IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'art.  4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente
provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili;
  Visto  il  decreto  ministeriale 10 marzo 1966 contenente norme per
l'applicazione della legge 28 novembre 1966, n. 1329;
  Visto  l'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1973 che fissa
il prezzo di vendita massimo di ogni contrassegno in lire 200;
  Ritenuto   necessario  adeguare  il  prezzo  di  vendita  di  detto
contrassegno al mutato potere d'acquisto della lira;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  prezzo  di  vendita  di  ciascun contrassegno non potra' essere
superiore a L. 2.000.