IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visti  i decreti ministeriali del 15 settembre 1990, n. 88 e del 12
novembre 1990, n. 130, con i quali e' stato dichiarato  il  carattere
di  eccezionalita'  della  siccita'  verificatasi nell'annata agraria
1989-90 nei territori agricoli della regione Sardegna;
  Vista  la  nota  in data 25 settembre 1990, con la quale la regione
Sardegna  chiede  che  sia  concessa   agli   istituti   di   credito
l'autorizzazione  a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di
credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966,  n.
838,  modificato  dall'art.  8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in
considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci  economici
delle  aziende  agricole  colpite  dalla siccita' nell'annata agraria
1989-90
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di  credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate  con  le  aziende  agricole  danneggiate  dalla  siccita',
ricadenti nei territori della regione Sardegna, che abbiano subito un
danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo
vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.