IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Viste  le  norme dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 24  della
legge   28   febbraio  1986,  n.  41,  recanti  la  disciplina  della
perequazione  automatica  delle  pensioni  ed   in   particolare   le
disposizioni  concernenti  rispettivamente  la  determinazione  delle
percentuali di variazione per  il  calcolo  degli  aumenti  derivanti
dalla  dinamica  salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli,
nonche' l'attribuzione degli aumenti  soprarichiamati  alle  pensioni
cui  si  applica  la  disciplina dell'indennita' integrativa speciale
contenuta  nella  legge  27  maggio  1959,  n.  324,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 24 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 15 dicembre 1989) concernente la  perequazione  automatica
delle pensioni per l'anno 1990;
  Viste le comunicazioni dell'Istituto centrale di statistica;
  Considerata la necessita':
   di accertare la percentuale di aumento delle pensioni per dinamica
salariale dal 1› gennaio 1991;
   di  accertare  i valori delle percentuali di variazione registrate
dagli  indici  di  cui  alla  scala  mobile  delle  retribuzioni  dei
lavoratori   dell'industria  ai  fini  dei  conguagli  degli  aumenti
semestrali delle pensioni relativi al 1›  maggio  e  al  1›  novembre
1990;
   di  determinare  in  via previsionale le percentuali di variazione
per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo
dal  1› maggio e dal 1› novembre 1991, le modalita' di corresponsione
dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi delle
percentuali   di   variazione   suddette   nonche'  le  modalita'  di
attribuzione  degli  aumenti  sull'indennita'  integrativa   speciale
sopracitata  e  sulle  pensioni  alle  quali  si applica l'indennita'
medesima;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura  percentuale  di  aumento, con decorrenza dal 1› gennaio
1991, per la perequazione automatica  delle  pensioni  relativa  alla
dinamica  salariale,  agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, e' risultata pari a zero.