IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, concernente nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni; Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la disciplina degli abbonamenti all'autoradio; Ritenuto che a seguito delle variazioni apportate dalle regioni a statuto ordinario alle proprie tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, come modificato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, si rende necessario modificare, per esigenze gestionali, i termini di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio dovute a decorrere dal 1 gennaio e 1 febbraio 1991; Visto il decreto del Ministro delle poste 22 giugno 1990, con il quale e' stato disposto l'aumento dei canoni di abbonamento all'autoradio, a decorrere dal 1 luglio 1990; Visto il decreto 26 settembre 1990, con il quale e' stato previsto che i conguagli del canone di abbonamento all'autoradio dovuti per effetto dell'aumento predetto venissero corrisposti all'atto del rinnovo del pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio da effettuarsi entro il 28 febbraio 1991; Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che da' facolta' al Ministro delle finanze di stabilire e modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche; Decreta: In deroga alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1985, le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio dovuti a decorrere dal 1 gennaio e dal 1 febbraio 1991 devono essere corrisposti, rispettivamente, nel mese di marzo e di aprile dello stesso anno. Negli stessi mesi, contestualmente al rinnovo delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, devono essere versati, ove non ancora corrisposti, i conguagli del canone d'abbonamento all'autoradio dovuti a seguito degli aumenti disposti con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 giugno 1990. Qualora non si proceda al predetto rinnovo, i conguagli dovranno essere corrisposti, entro il 30 aprile 1991, esclusivamente agli uffici postali con versamento sul conto corrente postale G.U. 1008, intestato a "ACI - Tasse automobilistiche", mediante i normali bollettini mod. CH8- bis AUT, specificando nel retro della ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione del veicolo ed il numero dei mesi per il quale il conguaglio viene corrisposto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1990 Il Ministro: FORMICA