IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101  del  22  aprile
1965,  concernente  la  disciplina  degli additivi chimici consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;
  Visti i decreti ministeriali:
   19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23
marzo 1966;
   28  luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16
agosto 1967;
   20  febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5
aprile 1968;
   14  giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10
luglio 1968;
   12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 14
aprile 1969;
   10  luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23
luglio 1969;
   12  agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29
agosto 1969;
   15  dicembre  1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 1971;
   3  maggio  1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 26
maggio 1971;
   3  maggio  1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18
giugno 1971;
   30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11
settembre 1971;
   9  maggio  1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 25
maggio 1972;
   1›  luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 19
luglio 1972;
   31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 18
novembre 1972;
   22  giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28
luglio 1973;
   29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15
gennaio 1974;
   6  marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3
aprile 1974;
   6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30
dicembre 1975;
   31  marzo  1976,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 5
maggio 1976;
   15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;
   30  dicembre  1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5
gennaio 1977;
  18  maggio  1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8
giugno 1978;
   28  luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19
agosto 1978;
   20   ottobre  1978,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978;
   16  gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22
gennaio 1979;
   7  marzo  1980,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28
maggio 1980;
   21  gennaio  1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9
febbraio 1981;
   14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30
ottobre 1981;
   14  aprile  1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4
maggio 1983;
   1›  agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20
agosto 1983;
   29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2
dicembre 1983;
   13  luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25
luglio 1984;
   20  febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7
marzo 1985;
   7  febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 1986;
   18  settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del
4 ottobre 1986;
   12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229
del 1› ottobre 1987;
   31  dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del  decreto
ministeriale sopracitato;
  Vista  la  direttiva  del Consiglio n. 86/102/CEE del 24 marzo 1986
recante quarta modifica della direttiva  n.  74/329/CEE  relativa  al
ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli
emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti  che
possono  essere  impiegati  nei prodotti alimentari, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale CEE n. L 88 del 3 aprile 1986;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  n. 88/593/CEE del 18 novembre
1988, recante modifica della  direttiva  n.  79/693/CEE  relativa  al
ravvicinamento  delle  legislazioni degli Stati membri concernenti le
confetture, gelatine e marmellate di frutta e la  crema  di  marroni,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  CEE  n. L 318 del 25 novembre
1988, limitatamente alla parte riguardante gli additivi;
  Vista  la  direttiva del Consiglio n. 89/394/CEE del 14 giugno 1989
recante  terza  modifica  della  direttiva  75/726/CEE  relativa   al
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri concernente i
succhi di frutta e taluni prodotti simili, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  CEE  n. L 186 del 30 giugno 1989, limitatamente alla parte
riguardante gli additivi;
  Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del
decreto ministeriale 31 marzo 1965,  necessarie  per  il  recepimento
delle direttive comunitarie sopra citate;
  Ritenuto  di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni
ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 gia' citato;
  Viste  le  relazioni  della  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e la nutrizione in data 27 ottobre 1989 e 7 dicembre 1989;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Visti  gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 12 luglio 1990;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'elenco   allegato   al  decreto  ministeriale  31  marzo  1965  e
successive modificazioni e' modificato come segue:
a) Titolo IA - antimicrobici.
  Alle voci E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228 la dizione
"glucosio 150 mg/kg (come residuo)"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"glucosio 20 mg/kg (come residuo)".
b) Titolo IC - antiossidanti.
  Alle  voci  "E300-acido-L-ascorbico  ed  E301-sodio-L-ascorbato" la
dizione "Insaccati  freschi,  insaccati  cotti  e  crudi  stagionati,
nonche'  conserve di carne 0,2%" e' sostituita dalla seguente: "Carni
preparate o comunque conservate 0,2%".
c) Titolo IIA - stabilizzanti, addensanti e gelificanti.
  Alla  voce "E 401 - sodio alginato" la dizione "farcitura per olive
al cappero o  alla  cipolla  o  al  peperone  2,5%  (pari  allo  0,6%
calcolato  sul prodotto finito)" e' sostituita dalla seguente: "olive
farcite, 0,6% (calcolato sul prodotto finito)".
  Alle  voci  "E410  farina  di  semi  di  carrube"  ed  "E413  gomma
adragante" e' incluso il  seguente  caso  di  impiego:  "Preparazione
spalmabile a base di formaggio 0,25%".
  Alla  voce  "E412  farina  di semi di guar" e' aggiunto il seguente
caso d'impiego: "snack di frutta, 0,2%".
  Alla  voce  "E415  gomma  xantano"  sono  inclusi  i  seguenti casi
d'impiego:
   1) "Maionese, salse per insalata, ketchup e mostarde di frutta con
aggiunta di pesce, carne e pollame, 0,5%";
   2) "Desserts a base di latte e gelati, 0,1%";
   3) "Creme, preparati per zuppe, per salse e per desserts, 0,2%".
  Alla  voce "E420 sorbitolo" sono inclusi i seguenti casi d'impiego:
   1) "Guarnizioni a base di zucchero per prodotti dolciari, 4%";
   2) "Prodotti tipo 'snack' a base di fiocchi di cereali, 2%";
   3) "Preparazioni alimentari a base di surimi, 4%";
   4)  "Prodotti tipo 'toffe', 3,5% (calcolato sul prodotto finito)".
  Alla  voce "E422 glicerolo" e' aggiunto il seguente caso d'impiego:
   "Prodotti  dolciari  tipo  'barretta' a base di cereali, vegetali,
zuccheri e grassi, 3,5%".
  Le dizioni:
   "E440 a) pectina
     b) pectina amidata"
sono sostituite dalla seguente:
   "E440 i) pectina
    ii) pectina amidata"
e sono di conseguenza unificati i casi e le dosi d'impiego.
  Alla  voce  "E440 i) pectina ed ii) pectina amidata" e' aggiunto il
seguente caso d'impiego: "Caramelle gommose,  secondo  buona  tecnica
industriale".
  Alla voce "E450 a), b), c) polifosfati":
   1) e' incluso il seguente caso d'impiego: "Preparazioni alimentari
a base di surimi, 0,25%";
   2)  la  dizione  "Carni  preparate  di tacchino, alla dose massima
dello 0,2%" e' sostituita dalla seguente: "Carni cotte di volatili da
cortile alla dose massima dello 0,2%".
  Alla   voce   "gelatine  animali"  e'  aggiunto  il  seguente  caso
d'impiego:  "Margarina  e  grassi  emulsionati,  3%  (calcolato   sul
prodotto finito)".
d) Titolo III - Esaltatori di sapidita'.
  Alla  voce  "E300  acido  L-ascorbico" sono inclusi i seguenti casi
d'impiego:
   1) "Bibite analcoliche gassate e non gassate, 0,06%";
   2)  "Bibite  analcoliche gassate e non gassate a base di infuso di
the, 0,06%".
e) Titolo VI - Agenti di rivestimento.
  Sono  incluse  le seguenti voci "E466 carbossimetil-cellulosa, E471
mono e  digliceridi  degli  acidi  grassi,  E473  sucresteri"  con  i
seguenti  casi  d'impiego:  "Agrumi,  mele,  pere, pesche, nettarine,
susine, babaco, kiwi e meloni (il residuo non deve  essere  superiore
ad 1 mg per frutto)".
f) Titolo VII - Acidificanti.
  Alla voce "E330 acido citrico":
   1)  e'  incluso  il  seguente  caso  d'impiego: "Ripieno per paste
alimentari fresche, 0,25%";
   2) la dizione "succo e polpa di pere o di pesche o di albicocche e
loro mescolanze 5g/l" e' sostituita dalla seguente: "succo e polpa di
mele  o  pere  o  pesche e loro mescolanze 5g/l" (Ai sensi dell'art.2
della direttiva n. 89/394/CEE del 14  giugno  1989,  i  prodotti  non
conformi  al  presente  regolamento  ministeriale  ma  conformi  alle
precedenti disposizioni, possono essere commercializzati fino  al  14
giugno 1991).
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  5,  lettera  g), della legge n.
          283/1962 e' il seguente:
             "Art.  5.  -  E' vietato impiegare nella preparazione di
          alimenti  o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere   o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
          distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
              (Omissis);
               g)  con  aggiunta  di  additivi  chimici  di qualsiasi
          natura non autorizzati con  decreto  del  Ministro  per  la
          sanita'   o,   nel   caso   che  siano  autorizzati,  senza
          l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.  I
          decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni
          annuali;".
             -  Il  testo  dell'art. 22 della legge n. 283/1962 e' il
          seguente:
             "Il  Ministro  per  la  sanita',  entro  sei  mesi dalla
          pubblicazione della presente legge,  sentito  il  Consiglio
          superiore   di   sanita',  pubblichera'  con  suo  decreto,
          l'elenco   degli   additivi   chimici   consentiti    nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro   caratteristiche   chimico-fisiche,  i  requisiti  di
          purezza, i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i  casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
             Entro  un  anno  il Ministro per la sanita' pubblichera'
          l'elenco dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle  sostanze
          alimentari.
             Il  Ministro  per la sanita' e' autorizzato a provvedere
          con   successivi    decreti    ai    periodici    necessari
          aggiornamenti".
          Nota all'art. 1:
             -  L'allegato  al  D.M.  31  marzo 1965 riporta l'elenco
          degli additivi che possono essere aggiunti agli alimenti  e
          prevede  i  casi  e  le dosi d'impiego nei singoli alimenti
          come pure le caratteristiche chimico-fisiche e  di  purezza
          degli additivi stessi.