IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il
quale  stabilisce  che  le  aliquote di importo fisso dei tributi e i
tributi in misura fissa i cui importi sono stati  stabiliti  in  data
anteriore  al  30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
delle  finanze,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei
limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi
al  consumo  per  le  famiglie  di  operai e impiegati rilevato al 30
settembre successivo alla data in cui gli importi e le  misure  fisse
vigenti  dei  predetti  tributi  sono  stati determinati, rispetto al
valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989;
  Visto  il comma 3 del predetto art. 7 del medesimo decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, il quale stabilisce che i decreti del  Presidente
del  Consiglio  emanati  in  applicazione  della  disposizione  sopra
richiamata accertano l'entita' delle  variazioni,  indicano  i  nuovi
importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati;
  Considerata  la  opportunita'  di  adeguare  le aliquote di importo
fisso  di  taluni  tributi,  in   considerazione   delle   variazioni
percentuali  del  valore dell'indice sopra richiamato, intercorse tra
la data del 30 settembre  successivo  a  quella  in  cui  i  predetti
importi vennero determinati, e il valore del medesimo indice rilevato
al 30 settembre 1989;
  Su proposta del Ministro delle finanze;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Agli effetti di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 7 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  26  giugno  1990, n. 165, le variazioni percentuali del
valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e
di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli
importi  e  le  misure  vigenti  dei  seguenti  tributi  sono   stati
determinati,  rispetto  al  valore del medesimo indice rilevato al 30
settembre 1989, sono le seguenti:
    a)  variazione percentuale dal 30 settembre 1947, data successiva
a quella del 21 novembre  1946  in  cui  sono  state  determinate  le
vigenti  misure  della  tassa  per  la  presentazione  dei ricorsi ai
Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1  e  18
del  decreto  legislativo  luogotenenziale  23 novembre 1944, n. 382;
della tassa per gli esami di procuratore e avvocato; della tassa  per
gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi
al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e della tassa  per
la  partecipazione alle sessioni per la nomina a revisione dei conti:
1596,9%;
    b)  variazione percentuale dal 30 settembre 1952, data successiva
a quella del 9 settembre 1952 in cui e' stata determinata la  vigente
misura  della  tassa  per  l'ammissione  agli  esami  di abilitazione
all'esercizio professionale dell'insegnamento: 1511%;
    c)  variazione percentuale dal 30 settembre 1957, data successiva
a quella del 23 dicembre 1956 in cui e' stata determinata la  vigente
misura  della  tassa  di esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni: 1311,5%;
    d)  variazione percentuale dal 30 settembre 1977, data successiva
a quella del 1› febbraio 1977 in cui e' stata determinata la  vigente
misura  della  tassa  sulle concessioni governative per l'abbonamento
all'autoradio per apparecchi installati  a  bordo  di  autoveicoli  e
autoscafi  con  potenza  fiscale  fino  a  26 CV e altri autoveicoli:
269,3%;
    e)  variazione percentuale dal 30 settembre 1978, data successiva
a quella del 28 maggio 1978 in cui e' stata  determinata  la  vigente
misura  delle  tasse  sulle concessioni governative per l'abbonamento
alle  radiodiffusioni  per   apparecchi   installati   a   bordo   di
autoveicoli,  autoscafi con potenza fiscale superiore a 26 CV e navi:
229%;
    f)  variazione percentuale dal 30 settembre 1961, data successiva
a quella del 14 marzo 1961 in cui e'  stata  determinata  la  vigente
misura  dei  diritti  di  licenza  relativi al settore degli spiriti,
della birra, degli zuccheri, del glucosio, maltosio ed altre sostanze
zuccherine: 1179,5%;
    g)  variazione percentuale dal 30 settembre 1950, data successiva
a quelle dell'11 ottobre 1949 e dell'11 marzo 1950 in cui sono  state
determinate  le  vigenti  misure  dei  diritti di licenza relativi al
settore dell'energia elettrica e degli oli minerali: 1706,7%;
    h)  variazione percentuale dal 30 settembre 1973, data successiva
a quella del 30 dicembre 1972 in cui e' stata determinata la  vigente
misura dell'imposta di consumo sul caffe': 625,6%;
    i)  variazione percentuale dal 30 settembre 1970, data successiva
a quella del 1› ottobre 1969 in cui e' stata determinata  la  vigente
misura dell'imposta di consumo sul cacao: 793,3%;
    l)  variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva
a quella del 20 novembre 1981 in cui e' stata determinata la  vigente
misura   dell'imposta   di   fabbricazione   e  della  corrispondente
sovrimposta di confine sullo zucchero: 67,5%;
    m)  variazione percentuale dal 30 settembre 1964, data successiva
a quella del 5 settembre 1964 in cui e' stata determinata la  vigente
misura   dell'imposta   di   fabbricazione   e  della  corrispondente
sovrimposta in confine sul  glucosio,  malvosio  e  analoghe  materie
zuccherine: 960,8%;
    n)  variazione percentuale dal 30 settembre 1976, data successiva
a quella del 1› ottobre 1975 in cui e' stata determinata  la  vigente
misura   dell'imposta   di   fabbricazione   e  della  corrispondente
sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina: 340,2%;
    o)  variazione percentuale dal 30 settembre 1957, data successiva
a quella del 1› dicembre 1956 in cui e' stata determinata la  vigente
misura   del   diritto  per  l'applicazione  di  piombi  e  di  altri
contrassegni: 1311,5%;
    p)  variazione percentuale dal 30 settembre 1988, data successiva
a quella del 16 gennaio 1988 in cui e' stata determinata  la  vigente
misura   dell'imposta   di   fabbricazione   e  della  corrispondente
sovrimposta di confine sulla birra: 6,6%.