La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ordine regionale 1. Presso ogni regione e' costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso e' formato dagli iscritti all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale. 2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.