IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione
ed al funzionamento dell'albo dei mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione;
  Visti, in particolare, l'art. 4, lettera g) e l'art. 5, lettera f),
della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che
per  ottenere  l'iscrizione all'albo e' necessario aver stipulato con
almeno cinque imprese, non  appartenenti  tutte  allo  stesso  gruppo
finanziario,  in  coassicurazione, una polizza di assicurazione della
responsabilita'  civile  per  negligenze  od  errori   professionali,
comprensiva  della  garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata
al risarcimento dei danni nei  confronti  degli  assicurati  e  delle
imprese  di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito
annualmente,  per  classi  di  volume   di   affari,   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto,
sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  1984,  con  il  quale  e'  stato
fissato  l'ammontare  minimo di copertura di detta polizza per l'anno
1985, nonche' il prospetto relativo al certificato di  assicurazione,
allegato al decreto ministeriale stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  agosto 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 settembre  1989,  con  il  quale  e'  stato
fissato  l'ammontare  minimo di copertura di detta polizza per l'anno
1990;
  Considerato  che  occorre  stabilire l'ammontare di copertura della
polizza di cui sopra per l'anno 1991;
  Sentita,  nella  riunione  del  17 ottobre 1990, la commissione per
l'albo dei mediatori di assicurazione e di  riassicurazione  prevista
dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato
l'avviso  di  confermare  per  l'anno  1991  l'ammontare  minimo   di
copertura  fissato per l'anno 1990 dal decreto ministeriale 23 agosto
1989 sopracitato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'ammontare  minimo  di  copertura  della  polizza di assicurazione
della responsabilita' civile per negligenze od  errori  professionali
dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
4, lettera g) e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984,
n.  792,  citata  nelle  premesse,  e'  fissato per l'anno 1991 nelle
seguenti misure:
   lire  un  miliardo  per mediatori di assicurazione con provvigioni
annue fino a lire tre miliardi;
   lire  due  miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni
annue superiori a lire tre miliardi;
   lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.
  La  quota  dell'eventuale  franchigia  non  puo' superare il limite
massimo di lire cinquanta milioni.