La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, fatto a Vienna il 21 febbraio 1990.