IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visti, in particolare, l'art. 4, lettera g) e l'art. 5, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo e' necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1984, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonche' il prospetto relativo al certificato di assicurazione, allegato al decreto ministeriale stesso; Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1989, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1990; Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1991; Sentita, nella riunione del 17 ottobre 1990, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1991 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1990 dal decreto ministeriale 23 agosto 1989 sopracitato; Decreta: Art. 1. L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera g) e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 1991 nelle seguenti misure: lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi; lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi; lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione. La quota dell'eventuale franchigia non puo' superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.