IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 dicembre 1989 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1990 con il  quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1990;
                               Decreta:
  Per   il   31   dicembre   1990   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a  centosettantanove giorni con scadenza il 28 giugno 1991
fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.250 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1991.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto  30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Uffico italiano  dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, delle imprese di  assicurazione  e  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli  agenti
di  cambio,  nonche'  degli  enti  con finalita' di previdenza e/o di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, in deroga all'art. 9 del  citato  decreto  ministeriale  30
dicembre  1989,  dovranno  essere consegnate a cura del mittente allo
sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale  della
Banca  d'Italia, via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12
del giorno  20  dicembre  1990,  ferma  restando  l'osservanza  delle
modalita' stabilite nel medesimo art. 9.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 17 dicembre 1990
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 80