IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visti   la  legge  ed  il  regolamento  per  l'Amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto-legge  14 giugno 1925, n. 884, convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  2  aprile  1948, n. 432, convertito nella
legge 10 febbraio 1953, n. 81;
  Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;
  Vista   la   legge   11   dicembre  1952,  n.  2529,  e  successive
modificazioni;
  Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 "Provvedimenti a
favore dei territori montani" modificato  dall'articolo  unico  della
legge 30 luglio 1976, n. 657;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
  Visto  l'art.  4  della  legge  14  maggio  1981,  n. 220, relativo
all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei
nuclei abitati e nei rifugi montani;
  Visto  che e' stato messo a punto un programma di opere che prevede
la realizzazione di collegamenti telefonici per novantotto  localita'
(XXIII lotto);
  Visto,  in  particolare,  il  progetto  relativo  alle opere di cui
sopra, redatto in data 22 luglio 1989 per l'importo complessivo di L.
3.403.949.000, I.V.A. compresa;
  Visti  i  pareri espressi dal Consiglio superiore tecnico PTA nella
197a adunanza della sua seconda sezione in data 6 luglio 1990  e  dal
consiglio  di  amministrazione nella 1810a adunanza in data 10 luglio
1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  il  progetto  in  data  22 luglio 1989 relativo alla
realizzazione di novantotto  collegamenti  telefonici  (XXIII  lotto)
nelle  frazioni  di  comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani,
per un importo globale di L. 3.403.949.000, di cui  L.  2.860.461.500
per le opere e L. 543.487.500 per I.V.A.