AVVERTENZA
Il presente decreto, gia' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
   generale - n. 238 dell'11 ottobre 1990, in seguito alle correzioni
   apportate e pubblicate in data odierna alla pag. 29 della edizione
   ordinaria della Gazzetta, e' ripubblicato ai sensi  dell'art.  15,
   comma  1,  ultimo periodo, del regolamento di esecuzione del testo
   unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sulla
   emanazione  dei  decreti  del  Presidente della Repubblica e sulle
   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con
   decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  89,  100  e 107, comma primo, del testo unico
delle leggi  sullo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modifiche ed integrazioni;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto  con  i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici,
dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. La tabella 23 concernente la  pianta  organica  dei  magistrati,
allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e' sostituita con la tabella 1 allegata al presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, sono
          cosi' formulati:
             "Art.  89.  - Per la provincia di Bolzano sono istituiti
          ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
          alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
          Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
          uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra,  con  apposite
          norme.
             Il  comma  precedente  non  si  applica  per le carriere
          direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per  il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
             I posti dei ruoli, di cui al  primo  comma,  considerati
          per  amministrazione  e  per  carriera,  sono  riservati  a
          cittadini  appartenenti   a   ciascuno   dei   tre   gruppi
          linguistici,   in  rapporto  alla  consistenza  dei  gruppi
          stessi, quale risulta dalle dichiarazioni  di  appartenenza
          rese nel censimento ufficiale della popolazione.
             L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua
          tedesca  e  ladina  sara'  effettuata gradualmente, sino al
          raggiungimento delle quote  di  cui  al  comma  precedente,
          mediante  le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
             Al  personale  dei  ruoli  di  cui  al  primo  comma  e'
          garantita  la  stabilita'  di  sede  nella  provincia,  con
          esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere
          per  le  quali  si  rendano  necessari  trasferimenti   per
          esigenze di servizio e per addestramento del personale.
             I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno,
          comunque,  contenuti  nella percentuale del dieci per cento
          dei posti da esso complessivamente occupati.
             Le    disposizioni    sulla   riserva   e   ripartizione
          proporzionale tra i gruppi linguistici italiano  e  tedesco
          dei  posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese
          al personale della magistratura giudicante e requirente. E'
          garantita la stabilita' di sede nella provincia  stessa  ai
          magistrati  appartenenti  al  gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'.  Si  applicano  anche  al personale della
          magistratura in provincia  di  Bolzano  i  criteri  per  la
          attribuzione  dei  posti  riservati  ai cittadini di lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
             "Art.  100.  -  I  cittadini  di  lingua  tedesca  della
          provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
          nei  rapporti  cogli  uffici  giudiziari e con gli organi e
          uffici  della  pubblica   amministrazione   situati   nella
          provincia  o  aventi  competenza  regionale,  nonche' con i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          provincia stessa.
             Nelle adunanze degli organi  collegiali  della  regione,
          della  provincia  di  Bolzano  e  degli enti locali in tale
          provincia puo' essere usata la lingua italiana o la  lingua
          tedesca.
             Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo
          comma  usano  nella  corrispondenza e nei rapporti orali la
          lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli
          atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove  sia
          avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
          presunta del cittadino cui e' destinata.
             Salvo  i  casi previsti espressamente - e la regolazione
          con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
          lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini,
          negli atti individuali destinati ad uso  pubblico  e  negli
          atti  destinati  a  pluralita'  di uffici - e' riconosciuto
          negli altri casi  l'uso  disgiunto  dell'una  o  dell'altra
          delle  due  lingue.  Rimane  salvo  l'uso della sola lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
             "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate  le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due del consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
             In seno alla commissione di cui al precedente  comma  e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".
             -  Il  D.P.R. n. 752/1976, e successive modificazioni ed
          integrazioni, reca:  "Norme  di  attuazione  dello  statuto
          speciale  della  regione  Trentino-Alto Adige in materia di
          proporzionale negli uffici statali siti nella provincia  di
          Bolzano  e  di  conoscenza  delle  due  lingue nel pubblico
          impiego".
          Nota all'art. 1:
             - Per il citato D.P.R. n. 752/1976 si  veda  nelle  note
          alle premesse.