IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regio  decreto  19  luglio 1941, n. 1198, concernente il
regolamento di esecuzione per i servizi di telecomunicazioni;
  Vista   la  convenzione  tra  il  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni e la SIP del 1› agosto 1984 per la concessione  dei
servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Vista   la  convenzione  tra  il  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  e  la  societa'   SIP,   approvata   con   decreto
ministeriale  4  agosto  1982,  per  disciplinare  lo svolgimento dei
servizi di trasmissione dati e segnaletica, pubblicato nel Bollettino
ufficiale  del  Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni n. 4
del 15 febbraio 1983;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1›  settembre 1983 istitutivo del
servizio  fac-simile  tra  utenti  della  rete  pubblica   telefonica
commutata  denominato telefax, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 9 aprile 1984;
  Visto   il   decreto  ministeriale  28  dicembre  1984  concernente
l'adeguamento  dei  canoni  di  concessione  per  sede  d'utente  per
collegamenti  diretti  di tipo telegrafico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984;
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 istitutivo del servizio
radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 febbraio 1986 che determina le
tariffe e i  canoni  dovuti  dall'utenza  per  il  servizio  pubblico
permanente  videotel,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 maggio 1986;
  Vista  la  legge  6  marzo 1987, n. 75, che modifica l'art. 285 del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,
concernente   la  manutenzione  degli  impianti  telefonici  interni,
supplementari ed accessori;
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1988 recante disposizioni
in  materia  di  apparecchiature  (modem)  e   relativi   dispositivi
accessori   per   la   trasmissione  dati  e  di  apparecchiature  di
segnaletica e di apparecchi telefonici addizionali, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  ottobre  1989,  concernente la
determinazione dei contributi, dei canoni  e  delle  tariffe  per  il
servizio  di  trasmissione  dati  su  rete pubblica a commutazione di
pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  262
del 9 novembre 1989;
  Vista  la  direttiva CEE n. 88/301 del 16 maggio 1988 relativa alla
concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni;
  Riconosciuta  l'esigenza  di  adeguare  la  normativa italiana alla
citata direttiva CEE n. 88/301, nonche' di rivedere la disciplina dei
canoni  di  concessione  per  sede d'utente alla luce della normativa
sulla liberalizzazione dei terminali sopra citata;
  Ravvisata l'opportunita' di non applicare nei riguardi degli utenti
interessati alla effettuazione di trasmissioni  di  tipo  telegrafico
sulla  rete  telefonica  pubblica  a commutazione il canone annuo che
l'Amministrazione  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   puo'
richiedere  sulla base di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
263  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1› gennaio 1991 sono abrogati:
    a)  gli  articoli  4,  5 e 6 del decreto ministeriale 28 dicembre
1984, citato in premessa;
    b)  la  lettera  b)  dell'art.  3  del  decreto  ministeriale  1›
settembre 1983, citato in premessa;
    c) il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 agosto
1985, citato in premessa;
    d)  la  lettera  a)  del  punto  1  e  la  lettera a) del punto 2
dell'art. 1 del decreto ministeriale  13  febbraio  1986,  citato  in
premessa.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 7 agosto 1990
                                                  Il Ministro: MAMMI'
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1990
Registro n. 47 Poste, foglio n. 4
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta il testo delle disposizioni abrogate:
             "Art.  3,  lettera  b),  D.M.  1›  settembre 1983. - Nei
          confronti dell'utente si applicano:
              (omissis);
               c)  il  canone  annuo di sorveglianza tecnica previsto
          dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1981, citato
          nelle premesse, e successive modificazioni".
             "Art.  4 D.M. 28 dicembre 1984. - Gli utenti abbonati al
          servizio telefonico, che intendono effettuare  trasmissioni
          di  tipo  telegrafico  sulla rete telefonica a commutazione
          mediante l'impiego di apparati rigidamente  collegati  alla
          rete  medesima,  devono  farne  domanda all'amministrazione
          delle poste e delle telecomunicazioni tramite  la  societa'
          telefonica  SIP  e devono corrispondere all'amministrazione
          stessa, su richiesta della  predetta  societa',  un  canone
          annuo  per  ciascuna  linea  di utenza telefonica in misura
          pari  a  quella  del  canone  di  concessione  di  cui   al
          precedente  art.  2.  Gli  apparati  debbono essere di tipo
          omologato o autorizzato dall'amministrazione delle poste  e
          delle telecomunicazioni".
             "Art.   5  D.M.  28  dicembre  1984.  -  Fermo  restando
          l'obbligo della domanda di cui al precedente  art.  4,  gli
          abbonati  al  servizio telefonico, che intendono effettuare
          trasmissioni di tipo telegrafico sulla  rete  telefonica  a
          commutazione   mediante  apparati  di  tipo  portatile,  ad
          accoppiamento      acustico,      devono      corrispondere
          all'amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni,
          tramite la societa' telefonica SIP, un canone annuo  di  L.
          50.000 per ciascun apparato".
             "Art.  6  D.M.  28  dicembre  1984.  -  Gli  apparati ad
          accoppiamento acustico,  di  cui  all'articolo  precedente,
          possono   essere  utilizzati  esclusivamente  dall'abbonato
          telefonico autorizzato e dai suoi  dipendenti  o  soci.  In
          questo  secondo  caso  i  dipendenti  o  soci devono essere
          muniti di un apposito  documento  rilasciato  dall'abbonato
          telefonico  dal quale risultino il rapporto di dipendenza o
          associazione, il numero di utenza telefonica  dell'abbonato
          autorizzato,  gli  estremi di identificazione dell'apparato
          nonche' gli estremi della  omologazione  od  autorizzazione
          del  prototipo  da parte dell'amministrazione delle poste e
          delle  telecomunicazioni.    L'abbonato   telefonico   deve
          inoltre  dichiarare, nel documento stesso, sotto la propria
          responsabilita',  di  essere  stato   autorizzato   all'uso
          dell'apparato  ad  accoppiamento  acustico  in possesso del
          dipendente o socio".
             "Art.  5,  secondo  comma,  D.M.  3  agosto  1985.  - In
          aggiunta alle tariffe sopraddette l'abbonato  e'  tenuto  a
          corrispondere,  nel caso di utilizzazione alternativa anche
          per  trasmissioni  di  tipo  telegrafico,  il   canone   di
          competenza   dell'amministrazione   delle   poste  e  delle
          telecomunicazioni   di   cui   all'art.   5   del   decreto
          ministeriale 28 dicembre 1984 e successive modifiche".
             "Art.  1,  punto  1,  lettera  a),  e  punto 2), D.M. 13
          febbraio 1986. Gli abbonati al servizio telefonico  ammessi
          a  fruire  del  servizio  pubblico  videotel in qualita' di
          utenti acquisitori  e  fornitori  di  informazioni  e/o  di
          prestazioni  tramite  i  "centri  videotel", anche mediante
          banche  dati  esterne  agli  stessi  collegate,  ovvero  in
          qualita'  di utenti solo acquisitori di informazioni e/o di
          prestazioni,  sono  tenuti  a  corrispondere,  secondo   la
          categoria di appartenenza, le tariffe ed i canoni seguenti:
          1. Fornitori di informazioni e/o di prestazioni:
             a) canone annuo per sede di utente:
              L.  200.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il
          servizio videotel nella sede operativa dell'utente;
             (omissis).
           2. Acquisitori di informazioni e/o di prestazioni:
             a) canone annuo per sede d'utente:
              L.  50.000  per ogni linea telefonica utilizzata per il
          servizio videotel nell'abitazione privata dell'utente;
              L.  200.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il
          servizio videotel in sede diversa  dall'abitazione  privata
          dell'utente;
              b) tariffa per l'impegno del "centro Videotel":
              L.  150 per ogni tre minuti (o frazione) di connessione
          nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22);
              L.  150  per  ogni 9 minuti (o frazione) di connessione
          nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e  nell'intero
          orario del sabato e dei giorni festivi;
              c)  prezzo delle informazioni e/o prestazioni fornite a
          pagamento".