La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata) 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1991, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1). 2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno. 3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con i propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1991 delle somme iscritte nei capitoli nn. 1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.