IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  codice  postale  delle  telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  l'art.  7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce
che le tariffe postali, di bancoposta e di  telecomunicazioni  devono
essere   fissate  con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;
  Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27
luglio 1984 e resa esecutiva in Italia  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, ed il relativo regolamento di
esecuzione, che prevedono - tra  l'altro  -  l'aggiornamento  annuale
delle  tariffe  con  riferimento alla determinazione del valore medio
del DTS  (diritto  speciale  di  prelievo)  nella  moneta  del  Paese
considerato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  301  del  28  dicembre  1989,  concernente  la
revisione delle tariffe per l'estero;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  aprile 1990, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  123  del  29  maggio  1990,  concernente  la
revisione delle tariffe di bancoposta internazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  giugno 1990, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  1990,  concernente  la
revisione di alcune tariffe postali per l'estero;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  agosto  1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 215  del  14  settembre  1990,  concernente  la
ristrutturazione tariffaria dei reclami;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  dicembre 1990, registrato alla
Corte dei conti -  ufficio  controllo  p.t.,  il  14  dicembre  1990,
registro  n.  50,  foglio  n.  9,  concernente  la determinazione del
controvalore in lire italiane del diritto  speciale  di  prelievo  ai
fini  della  tariffazione  per  i servizi internazionali postali e di
bancoposta;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  tariffe  postali per l'estero, nonche' i limiti di peso, di
dimensione e di valore e le indennita' per  perdita,  manomissione  o
avaria, sono stabiliti nelle misure indicate nella annessa tabella 1,
firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.