La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la
liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere
per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati
gravi, fatto a Vienna il 21 febbraio 1990.