IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
l'immediata  riliquidazione   dei   trattamenti   pensionistici   dei
dipendenti pubblici e privati, al fine di perequare gli importi ed il
correlato potere reale di acquisto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 dicembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per la funzione pubblica,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e del tesoro, di concerto con  il  Ministro  del  bilancio  e
della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Miglioramenti delle  pensioni  del  regime  generale  dei  lavoratori
                    dipendenti gestito dall'INPS 
  1. Con effetto dal 1' gennaio 1990 i trattamenti  pensionistici  di
importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi  di
pensione liquidati a norma dell'articolo  4  della  legge  12  agosto
1962, n. 1338, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti,
della gestione speciale  per  i  lavoratori  delle  miniere,  cave  e
torbiere e del soppresso Fondo invalidita',  vecchiaia  e  superstiti
per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, sono riliquidati
secondo le disposizioni del presente articolo. 
  2. L'importo all'atto  della  prima  liquidazione  dei  trattamenti
pensionistici aventi  decorrenza  anteriore  al  1'  luglio  1982  e'
aumentato, rispettivamente,  del  40  per  cento  per  i  trattamenti
pensionistici con decorrenza anteriore al 1' maggio 1968, del 32  per
cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra  il
1' maggio 1968 ed il 31  dicembre  1968,  del  25  per  cento  per  i
trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il  1'  gennaio
1969 ed il 31 dicembre 1975, del  20  per  cento  per  i  trattamenti
pensionistici con decorrenza compresa tra il 1' gennaio 1976 ed il 30
giugno 1982. 
  3.  L'importo  dei  trattamenti  pensionistici  aventi   decorrenza
anteriore al 1' luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e
l'importo  all'atto  della   prima   liquidazione   dei   trattamenti
pensionistici aventi decorrenza compresa tra il 1' luglio 1982 ed  il
31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei  coefficienti
di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza. 
 4. Per le pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 2 del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  16   dicembre   1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  299  del  23  dicembre  1989,
l'importo di cui al presente articolo e' quello calcolato sul  limite
massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla  richiamata
norma. 
  5.  Nel  caso  dei  trattamenti  pensionistici  ai  superstiti,  la
determinazione  degli  importi  di  cui  al  presente   articolo   e'
effettuata, con riferimento alla data di decorrenza  del  trattamento
pensionistico diretto, per le pensioni  di  reversibilita',  ed  alla
composizione  del   nucleo   familiare   esistente   all'atto   della
riliquidazione. 
  6. Per le pensioni contributive, riliquidate in  forma  retributiva
con decorrenza successiva a quella originaria, la  riliquidazione  di
cui  al  presente  articolo  e'  effettuata  con   riferimento   alla
decorrenza della riliquidazione in forma retributiva  ed  all'importo
spettante a tale decorrenza. 
  7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il
trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al
presente articolo e quello spettante al 1' gennaio  1990  secondo  la
previgente  normativa,  al   netto   della   maggiorazione   di   cui
all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e  all'articolo  6
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' attribuito in misura pari al
100 per cento per la quota di  ammontare  fino  a  lire  100.000,  in
misura pari al 60 per cento per la  quota  da  lire  100.001  a  lire
200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire  200.001
a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento  per  la  quota  oltre
lire 300.000. 
  8. E' fatto salvo in ogni caso,  se  piu'  elevato,  l'importo  del
trattamento pensionistico in pagamento. 
  9.   Gli   aumenti   dei   trattamenti   pensionistici    derivanti
dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
hanno effetto, con decorrenza dal 1' gennaio 1990, in misura pari  al
20 per cento del loro ammontare. 
  10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni
del  presente  articolo   sono   soggetti   alla   disciplina   della
perequazione automatica dalla prima  perequazione  successiva  al  1'
gennaio 1990.