IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali  e  di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le imprese, di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal  versamento  del
contributo di cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  2  febbraio  1960,  n.  54,  relativo   all'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi,  in  misura  pari  a  1,66  punti
percentuali, del contributo di cui  all'articolo  2  della  legge  14
aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle  finalita'  del
soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei  lavoratori
italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e  del  contributo
di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in
misura pari a 1 punto percentuale. 
  2. Le imprese di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal  versamento  del
contributo di cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  2  febbraio  1960,  n.  54,  relativo   all'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi,  in  misura  pari  a  1,66  punti
percentuali, del contributo di cui  all'articolo  2  della  legge  14
aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle  finalita'  del
soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei  lavoratori
italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo  di
cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 24  ottobre  1966,  n.
934, in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura
pari a 5,50 punti percentuali. 
  3. A decorrere dal periodo di paga in corso al  1'  giugno  1990  e
fino a tutto il periodo di paga in corso  al  30  novembre  1990,  e'
concessa per ogni mensilita' una riduzione sul  contributo  a  carico
del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge  11
marzo 1988, n. 67, pari a: 
    a)  lire  21.000  per  ogni  dipendente  delle  imprese  indicate
nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del  decreto-legge  20  gennaio
1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990,
n. 52; 
    b) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera a) operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1' giugno  1990  e  fino  a
tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990  una  riduzione
per ogni mensilita' sul contributo di cui all'articolo 10,  comma  1,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. 
Da tale riduzione  sono  esclusi  i  datori  di  lavoro  del  settore
agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  5.  Per  le  donne  assunte  con  contratto  di  lavoro,  a   tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e  7,  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.  48,  successivamente
alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei  lavoratori
occupati alla medesima data, e' concessa fino a tutto il  periodo  di
paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di  lire  56.000  per
ogni mensilita' sul contributo a carico del datore di lavoro  di  cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  6. Per i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29  anni  da  parte
delle imprese di cui al comma 5 successivamente al 30  novembre  1988
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al  numero
di lavoratori occupati alla stessa data, e' concessa fino a tutto  il
periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una  riduzione  di  lire
56.000 per ogni mensilita' sul contributo  a  carico  del  datore  di
lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 
67. 
  7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 non si cumulano fra loro e sono
concessi per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi  per  ciascun
dipendente assunto. 
  8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi  7  e
8,  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.  389,  relativamente
alle riduzioni di cui ai  commi  3,  4,  5  e  6,  restano  ferme  le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11,  12  e  13,  del
richiamato decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.  389,  relativamente
agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo. 
  9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2,  sono  valutate
in lire 1.520 miliardi per l'anno 1990, in lire  3.537  miliardi  per
l'anno 1991  e  in  lire  3.781  miliardi  per  l'anno  1992;  quelle
conseguenti alla riduzione del contributo ex  -  ENAOLI  per  effetto
delle predette disposizioni sono valutate,  per  gli  anni  medesimi,
rispettivamente in lire 69 miliardi, in lire 160 miliardi e  in  lire
171 miliardi; l'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e'
valutato il lire 264 miliardi per l'anno 1990. 
  10. Al complessivo onere valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno
1990, in lire 3.697 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.952 miliardi
per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 1.853 miliardi per l'anno
1990, lire 1.877 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.296  miliardi  per
l'anno 1992, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1990,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto  lire  1.820
miliardi per l'anno 1991 e lire 2.656 miliardi  per  l'anno  1992  si
provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti  per  gli
anni medesimi dall'attuazione del decreto-legge 22  maggio  1990,  n.
120, concernente disposizioni fiscali urgenti in materia  di  finanza
locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato. 
  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorenti variazioni di bilancio.