IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto;
  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  1989,  nm.  69, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  concernente
disposizioni  urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
fisiche  e  versamento  di  acconto  delle   imposte   sui   redditi,
determinazione  forfettaria  del  reddito e dell'I.V.A. nuovi termini
per la presentazione delle  dichiarazioni  da  parte  di  determinate
categorie  di  contribuenti,  sanatoria di irregolarita' formali e di
minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento  delle
elusioni,  nonche'  in  materia  di  aliquote I.V.A. e di tasse sulle
concessioni governative;
  Visto l'art. 11, comma 1,  del  citato  decreto  n.  69,  il  quale
stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati,
viste  le  caratteristiche  e  le  dimensioni  dell'attivita' svolta,
coefficienti  di  congruita'  dei  corrispettivi  e  dei   componenti
positivi e negativi di reddito;
  Visto  l'art.  11,  comma 2, del menzionato decreto n. 69, il quale
stabilisce che con gli stessi criteri del  precedente  comma  possono
essere   determinati   coefficienti   presuntivi   di  reddito  o  di
corrispettivi di operazioni imponibili;
  Visto l'art. 12, comma 4, del ripetuto decreto n.  69,  cosi'  come
modificato  dall'art.  8, comma 6-sexies, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  giugno
1990,  n.  165, in base al quale i coefficienti sono utilizzabili nei
confronti degli esercenti arti e professioni che  abbiano  conseguito
compensi non superiori a 360 milioni di lire e che non abbiano optato
per il regime ordinario di contabilita';
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
maggio 1989, con il quale si e' proceduto alla  prima  determinazione
dei  coefficienti  di  congruita'  dei corrispettivi e dei componenti
positivi e negativi di reddito di cui al menzionato art. 11, comma 1,
per il periodo d'imposta 1989;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
dicembre  1989,  con  il  quale  sono  stati determinati i coeffienti
presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per
il periodo di imposta 1989;
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   dei
coefficienti di cui al citato art. 11, commi I e 2, per il periodo di
imposta 1990;
  Tenuto  conto  delle  elaborazioni  e  delle  valutazioni  compiute
secondo la metodo gia indicata nell'allegata tabella N (nota tecnica)
sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria, relativi  a
ciascuna    categoria   di   attivita'   economica,   desunti   dalle
dichiarazioni  dei redditi relative al periodo d'imposta  1989, e dai
risultati dell'azione di  accertamento,  corretti  in  considerazione
degli  esiti  del  contenzioso,  nonche'  sulla  base  dei contributi
forniti dalle organizzazioni economiche di categoria;
  Considerato  che  i  dati  disponibili  consentono  di   calcolare,
relativamente  agli  sercenti  attivita'  di impresa e agli esercenti
arti e professioni con corrispettivi, compensi o ricavi non superiori
a 18 milioni di lire, coefficienti di congruita' dei corrispettivi  e
dei   compensi   o  ricavi  sulla  base  dei  rapporti  rilevati  tra
l'ammontare dei compensi  o  ricavi  e  gli  elementi  relativi  agli
acquisti di merci, materie prime, semilavorati e materie sussidiarie,
al  valore  dei  beni strumentali esclusi gli immobili, ai consumi di
energia,  carburanti,  lubrificanti  e  simili,  comprese  le   spese
telefoniche degli esercenti arti e professioni, e alle dimensioni dei
locali,  avendo  anche  riguardo  alla  localizzazione  geografica  e
territoriale dell'attivita;
  Considerato  che  i  dati  disponibili  consentono  di   calcolare,
relativamente  agli  esercenti  attivita' di impresa e agli esercenti
arti e professioni con corrispettivi, compensi o ricavi  superiori  a
18 milioni ma non a 360 milioni di lire ed avendo anche riguardo alla
localizzazione  geografica dell'attivita', coefficienti di congruita'
dei corrispettivi e dei compensi o ricavi  sulla  base  dei  rapporti
rilevati  tra  l'ammontare  dei  compensi  o  ricavi  e  gli elementi
relativi  alle  retribuzioni  degli  addetti,  al  valore  dei   beni
strumentali  esclusi  gli  immobili, agli "altri costi", nonche': per
gli esercenti  arti  e  professioni,  sulla  base  dei  rapporti  tra
l'ammontare   dei   compensi  e  gli  elementi  relativi  alle  spese
telefoniche ed ai consumi  di  energia,  carburanti,  lubrificanti  e
simili  e  alla dimensione dei locali; per gli esercenti attivita' di
commercio al minuto e per quelle di cui ai codici 4400, 4410, 4610  e
4615, sulla base dei rapporti tra l'ammontare dei ricavi ed il "costo
del  venduto" e tra quest'ultimo e la consistenza media del magazzino
("indice  di  rotazione");  per   gli   esercenti   altre   attivita'
commerciali, nonche' attivita' di trasporto, credito e altri servizi,
sulla  base  dei  rapporti tra l'amrnontare dei ricavi e gli elementi
relativi ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e  simili  e
alla dimensione dei locali; per gli esercenti attivita di impresa di-
verse  da  quelle  menzionate sulla base dei rapporti tra l'ammontare
dei ricavi e gli elementi relativi ai consumi di energia, carburanti,
lubrificanti e simili, e al "costo delle materie impiegate";
  Considerato che  i  dati  disponibili  per  la  determinazione  dei
coefficienti  poresuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni
imponibili, relativamente agli esercenti attivita' di impresa e  agli
esercenti  arti  e  professioni  con corrispettivi, compensi o ricavi
superiori a 18 milioni, ma non a 360 milioni di  lire  consentono  di
calcolare  detti  coefficienti  in  base  all'analisi delle relazioni
rilevate nell'ambito di ciascuna categoria di attivita' economica tra
l'ammontare dei compensi, ricavi o corrispettivi e  le  diverse  voci
indicate  nelle  tabelle  allegate,  distinguendo  sulla  base  della
presenza o meno nell'impresa di dipendenti e/o  coadiuvanti  e  dello
svolgimento  o  meno,  da  parte  degli esercenti arti e professioni,
anche di un attivita' di lavoro dipendente  e  avendo  riguardo  alla
localizzazione geografica e territoriale dell'attivita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1990;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I coefficienti di congruita' di cui all'art. I l, comma  1,  del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti,  per  il  periodo
d'imposta 1990, nelle misure indicate nelle tabelle allegate, vistate
dal   Ministro   proponente,  per  ciascuna  categoria  di  attivita'
economica  svolta  in  modo  prevalente  distinte  a  seconda  che  i
coefficienti  stessi  trovino  applicazione nei riguardi di esercenti
attivita' di impresa indicati  nell'art.  12,  comma  2,  del  citato
decreto  n.  69 (tabella A); esercenti arti e professioni di cui allo
stesso art. 12, comma 2 (tabella B); esercenti attivita'  di  impresa
indicati  nel  successivo  comma  4 dello stesso art. 12 (tabella C);
esercenti arti e professioni di cui al medesimo  art.  12,  comma  4,
titolari  anche  di  reddito  di  lavoro dipendente diverso da quello
derivante da pensioni di ogni genere o da assegni ad esse  equiparati
(tabella  D);  ovvero non titolari del detto reddito (tabella E). Per
attivita' prevalente si intende quella  da  cui  deriva  nell'anno  a
maggiore entita' dei compensi o ricavi.
  2.  Nella  ipotesi  di  attivita'  svolta  da  imprese  familiari e
societa' di persone cui all'art. 5 del testo unico delle imposte  sui
redditi  approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986,  n.  917,  nonche'  in  presenza  di  associazioni  in
partecipazione,  l'importo  relativo  alle retribuzioni degli addetti
all'attivita' deve comprendere una somma pari al salario figurativo -
indicato  per  ciascun  settore  di  attivita'  nella  tabella  L   -
moltiplicata  per il numero dei soci, ridotto di uno, con occupazione
prevalente nella societa', ovvero per il numero degli  associati  che
apportino    esclusivamente   lavoro   con   occupazione   prevalente
nell'impresa, ovvero  per  il  numero  dei  collaboratori  familiari.
Relativamente a questi ultimi si fa riferimento alla quota di reddito
spettante  a  ciascuno  di essi qualora essa sia inferiore al salario
figurativo. Per le associazioni costituite tra  persone  fisiche  per
l'esercizio in forma associata di arti e professioni, l'ammontare dei
corrispettivi   e   dei   compensi  derivante  dall'applicazione  del
coefficiente relativo alla retribuzione  degli  addetti  deve  essere
aumentato di un importo pari a 18 milioni di lire moltiplicato per il
numero degli associati, ridotto di uno.
  3.  Nella  ipotesi  di inzio o di cessazione di attivita' nel corso
dell'anno  1990  l'ammontare  risultante   dalla   applicazione   dei
coefficienti  di congruita' relativi al valore dei beni strumentali e
alle dimensioni dei locali, deve essere ragguagliato  al  numero  dei
giorni compresi nel periodo nel quale e' stata svolta l'attivita'.