IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 222, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  n.  184   dell'8   agosto   1990,   concernente
disposizioni  urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune, che
prevede, fra l'altro, nei confronti di dette imprese, la  sospensione
degli  obblighi  di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore
aggiunto dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  stessa  (23
agosto 1990) fino al 30 novembre 1990;
  Visto  in  particolare  il  comma  4  del  richiamato  art. 1 della
medesima legge n. 222 del 1990, il  quale  dispone  che  il  recupero
delle  somme  dovute  e  non  corrisposte  per effetto delle predette
sospensioni avverra'  mediante  rateizzazione  in  un  anno  e  senza
corresponsione  di  interessi  o  altri  oneri,  a  decorrere  dal 31
dicembre 1990;
  Ritenuto   che   occorre  provvedere  a  disciplinare  la  prevista
rateizzazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le imprese esercenti il trasporto a fune di cui all'art. 1 della
legge 30 luglio 1990, n. 222, che hanno sospeso le liquidazioni  e  i
versamenti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  dal  23 agosto al 30
novembre 1990 per effetto di quanto previsto nel comma 2 del medesimo
articolo  1,  debbono versare le somme dovute per tale periodo, senza
interessi o penalita', con le seguenti modalita':
    a)  i  contribuenti  sottoposti  agli  obblighi di liquidazione e
versamento previsti dall'art. 27 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni devono
versare l'imposta dovuta per il periodo  suindicato  in  dodici  rate
mensili  di  uguale  importo entro i termini previsti dal comma 1 del
citato art. 27.
  La  prima rate deve essere versata entro il termine previsto per il
versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  relativa  al  mese  di
dicembre 1990, scadente nel mese di gennaio 1991;
    b)  i  contribuenti  di cui all'art. 33 del richiamato decreto n.
633 del 1972 debbono versare l'imposta dovuta per il periodo suddetto
in  tre  rate di uguale importo entro i termini previsti dal comma 1,
lettera a), dello stesso art. 33, per il versamento dell'imposta  sul
valore aggiunto relativa ai primi tre trimestri del 1991.
  2.  Qualora l'importo della rata non superi il limite di L. 50.000,
il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo alla
rata successiva.