IL MINISTRO Vista l'istanza presentata dal presidente degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna in data 13 marzo 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico presso gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna; Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati, dall'Istituto superiore di sanita' in data 27 aprile 1990; Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 29 ottobre 1990; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono autorizzati al trapianto terapeutico di ossa da cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.