IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 184 dell'8 agosto 1990, concernente disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune, che prevede, fra l'altro, nei confronti di dette imprese, la sospensione degli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (23 agosto 1990) fino al 30 novembre 1990; Visto in particolare il comma 4 del richiamato art. 1 della medesima legge n. 222 del 1990, il quale dispone che il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverra' mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990; Ritenuto che occorre provvedere a disciplinare la prevista rateizzazione; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese esercenti il trasporto a fune di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 222, che hanno sospeso le liquidazioni e i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto dal 23 agosto al 30 novembre 1990 per effetto di quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 1, debbono versare le somme dovute per tale periodo, senza interessi o penalita', con le seguenti modalita': a) i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni devono versare l'imposta dovuta per il periodo suindicato in dodici rate mensili di uguale importo entro i termini previsti dal comma 1 del citato art. 27. La prima rate deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di dicembre 1990, scadente nel mese di gennaio 1991; b) i contribuenti di cui all'art. 33 del richiamato decreto n. 633 del 1972 debbono versare l'imposta dovuta per il periodo suddetto in tre rate di uguale importo entro i termini previsti dal comma 1, lettera a), dello stesso art. 33, per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai primi tre trimestri del 1991. 2. Qualora l'importo della rata non superi il limite di L. 50.000, il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo alla rata successiva.