IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1' aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia, nonche' di disporre di ulteriori risorse per il potenziamento tecnico-logistico delle medesime Forze di polizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il termine di cui all'articolo 114 della legge 1' aprile 1981, n. 121, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 159, e' ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione.