IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la proposta di modifica dello statuto formulata dai consigli
delle  facolta'  di  ingegneria  in   data   27   aprile   1990,   di
giurisprudenza  in  data  7  maggio 1990 e di economia e commercio in
data 1› giugno 1990, dal consiglio  di  amministrazione  in  data  22
maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 12 settembre 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  471  all'elenco  delle  scuole  dirette  a fini speciali
istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e'  aggiunta  la
seguente scuola:
   17) Tecnologie marittime.
  Dopo  l'art.  605, sono inseriti, con conseguente scorrimento della
numerazione  degli  articoli  successivi,  la  denominazione  e   gli
articoli  relativi alla scuola diretta a fini speciali in "tecnologie
marittime" come di seguito riportato:
                  17) Scuola diretta a fini speciali
                       in tecnologie marittime
  Art. 606. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Genova
la scuola diretta a fini speciali in "tecnologie marittime".
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
marittime per il raggiungimento delle finalita'  perseguite  dall'IMO
(International Maritime Organization).
  La scuola rilascia il diploma in "tecnologie marittime".
  Art.  607.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore  di
lezioni. Le lezioni si terranno nelle strutture disponibili in ambito
universitario o acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici  o
privati.
  Il  numero massimo di iscritti sara' di venticinque allievi ciascun
anno di corso per un totale di cinquanta studenti.
  Art.  608.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di ingegneria,  la  facolta'  di  giurisprudenza  e  la  facolta'  di
economia e commercio, cui afferiscono gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 609. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
 1› Anno:
   diritto marittimo e della navigazione;
   economia del trasporto marittimo e gestione della nave;
   manovra, governo e conduzione operativa della nave;
   operazioni tecniche e commerciali della nave in porto;
   opzionale;
   opzionale.
  2› Anno:
   tecnologie della nave e dei servizi portuali;
   stabilita' della nave, linea di carico e regolamenti di stazza;
   direzione  del  personale, prevenzione degli infortuni e procedure
d'emergenza;
   opzionale;
   opzionale;
   opzionale.
  Gli  insegnamenti  opzionali,  la  cui attivazione sara' comunicata
annualmente, sono i seguenti:
   analisi dei sinistri marittimi;
   assicurazioni marittime;
   automazione navale;
   economia ed organizzazione portuale;
   geografia del mare;
   gestione e tecnologia dei trasporti intermodali;
   impianti elettrici ed elettronici navali;
   impianti di propulsione navale;
   inglese marittimo;
   le convenzioni internazionali nel trasporto marittimo;
   manipolazione e stivaggio del carico;
   meteorologia ed oceanografia;
   navigazione,  tenuta  della  guardia, procedure anticollisione, di
salvataggio e di ricerca;
   organizzazione e disciplina dei trasporti marittimi;
   prevenzione degli incendi e sistemi antincendio;
   principi di informatica e di programmazione;
   principi  di  economia  generale  applicata ai sistemi integrati -
produzione servizi - trasporto;
   progetto,  costruzione  e  manutenzione  della  struttura  e degli
impianti della nave.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  610.  -  Ogni  insegnamento  sara'  completato  da  attivita'
pratiche guidate che verranno svolte sotto forma  di  seminari  e  di
esercitazioni.
  Art.  611.  -  Nell'ambito  di  alcuni  corsi,  su  indicazione del
consiglio della scuola, potra'  esservi  l'obbligo  di  un  tirocinio
anche  esternamente all'Universita' per un minimo di ore globali pari
a 200.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Gli  esami  annuali  si  svolgono  alla presenza di una commissione
composta secondo le disposizioni vigenti per l'Universita'.
  Art.  612. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
potra'  stabilire  convenzioni  con  enti  pubblici  e  privati   con
finalita'   di   sovvenzionamento   o   di   utilizzo   di  strutture
extrauniversitarie per svolgervi attivita'  didattica  ai  sensi  dei
gia'  citati decreti del Presidente della Repubblica n. 382 e n. 162.
  Art.  613.  -  L'esame  di  diploma  sostenuto  di  fronte  ad  una
commissione nominata e  composta  secondo  la  normativa  vigente  in
materia  consiste  nella  presentazione e discussione di un elaborato
svolto sotto la guida di un docente della scuola.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 16 ottobre 1990
                                                           Il rettore