IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE n. 1760/87 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, che stabilisce le condizioni d'applicazione del regime di aiuto dell'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 591/89 del 6 marzo 1989 che modifica il regolamento n. 1094/88 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni di attuazione del regolamento CEE n. 797/85; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso da Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990; Vista la comunicazione del Presidente del Consigio dei Ministri con nota n. 642 del 23 ottobre 1989; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' generali 1. Il presente decreto ha lo scopo di adattare alla realta' nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunita' europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime d'aiuto per il l'estensivizzazione della produzione. 2. Il regime nazionale di estensivizzazione della produzione si pone anche l'obiettivo di favorire la diffusione delle tecniche agricolo-biologiche, allo scopo di assicurare, con il miglioramento della qualita' e la genuinita' dei prodotti dell'agricoltura, la difesa della salute dei consumatori e la piu' razionale protezione dell'ambiente naturale. 3. L'intervento e' attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, delle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. 4. D'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione CEE nel regolamento CEE n. 1273/88 del 29 aprile 1988 saranno individuate le zone per le quali l'Italia puo' essere autorizzata dalla Commissione all'esenzione del regime di estensivizzazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 1094/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 106 del 27 aprile 1988. - Il regolamento CEE n. 4115/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 361 del 29 dicembre 1988. - Il regolamento CEE n. 591/89 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 65 del 9 marzo 1989. - Il regolamento CEE n. 1273/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il D.M. 12 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985. - Il D.M. 26 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1985. - Il D.M. 26 marzo 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.