IL MINISTRO
  Vista l'istanza presentata dal presidente degli istituti ortopedici
Rizzoli  di  Bologna  in  data  13  marzo  1989  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di
ossa da cadavere a scopo terapeutico presso gli  istituti  ortopedici
Rizzoli di Bologna;
  Vista   la   relazione   favorevole   sugli   accertamenti  tecnici
effettuati, dall'Istituto superiore di  sanita'  in  data  27  aprile
1990;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 29 ottobre 1990;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti  ortopedici  Rizzoli  di  Bologna sono autorizzati al
trapianto terapeutico di ossa  da  cadavere  prelevate  in  Italia  o
importate gratuitamente dall'estero.