IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITAE DELL'INTERNO Visto l'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; Visto in particolare il comma quanto dello stesso art. 132 del citato testo unico come sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con proprio decreto di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dell'interno, gli strumenti e le procedure al fine di consentire agli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 del predetto testo unico di effettuare l'accertamento in caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 10 agosto 1988, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti in base al quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, nella parte che modifica l'art. 132 del citato testo unico, si considera in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo il conducente che risulti avere un tasso alcoolemico pari o superiore a 0,g/1 (0,8 grammi per litro); Vista la comunicazione n. 3498/4630 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che l'Istituto superiore di sanita' ha confermato la validita' del sistema indiretto di valutazione del tasso alcoolemico mediante la misura della concentrazione dell'alcool nell'aria alveolare espirata; Tenuto conti degli studi effettuati e della esperienza accumulata circa la correlazione esistente fra concentrazione di alcool nel sangue e concentrazione di alcool nell'aria alveolare; Considerato che il parametro che, in ogni caso, rileva lo stato di ebbrezza e' la concentrazione alcoolemica e che pertanto in questa forma deve essere espresso il risultato, indipendentemente dal metodo di misura; Tenuto conto della formulazione dell'art. 1 del succitato decreto del Ministro della sanita' del 10 agosto 1988 nonche' delle tolleranze delle apparecchiature da utilizzare; Considerato che il soggetto che presenti una concentrazione alcoolemica uguale o superiore al limite suindicato e' considerato in stato di ebbrezza ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 di tale articolo; Considerata la necessita' di individuare gli strumenti e le procedure atti a consentire gli accertamenti da parte degli organi preposti; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 aprile 1990 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che il Consiglio di Stato ha suggerito, fra l'altro, di consentire, in aggiunta alla prova mediante etilometro, anche la prova ematica; Ritenuto che tale suggerimento non appare allo stato assecondabile in quanto, come evidenziato dall'Istituto superiore di sanita', i tempi di decadimento della concentrazione alcoolemica sono estremamente variabili e possono presentare variazioni significative anche nell'arco di 20/30 minuti primi e pertanto non sono compatibili, nel loro complesso, con quelli ulteriori, necessari per la successiva acquisizione della prova ematica; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza con strumenti, ai sensi dell'art. 132, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. Detta concentrazione dovra' risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. 3. Nel procedere a predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
Si ritiene opportuno precisare che le domande di cui all'art. 3, comma 1, del decreto qui pubblicato, debbono essere inviate dalle case costruttrici interessate all'omologazione degli strumenti per l'accertamento del tasso alcoolemico, al seguente indirizzo: MINISTERO DEI TRASPORTI - Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Via di Settebagni n. 333 - 00183 ROMA. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 111/1988 reca: "Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale". L'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 17, comma 1, della predetta legge n. 111/1988, e' cosi' formulato: "Art. 132 (Guida in stato di ebbrezza). - 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto, entro quarantotto ore dal ricevimento, puo' disporre la sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di piu' violazioni nel corso di un anno la sospensione e' disposta, con la medesima procedura, fino a sei mesi. 3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino ala piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. 4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dell'interno. 5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto e' commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente. 7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato art. 137, salvo l'obbligo di cui all'art. 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'art. 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza". - Il D.M. 10 agosto 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1988. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per quanto concerne l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, sostituito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 111/88, si fa rinvio alla nota alle premesse. - Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). - 1. Entro quarantotto ore dall'acquisizione di un reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicanto le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 3. Se vi e' urgenza, la comunicazione della notizia di un reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".