimentari;
   6) elementi di viticoltura;
   7) materiali enologici;
   8) organizzazione aziendale e marketing;
   9) tecniche di filtrazione e stabilizzazione;
   10) utilizzazione dei sottoprodotti.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  1209.  -  L'attivita'  pratica  comporta  sedute  di calcolo,
esercitazioni di analisi di laboratorio  e  le  esecuzioni  di  prove
pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze
di ciascun corso ed alle  specifiche  indicazioni  del  consiglio  di
scuola.
  Art.  1210.  -  Il  tirocinio,  che  si svolge sotto la guida di un
docente   designato   dal   consiglio    della    scuola,    consiste
nell'esecuzione di una serie di prove pratiche connesse
all'esercizio  dell'attivita'  professionale  del  diplomando e nella
preparazione di una relazione scritta  che  riporti  una  dettagliata
descrizione  degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e
dei risultati ottenuti, con una  parte  di  osservazioni  e  commenti
finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore.
  Art.  1211. - La frequenza ai corsi e al tirocinio e' obbligatoria.
  Gli  esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza
di una commissione composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti.
  Art.  1212.  -  L'esame  di  diploma consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola  e  composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo
all'attivita' svolta.
          Scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola
  Art.  1213.  -  E'  istituita una scuola diretta a fini speciali in
tecnica viticola presso l'Universita' degli studi di Milano.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
professionali  specifiche  nel  campo   delle   problematiche   della
viticoltura,  senza  trascurare  alcuni aspetti fondamentali connessi
alla utilizzazione tecnologica delle uve.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico viticolo.
  Art. 1214. - Il corso di studi ha la durata di due anni.
  Ciascun  anno  prevede  duecentocinquanta  ore  di  insegnamento  e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ogni anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art.  1215. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria, a cui afferiscono gli insegnamenti, ed il dipartimento di
scienze   e   tecnologie   alimentari   e   microbiologiche  (DISTAM)
dell'Universita' degli studi di Milano.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti:
  Primo anno:
   1) complementi di viticoltura generale;
   2) ampelografia e metodi ampelografici;
   3) miglioramento genetico in viticoltura;
   4) propagazione e tecnica vivaistica viticola;
   5) entomologia e zoologia viticola;
   6) patologia e virologia viticola;
   7) insegnamento opzionale.
  Secondo anno:
   1) ecologia e agrometeorologia viticola;
   2) tecnica colturale della vite;
   3) meccanizzazione in viticoltura;
   4) merceologia viticola;
   5) tecnologia dell'industria enologica;
   6) legislazione vitivinicola;
   7) insegnamento opzionale;
   8) insegnamento opzionale.
  Corsi opzionali (tutti semestrali) :
   1) tecniche di allevamento e di produzione della vite;
   2) coltivazione delle uve da tavola e da industria;
   3)    tecniche    di    forzatura,   raccolta,   conservazione   e
commercializzazione delle uve da tavola;
   4) aspetti alimentari dell'uva e del vino;
   5) commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;
   6) metodologia sperimentale in viticoltura.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni   contenute   nel  manifesto  annuale  degli  studi,  che
indichera' l'effettiva  attivazione  degli  insegnamenti  e  la  loro
collocazione in aree culturali omogenee.
  I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  1216.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni sulla
materia trattata ed attivita'  sperimentali.  Le  attivita'  pratiche
sono  svolte  nei  vari  laboratori  degli  istituti e/o dipartimenti
interessati e con eventuali visite di studio ad impianti  ed  aziende
agricole.
  Art.  1217.  -  Il  tirocinio,  che  si svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in  un  lavoro
sperimentale  presso  un  laboratorio o presso un'azienda del settore
viticolo ed ha una durata di ottanta ore.
  Art.  1218.  -  La  frequenza  dei corsi e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli  esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza
di una commissione composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti.
  Art.  1219.  -  L'esame  di  diploma consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola  e  composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo
all'attivita' svolta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 29 ottobre 1990
                                               Il rettore: MANTEGAZZA