IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Vista  la  convenzione   internazionale   delle   telecomunicazioni
adottata  a  Nairobi   dall'U.I.T.   (Unione   internazionale   delle
telecomunicazioni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia  con
legge 9 maggio 1986, n. 149; 
  Vista la convenzione stipulata il 1›  agosto  1984  con  la  SIP  -
Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni  p.a.,  per
la concessione di  servizi  di  telecomunicazioni  nazionali  ad  uso
pubblico, approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  13
agosto 1984, n. 523; 
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 con il quale  e'  stato
formalmente istituito  il  servizio  radiomobile  terrestre  pubblico
veicolare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del  31  agosto
1985; 
  Vista la direttiva del Consiglio  della  CEE  del  25  giugno  1987
(87/372 CEE) sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione
coordinata del servizio pubblico  digitale  cellulare  paneuropeo  di
radiotelefonia mobile terrestre nella Comunita'; 
  Vista la direttiva della Commissione CEE n. 88/301  del  16  maggio
1988  relativa  alla  concorrenza  sui  mercati  dei   terminali   di
telecomunicazioni; 
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto ministeriale 8 settembre  1988,  n.  484,  con  il
quale sono state approvate le condizioni di abbonamento  al  servizio
telefonico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  15
novembre 1988; 
  Visto il parere espresso  dal  Consiglio  superiore  tecnico  delle
poste, delle  telecomunicazioni  e  dell'automazione  nella  riunione
congiunta  delle  sezioni  1a  e  2a  del  16  novembre  1989   circa
l'opportunita' di provvedere all'aggiornamento della  disciplina  del
servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione al  fine  di
consentire l'impiego anche di apparecchiature terminali portatili  ed
estraibili; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 gennaio 1990; 
  Vista la lettera GM 51292/4109 DL/CR del 12 febbraio 1990,  con  la
quale e' stata  data  comunicazione  del  presente  provvedimento  al
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente decreto detta le norme  regolamentari  del  servizio
radiomobile pubblico terrestre di conversazione,  il  quale  consente
agli  abbonati  di  svolgere  conversazioni  mediante  l'impiego   di
apposite   apparecchiature   terminali,   veicolari,   portatili   ed
estraibili,  omologate  dall'Amministrazione  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni secondo la disciplina in vigore. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  direttiva CEE n. 87/372 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L  196  del
          17 luglio 1987.
             -  La  direttiva CEE n. 88/301 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L  131  del
          27  maggio  1988  e  ripubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana n. 63  del  18  agosto  1988,  2a
          serie speciale.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.