IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  il
termine previsto dall'articolo 114 della legge  1'  aprile  1981,  n.
121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli
appartenenti alle Forze di polizia, nonche' di disporre di  ulteriori
risorse per il potenziamento tecnico-logistico delle  medesime  Forze
di polizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del  tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1990,  n.
395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il  termine
di cui all'articolo 114 della legge 1' aprile 1981, n. 121, da ultimo
prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1  del  decreto-legge  21
aprile 1990, n. 81, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
giugno 1990, n. 159, e' ulteriormente prorogato  fino  alla  data  di
entrata in vigore della normativa organica di  cui  all'articolo  98,
terzo comma, della Costituzione.