IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75  del  29  ottobre
1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore  dei
cereali, ed in particolare l'art. 10; 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del  16  dicembre
1976, che determina  le  condizioni  necessarie  per  la  concessione
dell'aiuto  al  grano  duro,  previsto  dal  succitato  art.  10  del
regolamento CEE n. 2727/75, e successive modifiche o integrazioni; 
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1738/89 del 19 giugno
1989, modificato da ultimo dal regolamento CEE della  Commissione  n.
920/90 del 10 aprile 1990, concernente le modalita'  di  applicazione
del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo; 
 Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il  riordinamento
dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo  -
A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3; 
  Visto il proprio decreto 20 dicembre 1989, n. 436,  concernente  le
disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle  norme  CEE
per  il  grano  duro,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica n. 15 del 19 gennaio 1990; 
  Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme; 
  Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986,  n.  701,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, recante  "Misure  urgenti
in materia di controlli degli aiuti comunitari"; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n.  370,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987, recante "Nuove  norme
in  materia  di  produzione  e   commercializzazione   dei   prodotti
vitivinicoli, nonche'  sanzioni  per  l'inosservanza  di  regolamenti
comunitari in materia agricola"; 
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55  recante  disposizioni  per  la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi  forme
di manifestazione di pericolosita' sociale; 
  Considerato che i regolamenti  comunitari  sopra  citati  demandano
agli Stati membri l'adozione di determinati  provvedimenti,  atti  ad
assicurare nei rispettivi  territori  l'applicazione  del  regime  di
aiuto; 
  Considerata la necessita' di affidare all'A.I.M.A.  il  compito  di
individuare,  d'intesa  con  il   Ministero   dell'agricoltura,   gli
organismi a cui affidare, per il  tramite  di  apposita  convenzione,
l'incarico di procedere all'effettuazione dei  controlli  in  azienda
delle dichiarazioni di coltivazione prescelte secondo i criteri e  le
modalita' previste dal presente regolamento; 
  Considerata la  necessita'  di  apportare  all'attuale  regolamento
nazionale gli adeguamenti conseguenti alle nuove disposizioni dettate
in materia dalla commissione CEE con il summenzionato regolamento  n.
920/90 e alle esigenze che scaturiscono dalla esperienza acquisita in
proposito, soprattutto in ordine all'attivita' di controllo; 
  Considerato che il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 16
novembre 1989 si e' pronunciato  in  ordine  alla  gran  parte  delle
disposizioni contenute nel presente regolamento; 
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge  n.  400  del  23  agosto
1988; 
  Udito il parere dell'adunanza  generale  del  Consiglio  di  Stato,
espressasi in data 6 dicembre 1990; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto,  della  citata
legge n. 400 del 1988; 
 
                             A D O T T A 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Beneficiari dell'aiuto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, punto 2 del regolamento del Consiglio  CEE
n. 3103/76, citato in premessa, l'aiuto sara' concesso ai  produttori
di grano duro seminato nelle superfici ricadenti nei territori  delle
regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Lazio,  Marche,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. 
  2. L'aiuto e' concesso per ogni ettaro  di  superficie  su  cui  e'
stata effettuata la semina ed e' stato  conseguito  il  raccolto.  In
conformita' delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,  punto  2,  del
regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del  16  dicembre  1976,  si
considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata  la
semina e sia stato conseguito il raccolto quando tale  superficie  e'
stata ed  e'  oggetto  di  normali  lavori  di  coltivazione  per  la
produzione di grano duro e ne e' in corso la vegetazione. 
  3. Le superfici devono essere interamente seminate. Sono assimilate
alle superfici interamente coltivate anche le colture miste, di grano
duro e piantagione arborea,  allorche'  il  primo  offra  il  reddito
prevalente. 
  4.  Nella  dichiarazione  di  coltivazione  di  cui  agli  articoli
successivi,  il  produttore  dovra'  fare  specifica  menzione  della
coltura consociata e della relativa densita' arborea, riportandone  i
dati nell'apposito prospetto, allegato "B" al presente regolamento. 
  5. La superficie del terreno  riservata  alla  piantagione  arborea
deve essere dedotta dal produttore interessato. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento CEE
          n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati
          nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a
          seguito delle modifiche apportate dai regolamenti 
          CEE n. 1143/76, n. 1451/82 e n. 1900/87: 
             "Art. 10. - 1. Un aiuto e' concesso per la produzione di
          frumento duro  nelle  zone  della  Comunita'  in  cui  tale
          produzione costituisce una parte tradizionale e  importante
          della produzione agricola. 
             2.  L'importo  dell'aiuto  e'  fissato  per  ettaro   di
          superficie su cui sono state  effettuate  la  semina  e  il
          raccolto. L'aiuto puo' essere differenziato secondo le zone
          di produzione. L'aiuto e' concesso  soltanto  per  frumento
          duro   che   presenti   caratteristiche    qualitative    e
          tecnologiche da determinare. 
             3. L'importo dell'aiuto e' fissato secondo la  procedura
          prevista all'art. 43, par. 2, del Trattato. 
             4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza  qualificata
          su proposta della Commissione, adotta le norme generali  di
          applicazione del presente articolo, in particolare le  zone
          di produzione di cui al paragrafo 1, nonche' i criteri  per
          la  determinazione  delle  caratteristiche  qualitative   e
          tecnologiche di cui al paragrafo 2. 
             5. Secondo  la  procedura  prevista  dall'art.  26  sono
          stabilite: 
              le modalita' di applicazione del presente articolo; 
              le caratteristiche qualitative e  tecnologiche  cui  il
          frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o,
          eventualmente, l'elenco delle varieta' in causa". 
             - Si trascrive il testo dell'art. 3 punto e) della legge
          14 agosto 1982, n. 610: 
             "l'A.I.M.A.   cura   l'erogazione   delle    provvidenze
          finanziarie,   quali   aiuti,   integrazioni   di   prezzo,
          compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti
          della CEE relativi all'organizzazione  comune  dei  mercati
          agricoli. 
             Per  tali  attivita'  l'A.I.M.A.  puo'  avvalersi  della
          collaborazione delle regioni, stipulando con esse  apposite
          convenzioni di durata anche pluriennale". 
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  20  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15: 
             "Art. 20. - La sottoscrizione  di  istanze  da  produrre
          agli organi  della  pubblica  amministrazione  puo'  essere
          autenticata,  ove  l'autenticazione  sia  prescritta,   dal
          funzionario competente a ricevere la documentazione,  o  da
          un  notaio,  concelliere,  segretario  comunale,  o   altro
          funzionario incaricato dal sindaco. 
             L'autenticazione deve essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa  e'  stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive. 
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita' di identificazione, la  data  e  il  luogo  della
          autenticazione, il proprio nome  e  cognome,  la  qualifica
          rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso e il
          timbro dell'ufficio. 
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli intermedi e' sufficiente che  il  pubblico  ufficiale
          aggiunga la propria firma". 
             - Si trascrive il testo  del  primo  comma  dell'art.  2
          della legge di conversione 23 dicembre  1986,  n.  898  del
          decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701: 
             "Chiunque, mediante  l'esposizione  di  dati  o  notizie
          falsi, consegue indebitamente, per  se  o  per  gli  altri,
          aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o  altre
          erogazioni a carico totale o  parziale  del  Fondo  europeo
          agricolo di  orientamento  e  garanzia  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni.  Quando  la  somma
          indebitamente percepita  e'  inferiore  ad  un  decimo  del
          beneficio  legittimamente   spettante,   e   comunque   non
          superiori a lire 20 milioni si applica soltanto la sanzione
          amministrativa di cui agli articoli seguenti. L'articolo 3,
          comma 1, cosi' recita:  "Indipendentemente  dalla  sanzione
          penale e qualunque sia l'importo  indebitamente  percepito,
          per il fatto indicato nei  commi  1  e  2  dell'art.  2  il
          percettore   e'    tenuto,    oltre    alla    restituzione
          dell'indebito, al pagamento di una sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito". 
             - Si riportano i testi dei commi 2, 3, 3- bis , 3- ter e
          3-quater dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 
          370, coordinato con la  legge  di  conversione  4  novembre
          1987, n. 460: 
             "2. Ai fatti contemplati all'ultimo comma dell'art. 6  e
          dall'ultimo  comma  dell'art.  8   del   decreto-legge   30
          settembre 1969,  n.  645,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre  1969,  n.  829,  si  applicano  le
          sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli  2
          e 3 della legge 23 dicembre  1986,  n.  898.  Il  penultimo
          comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 645 del  1969
          e' abrogato. 
            3. Per  l'accertamento  delle  violazioni  amministrative
          previste nel presente decreto e nell'art. 4, commi  secondo
          e terzo, della legge 13 agosto 1979, n.  424,  nonche'  per
          l'applicazione delle relative sanzioni si procede  a  norma
          dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 ( e). 
             3- bis. La disposizione di  cui  all'art.  2,  comma  I,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n.  898,  e'
          da intendersi nel senso che la sanzione penale  si  applica
          solo quando concorrono  congiuntamente  le  condizioni  ivi
          previste,  ossia  che  la  somma  indebitamente   percepita
          risulti  pari  o  superiore  ad  un  decimo  del  beneficio
          legittimamente spettante e che essa sia comunque  superiore
          a lire venti milioni. 
             3- ter. Il comma I dell'art. 3 della legge  23  dicembre
          1986,   n.   898,   e'   sostituito   dal   seguente:   "I.
          Indipendentemente  dalla  sanzione  penale,  per  il  fatto
          indicato nei commi 1 e  2  dell'art.  2  il  percettore  e'
          tenuto in ogni  caso  alla  restituzione  dell'indebito  e,
          soltanto quando lo stesso indebito  sia  superiore  a  lire
          centomila, al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito". 
             3-quater. Chi commette, anche  in  tempi  diversi,  piu'
          violazioni della stessa disposizione del presente decreto o
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
          1965,  n.  162,  per  le  quali   sia   prevista   sanzione
          amministrativa,  soggiace  alla   sanzione   amministrativa
          prevista per la sanzione  piu'  grave,  aumentata  sino  al
          triplo". 
             - Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 1, riportando
          i punti 1, 2, 6 e 14  inseriti  nell'art.  10-sexies  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55: 
             "1. Dopo l'art. 10-quinquies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e' aggiunto il  seguente:  "Art.  10-sexies  1.  La
          pubblica amministrazione, prima di rilasciare o  consentire
          le  licenze,  le   autorizzazioni,   le   concessioni,   le
          erogazioni,  le  abilitazioni  e  le  iscrizioni   previste
          dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare
          i contratti e i subcontratti di cui  al  medesimo  articolo
          deve    acquisire    apposita    certificazione    relativa
          all'interessato  circa  la  sussistenza  di   provvedimenti
          definitivi  che  applicano  una  misura  di  prevenzione  o
          dispongono  divieti  o  decadenze  ai  sensi  del  comma  4
          dell'articolo  10  ovvero  del  secondo   comma   dell'art.
          10-quater nonche' dei provvedimenti indicati nei commi 3  e
          5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per  i  rinnovi,
          allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con
          provvedimento formale. 
             2. La  certificazione  e'  rilasciata  dalla  prefettura
          nella cui circoscrizione gli  atti  o  i  contratti  devono
          essere perfezionati, su  richiesta  dell'amministrazione  o
          dell'ente pubblico, previa esibizione  dei  certificati  di
          residenza e di stato di famiglia di data  non  anteriore  a
          tre mesi. 
             (Omissis). 
             6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate  su
          richiesta   del   privato   interessato   presentate   alla
          prefettura competente per il luogo  ove  lo  stesso  ha  la
          residenza ovvero la sede, se trattasi di societa',  impresa
          o ente. La relativa domanda, alla quale  vanno  allegati  i
          certificati prescritti, deve specificare  i  provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali  la
          certificazione deve essere  inviata  ovvero  il  numero  di
          esemplari  occorrenti  e  la  persona,  munita  di  procura
          speciale, incaricata di  ritirarli.  La  certificazione  e'
          valida per tre mesi dalla data del rilascio e  puo'  essere
          esibita anche in copia autenticata ai  sensi  dell'art.  14
          della legge  4  gennaio  1968,  n.  15.  La  certificazione
          rilasciata  al  privato  deve  comunque  essere   trasmessa
          all'amministrazione o all'ente pubblico  interessato  entro
          venti giorni dalla data del rilascio. 
             (Omissis). 
             14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui  al
          presente articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali  regolamenti  per  materia  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
             - Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento  CEE
          n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione del grano
          duro, nella stesura attualmente  vigente  a  seguito  delle
          modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1455/82: 
             "1. L'aiuto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n.
          2727/75 e' concesso dagli Stati membri per la produzione di
          frumento duro nel loro territorio  nelle  regioni  indicate
          nell'allegato e alle  condizioni  definite  negli  articoli
          successivi. 
             2. Si considera che su una superficie  a  frumento  duro
          siano stati effettuati la semina e il  raccolto,  ai  sensi
          dell'art. 10 del regolamento CEE n.  2727/75,  quando  tale
          superficie e' oggetto di normali lavori di coltivazione per
          la produzione  di  frumento  duro  e  ne  e'  in  corso  la
          vegetazione". 
             Si trascrive inoltre, l'allegato menzionato dall'art.  1
          del regolamento CEE n. 3103/76 (il cui testo  e'  riportato
          nella nota all'art. 2), nella stesura attualmente vigente a
          seguito delle modifiche apportate dai  regolamenti  CEE  n.
          1455/82,  n.  3796/85  e  n.  1583/86;  e'  trascritta   in
          particolare soltanto  la  parte  dell'allegato  concernente
          l'Italia: 
                                    "ITALIA 
            Regioni: 
             Abruzzo Molise 
             Basilicata Puglia 
             Calabria Sardegna 
             Campania Sicilia 
             Lazio Toscana". 
             Marche