IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo
per l'emanazione  di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi  europei  di
tali prodotti;
  Vista  la  legge  4  marzo  1989,  n.  76, recante differimento del
termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417  del
1987;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi in data  16  gennaio  1990,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  sui  seguenti  prodotti  petroliferi   sono
diminuite:
    a)  da  lire 87.167 a lire 86.178 per ettolitro, alla temperatura
di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia  minerale,
per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)   da  lire  8.716,70  a  lire  8.617,80  per  ettolitro,  alla
temperatura di 15 ›C, per il prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",
destinato   all'Amministrazione   della   difesa,   relativamente  al
quantitativo eccedente il  contingente  annuo  di  tonnellate  18.000
sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la
benzina.
  2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  sui  seguenti  prodotti  petroliferi   sono
aumentate:
    a) da lire 42.301 a lire 43.218 per ettolitro alla temperatura di
15 ›C per gli oli da gas da  usare  come  combustibili  di  cui  alla
lettera  F),  punto  1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo
1973, n. 32;
    b)  da  lire 16.790 a lire 17.064, da lire 19.048 a lire 19.377 e
da lire 48.402 a lire 49.445 per cento kg, rispettivamente,  per  gli
oli  combustibili  diversi  da  quelli speciali, semifluidi, fluidi e
fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b),  1-  c)  e  1-  d),
della predetta tabella B.