IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1966 contenente norme per l'applicazione della legge 28 novembre 1966, n. 1329; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1973 che fissa il prezzo di vendita massimo di ogni contrassegno in lire 200; Ritenuto necessario adeguare il prezzo di vendita di detto contrassegno al mutato potere d'acquisto della lira; Decreta: Art. 1. Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno non potra' essere superiore a L. 2.000.