IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, e successive modifiche o integrazioni; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1738/89 del 19 giugno 1989, modificato da ultimo dal regolamento CEE della Commissione n. 920/90 del 10 aprile 1990, concernente le modalita' di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3; Visto il proprio decreto 20 dicembre 1989, n. 436, concernente le disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 19 gennaio 1990; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, recante "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari"; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987, recante "Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola"; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55 recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto; Considerata la necessita' di affidare all'A.I.M.A. il compito di individuare, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, gli organismi a cui affidare, per il tramite di apposita convenzione, l'incarico di procedere all'effettuazione dei controlli in azienda delle dichiarazioni di coltivazione prescelte secondo i criteri e le modalita' previste dal presente regolamento; Considerata la necessita' di apportare all'attuale regolamento nazionale gli adeguamenti conseguenti alle nuove disposizioni dettate in materia dalla commissione CEE con il summenzionato regolamento n. 920/90 e alle esigenze che scaturiscono dalla esperienza acquisita in proposito, soprattutto in ordine all'attivita' di controllo; Considerato che il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 16 novembre 1989 si e' pronunciato in ordine alla gran parte delle disposizioni contenute nel presente regolamento; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espressasi in data 6 dicembre 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto, della citata legge n. 400 del 1988; A D O T T A il presente regolamento: Art. 1. Beneficiari dell'aiuto 1. Ai sensi dell'art. 1, punto 2 del regolamento del Consiglio CEE n. 3103/76, citato in premessa, l'aiuto sara' concesso ai produttori di grano duro seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. 2. L'aiuto e' concesso per ogni ettaro di superficie su cui e' stata effettuata la semina ed e' stato conseguito il raccolto. In conformita' delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e sia stato conseguito il raccolto quando tale superficie e' stata ed e' oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne e' in corso la vegetazione. 3. Le superfici devono essere interamente seminate. Sono assimilate alle superfici interamente coltivate anche le colture miste, di grano duro e piantagione arborea, allorche' il primo offra il reddito prevalente. 4. Nella dichiarazione di coltivazione di cui agli articoli successivi, il produttore dovra' fare specifica menzione della coltura consociata e della relativa densita' arborea, riportandone i dati nell'apposito prospetto, allegato "B" al presente regolamento. 5. La superficie del terreno riservata alla piantagione arborea deve essere dedotta dal produttore interessato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1143/76, n. 1451/82 e n. 1900/87: "Art. 10. - 1. Un aiuto e' concesso per la produzione di frumento duro nelle zone della Comunita' in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e importante della produzione agricola. 2. L'importo dell'aiuto e' fissato per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto. L'aiuto puo' essere differenziato secondo le zone di produzione. L'aiuto e' concesso soltanto per frumento duro che presenti caratteristiche qualitative e tecnologiche da determinare. 3. L'importo dell'aiuto e' fissato secondo la procedura prevista all'art. 43, par. 2, del Trattato. 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare le zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonche' i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche di cui al paragrafo 2. 5. Secondo la procedura prevista dall'art. 26 sono stabilite: le modalita' di applicazione del presente articolo; le caratteristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o, eventualmente, l'elenco delle varieta' in causa". - Si trascrive il testo dell'art. 3 punto e) della legge 14 agosto 1982, n. 610: "l'A.I.M.A. cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attivita' l'A.I.M.A. puo' avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale". - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Art. 20. - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, concelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 2 della legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 898 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701: "Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se o per gli altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiori a lire 20 milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. L'articolo 3, comma 1, cosi' recita: "Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore e' tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito". - Si riportano i testi dei commi 2, 3, 3- bis , 3- ter e 3-quater dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, coordinato con la legge di conversione 4 novembre 1987, n. 460: "2. Ai fatti contemplati all'ultimo comma dell'art. 6 e dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 e' abrogato. 3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'art. 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonche' per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 ( e). 3- bis. La disposizione di cui all'art. 2, comma I, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni. 3- ter. Il comma I dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' sostituito dal seguente: "I. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore e' tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito". 3-quater. Chi commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione piu' grave, aumentata sino al triplo". - Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 1, riportando i punti 1, 2, 6 e 14 inseriti nell'art. 10-sexies della legge 19 marzo 1990, n. 55: "1. Dopo l'art. 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' aggiunto il seguente: "Art. 10-sexies 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'art. 10-quater nonche' dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale. 2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. (Omissis). 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentate alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione e' valida per tre mesi dalla data del rilascio e puo' essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio. (Omissis). 14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione del grano duro, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1455/82: "1. L'aiuto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 e' concesso dagli Stati membri per la produzione di frumento duro nel loro territorio nelle regioni indicate nell'allegato e alle condizioni definite negli articoli successivi. 2. Si considera che su una superficie a frumento duro siano stati effettuati la semina e il raccolto, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, quando tale superficie e' oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di frumento duro e ne e' in corso la vegetazione". Si trascrive inoltre, l'allegato menzionato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 3103/76 (il cui testo e' riportato nella nota all'art. 2), nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1455/82, n. 3796/85 e n. 1583/86; e' trascritta in particolare soltanto la parte dell'allegato concernente l'Italia: "ITALIA Regioni: Abruzzo Molise Basilicata Puglia Calabria Sardegna Campania Sicilia Lazio Toscana". Marche