IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale stabilisce che le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure fisse vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989; Visto il comma 3 del predetto art. 7 del medesimo decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il quale stabilisce che i decreti del Presidente del Consiglio emanati in applicazione della disposizione sopra richiamata accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati; Considerata la opportunita' di adeguare le aliquote di importo fisso di taluni tributi, in considerazione delle variazioni percentuali del valore dell'indice sopra richiamato, intercorse tra la data del 30 settembre successivo a quella in cui i predetti importi vennero determinati, e il valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989; Su proposta del Ministro delle finanze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990; Decreta: Art. 1. 1. Agli effetti di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei seguenti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989, sono le seguenti: a) variazione percentuale dal 30 settembre 1947, data successiva a quella del 21 novembre 1946 in cui sono state determinate le vigenti misure della tassa per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382; della tassa per gli esami di procuratore e avvocato; della tassa per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e della tassa per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisione dei conti: 1596,9%; b) variazione percentuale dal 30 settembre 1952, data successiva a quella del 9 settembre 1952 in cui e' stata determinata la vigente misura della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento: 1511%; c) variazione percentuale dal 30 settembre 1957, data successiva a quella del 23 dicembre 1956 in cui e' stata determinata la vigente misura della tassa di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni: 1311,5%; d) variazione percentuale dal 30 settembre 1977, data successiva a quella del 1 febbraio 1977 in cui e' stata determinata la vigente misura della tassa sulle concessioni governative per l'abbonamento all'autoradio per apparecchi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi con potenza fiscale fino a 26 CV e altri autoveicoli: 269,3%; e) variazione percentuale dal 30 settembre 1978, data successiva a quella del 28 maggio 1978 in cui e' stata determinata la vigente misura delle tasse sulle concessioni governative per l'abbonamento alle radiodiffusioni per apparecchi installati a bordo di autoveicoli, autoscafi con potenza fiscale superiore a 26 CV e navi: 229%; f) variazione percentuale dal 30 settembre 1961, data successiva a quella del 14 marzo 1961 in cui e' stata determinata la vigente misura dei diritti di licenza relativi al settore degli spiriti, della birra, degli zuccheri, del glucosio, maltosio ed altre sostanze zuccherine: 1179,5%; g) variazione percentuale dal 30 settembre 1950, data successiva a quelle dell'11 ottobre 1949 e dell'11 marzo 1950 in cui sono state determinate le vigenti misure dei diritti di licenza relativi al settore dell'energia elettrica e degli oli minerali: 1706,7%; h) variazione percentuale dal 30 settembre 1973, data successiva a quella del 30 dicembre 1972 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di consumo sul caffe': 625,6%; i) variazione percentuale dal 30 settembre 1970, data successiva a quella del 1 ottobre 1969 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di consumo sul cacao: 793,3%; l) variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva a quella del 20 novembre 1981 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero: 67,5%; m) variazione percentuale dal 30 settembre 1964, data successiva a quella del 5 settembre 1964 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta in confine sul glucosio, malvosio e analoghe materie zuccherine: 960,8%; n) variazione percentuale dal 30 settembre 1976, data successiva a quella del 1 ottobre 1975 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina: 340,2%; o) variazione percentuale dal 30 settembre 1957, data successiva a quella del 1 dicembre 1956 in cui e' stata determinata la vigente misura del diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni: 1311,5%; p) variazione percentuale dal 30 settembre 1988, data successiva a quella del 16 gennaio 1988 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla birra: 6,6%.