IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, concernente il regolamento di esecuzione per i servizi di telecomunicazioni; Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP del 1 agosto 1984 per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' SIP, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasmissione dati e segnaletica, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1983; Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1983 istitutivo del servizio fac-simile tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato telefax, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1984; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1984 concernente l'adeguamento dei canoni di concessione per sede d'utente per collegamenti diretti di tipo telegrafico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 istitutivo del servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1986 che determina le tariffe e i canoni dovuti dall'utenza per il servizio pubblico permanente videotel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986; Vista la legge 6 marzo 1987, n. 75, che modifica l'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici interni, supplementari ed accessori; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1988 recante disposizioni in materia di apparecchiature (modem) e relativi dispositivi accessori per la trasmissione dati e di apparecchiature di segnaletica e di apparecchi telefonici addizionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989; Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1989, concernente la determinazione dei contributi, dei canoni e delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1989; Vista la direttiva CEE n. 88/301 del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni; Riconosciuta l'esigenza di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva CEE n. 88/301, nonche' di rivedere la disciplina dei canoni di concessione per sede d'utente alla luce della normativa sulla liberalizzazione dei terminali sopra citata; Ravvisata l'opportunita' di non applicare nei riguardi degli utenti interessati alla effettuazione di trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica pubblica a commutazione il canone annuo che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' richiedere sulla base di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 263 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 sono abrogati: a) gli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 1984, citato in premessa; b) la lettera b) dell'art. 3 del decreto ministeriale 1 settembre 1983, citato in premessa; c) il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato in premessa; d) la lettera a) del punto 1 e la lettera a) del punto 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1986, citato in premessa. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 1990 Il Ministro: MAMMI' Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1990 Registro n. 47 Poste, foglio n. 4
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo delle disposizioni abrogate: "Art. 3, lettera b), D.M. 1 settembre 1983. - Nei confronti dell'utente si applicano: (omissis); c) il canone annuo di sorveglianza tecnica previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1981, citato nelle premesse, e successive modificazioni". "Art. 4 D.M. 28 dicembre 1984. - Gli utenti abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione mediante l'impiego di apparati rigidamente collegati alla rete medesima, devono farne domanda all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni tramite la societa' telefonica SIP e devono corrispondere all'amministrazione stessa, su richiesta della predetta societa', un canone annuo per ciascuna linea di utenza telefonica in misura pari a quella del canone di concessione di cui al precedente art. 2. Gli apparati debbono essere di tipo omologato o autorizzato dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni". "Art. 5 D.M. 28 dicembre 1984. - Fermo restando l'obbligo della domanda di cui al precedente art. 4, gli abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione mediante apparati di tipo portatile, ad accoppiamento acustico, devono corrispondere all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tramite la societa' telefonica SIP, un canone annuo di L. 50.000 per ciascun apparato". "Art. 6 D.M. 28 dicembre 1984. - Gli apparati ad accoppiamento acustico, di cui all'articolo precedente, possono essere utilizzati esclusivamente dall'abbonato telefonico autorizzato e dai suoi dipendenti o soci. In questo secondo caso i dipendenti o soci devono essere muniti di un apposito documento rilasciato dall'abbonato telefonico dal quale risultino il rapporto di dipendenza o associazione, il numero di utenza telefonica dell'abbonato autorizzato, gli estremi di identificazione dell'apparato nonche' gli estremi della omologazione od autorizzazione del prototipo da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. L'abbonato telefonico deve inoltre dichiarare, nel documento stesso, sotto la propria responsabilita', di essere stato autorizzato all'uso dell'apparato ad accoppiamento acustico in possesso del dipendente o socio". "Art. 5, secondo comma, D.M. 3 agosto 1985. - In aggiunta alle tariffe sopraddette l'abbonato e' tenuto a corrispondere, nel caso di utilizzazione alternativa anche per trasmissioni di tipo telegrafico, il canone di competenza dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1984 e successive modifiche". "Art. 1, punto 1, lettera a), e punto 2), D.M. 13 febbraio 1986. Gli abbonati al servizio telefonico ammessi a fruire del servizio pubblico videotel in qualita' di utenti acquisitori e fornitori di informazioni e/o di prestazioni tramite i "centri videotel", anche mediante banche dati esterne agli stessi collegate, ovvero in qualita' di utenti solo acquisitori di informazioni e/o di prestazioni, sono tenuti a corrispondere, secondo la categoria di appartenenza, le tariffe ed i canoni seguenti: 1. Fornitori di informazioni e/o di prestazioni: a) canone annuo per sede di utente: L. 200.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio videotel nella sede operativa dell'utente; (omissis). 2. Acquisitori di informazioni e/o di prestazioni: a) canone annuo per sede d'utente: L. 50.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio videotel nell'abitazione privata dell'utente; L. 200.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio videotel in sede diversa dall'abitazione privata dell'utente; b) tariffa per l'impegno del "centro Videotel": L. 150 per ogni tre minuti (o frazione) di connessione nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22); L. 150 per ogni 9 minuti (o frazione) di connessione nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato e dei giorni festivi; c) prezzo delle informazioni e/o prestazioni fornite a pagamento".