IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
     I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITAE DELL'INTERNO

  Visto  l'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce
l'art.  132  del  testo  unico  delle  norme  sulla  disciplina della
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
  Visto  in  particolare  il  comma  quanto dello stesso art. 132 del
citato  testo unico come sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo
1988,  n. 111, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con
proprio decreto di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della
sanita'  e  dell'interno,  gli  strumenti  e  le procedure al fine di
consentire  agli  ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137
del  predetto  testo  unico  di  effettuare l'accertamento in caso di
incidente  o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del
veicolo  si  trovi  in  stato  di  alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 10 agosto 1988,
di  concerto  con  i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei
trasporti   in   base  al  quale,  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo 1988,
n.  111,  nella parte che modifica l'art. 132 del citato testo unico,
si  considera  in  stato  di  ebbrezza  alla  guida  di un veicolo il
conducente  che risulti avere un tasso alcoolemico pari o superiore a
0,g/1 (0,8 grammi per litro);
  Vista  la  comunicazione  n.  3498/4630 inviata alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Considerato  che  l'Istituto  superiore di sanita' ha confermato la
validita'  del sistema indiretto di valutazione del tasso alcoolemico
mediante   la   misura  della  concentrazione  dell'alcool  nell'aria
alveolare espirata;
  Tenuto  conti  degli studi effettuati e della esperienza accumulata
circa  la  correlazione  esistente  fra  concentrazione di alcool nel
sangue e concentrazione di alcool nell'aria alveolare;
  Considerato  che il parametro che, in ogni caso, rileva lo stato di
ebbrezza  e'  la  concentrazione alcoolemica e che pertanto in questa
forma deve essere espresso il risultato, indipendentemente dal metodo
di misura;
  Tenuto  conto  della formulazione dell'art. 1 del succitato decreto
del   Ministro  della  sanita'  del  10  agosto  1988  nonche'  delle
tolleranze delle apparecchiature da utilizzare;
  Considerato   che  il  soggetto  che  presenti  una  concentrazione
alcoolemica uguale o superiore al limite suindicato e' considerato in
stato  di  ebbrezza  ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge 18
marzo 1988, n. 111, per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2 di tale articolo;
  Considerata  la  necessita'  di  individuare  gli  strumenti  e  le
procedure  atti  a  consentire gli accertamenti da parte degli organi
preposti;
  Udito  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale  del  19  aprile  1990  ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Considerato che il Consiglio di Stato ha suggerito, fra l'altro, di
consentire,  in  aggiunta  alla  prova  mediante etilometro, anche la
prova ematica;
  Ritenuto  che tale suggerimento non appare allo stato assecondabile
in  quanto,  come  evidenziato  dall'Istituto superiore di sanita', i
tempi   di   decadimento   della   concentrazione   alcoolemica  sono
estremamente  variabili e possono presentare variazioni significative
anche   nell'arco   di   20/30  minuti  primi  e  pertanto  non  sono
compatibili,  nel loro complesso, con quelli ulteriori, necessari per
la successiva acquisizione della prova ematica;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'accertamento  dello stato di ebbrezza con strumenti, ai sensi
dell'art.  132,  comma  quarto,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393, sostituito dall'art. 17 della
legge 18 marzo 1988, n. 111, si effettua mediante l'analisi dell'aria
alveolare espirata: qualora in base al valore della concentrazione di
alcool  nell'aria  alveolare  espirata  la concentrazione alcoolemica
corrisponda  o  superi  0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene
ritenuto in stato di ebbrezza.
  2.   Detta   concentrazione   dovra'   risultare   da   almeno  due
determinazioni  concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5
minuti.
  3.  Nel  procedere  a  predetti  accertamenti,  ovvero  qualora  si
provveda  a  documentare  il  rifiuto opposto dall'interessato, resta
fermo  in  ogni  caso  il compito dei verbalizzanti di indicare nella
notizia  di  reato,  ai  sensi  dell'art. 347 del codice di procedura
penale,  le  circostanze  sintomatiche  dell'esistenza dello stato di
ebbrezza,  desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla
condotta di guida.
 
            Si  ritiene  opportuno  precisare  che  le domande di cui
          all'art. 3, comma 1, del decreto  qui  pubblicato,  debbono
          essere   inviate   dalle   case   costruttrici  interessate
          all'omologazione degli  strumenti  per  l'accertamento  del
          tasso alcoolemico, al seguente indirizzo:
             MINISTERO  DEI  TRASPORTI  -  Centro  superiore ricerche
          prove autoveicoli e dispositivi della motorizzazione civile
          e dei trasporti in concessione - Via di Settebagni n. 333 -
          00183 ROMA.
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n. 111/1988 reca: "Norme sulla istituzione
          della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per
          il   conseguimento   delle   patenti  di  guida  e  per  la
          prevenzione e la sicurezza stradale". L'art. 132 del  testo
          unico  delle norme sulla disciplina stradale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.
          393, sostituito dall'art. 17, comma 1, della predetta legge
          n. 111/1988, e' cosi' formulato:
             "Art.  132 (Guida in stato di ebbrezza). - 1. E' vietato
          guidare in stato di ebbrezza  in  conseguenza  dell'uso  di
          bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.
             2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il
          fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto  fino
          ad  un  mese  e  con  l'ammenda da lire duecentomila a lire
          cinquecentomila.     Accertata      l'infrazione      viene
          immediatamente  ritirata  la  patente  al  trasgressore  ed
          inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo
          verbale,  al  prefetto  che  l'ha  rilasciata. Il prefetto,
          entro quarantotto ore dal  ricevimento,  puo'  disporre  la
          sospensione  della patente fino a tre mesi, ovvero provvede
          alla  restituzione   al   trasgressore,   salvi   ulteriori
          accertamenti  in  base ai quali disporre successivamente la
          sospensione stessa. In caso di piu' violazioni nel corso di
          un  anno  la  sospensione  e'  disposta,  con  la  medesima
          procedura, fino a sei mesi.
             3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
          persona idonea, puo' essere fatto trainare  fino  al  luogo
          indicato   dall'interessato   o   fino   ala   piu'  vicina
          autorimessa  e  lasciato  in  consegna  al  proprietario  o
          gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
             4.  In  caso  di  incidente  o quando si abbia motivo di
          ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
          alterazione     psico-fisica    derivante    dall'influenza
          dell'alcool, gli ufficiali, funzionari  ed  agenti  di  cui
          all'art. 137 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento
          con strumenti  e  procedure  determinate  con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con i Ministri dei
          lavori pubblici, della sanita' e dell'interno.
             5.   Qualora   dall'accertamento   risulti   un   valore
          corrispondente ad  un  tasso  alcoolimetrico  superiore  ai
          limiti  che  verranno  stabiliti  con  apposito decreto del
          Ministro  della  sanita',  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'interno,   dei   lavori   pubblici  e  dei  trasporti,
          l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza  ai  fini
          dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
             6.  In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma
          4, il conducente e' punito, ove il  fatto  non  costituisca
          piu'  grave  reato,  con  l'arresto  fino  a  un mese o con
          l'ammenda da lire duecentomila a lire  cinquecentomila.  Se
          il  fatto  e'  commesso  in  caso di incidente stradale, le
          dette pene si applicano congiuntamente.
             7.  In  caso  di  incidente  o  quando si ha ragionevole
          motivo di ritenere che il conducente del veicolo  si  trovi
          in  uno  stato  di  ebbrezza derivante dall'uso di sostanze
          stupefacenti o  psicotrope,  gli  ufficiali,  funzionari  e
          agenti  di  cui  al citato art. 137, salvo l'obbligo di cui
          all'art. 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n.
          685,  possono  provvedere all'immediato accompagnamento del
          conducente presso uno dei centri di cui all'art.  90  della
          stessa  legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del
          caso.   Il   referto   sanitario   positivo   deve   essere
          tempestivamente   rimesso  al  pretore  per  gli  eventuali
          provvedimenti di competenza".
             -  Il  D.M.  10  agosto  1988  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16  agosto
          1988.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  quanto concerne l'art. 132 del testo unico delle
          norme  sulla  disciplina   della   circolazione   stradale,
          approvato con D.P.R. n.  393/1959, sostituito dall'art. 17,
          comma 1, della legge n. 111/88, si fa rinvio alla nota alle
          premesse.
             -  Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
            "Art.  347  (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
          1. Entro quarantotto ore dall'acquisizione di un reato,  la
          polizia  giudiziaria  riferisce  per  iscritto  al pubblico
          ministero gli elementi essenziali del  fatto  e  gli  altri
          elementi  sino  ad  allora  raccolti, indicanto le fonti di
          prova e le attivita' compiute,  delle  quali  trasmette  la
          relativa documentazione.
             2.   Comunica,   inoltre,   quando   e'   possibile,  le
          generalita',  il  domicilio  e  quanto  altro  valga   alla
          identificazione  della  persona  nei  cui confronti vengono
          svolte le indagini, della persona offesa e  di  coloro  che
          siano  in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
          ricostruzione dei fatti.
             3.  Se  vi e' urgenza, la comunicazione della notizia di
          un reato e' data immediatamente anche in forma orale.  Alla
          comunicazione  orale  deve  seguire  senza  ritardo  quella
          scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai
          commi 1 e 2.
             4.  Con  la comunicazione, la polizia giudiziaria indica
          il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".