IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 con la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione di servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 con il quale e' stato formalmente istituito il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985; Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 25 giugno 1987 (87/372 CEE) sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunita'; Vista la direttiva della Commissione CEE n. 88/301 del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1988; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nella riunione congiunta delle sezioni 1a e 2a del 16 novembre 1989 circa l'opportunita' di provvedere all'aggiornamento della disciplina del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione al fine di consentire l'impiego anche di apparecchiature terminali portatili ed estraibili; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 gennaio 1990; Vista la lettera GM 51292/4109 DL/CR del 12 febbraio 1990, con la quale e' stata data comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente decreto detta le norme regolamentari del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione, il quale consente agli abbonati di svolgere conversazioni mediante l'impiego di apposite apparecchiature terminali, veicolari, portatili ed estraibili, omologate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni secondo la disciplina in vigore.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva CEE n. 87/372 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 196 del 17 luglio 1987. - La direttiva CEE n. 88/301 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 131 del 27 maggio 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 18 agosto 1988, 2a serie speciale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.