IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive integrazioni e modifiche; Visto il regio decreto 9 febbraio 1901, n. 45, che ha approvato il Regolamento generale sanitario; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975 concernente l'elenco delle malattie infettive e diffusive che danno origine a misure di sanita' pubblica e successive modifiche; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Fermo restando l'obbligo per il medico di notificare all'autorita' sanitaria competente qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione; Riconosciuta la necessita' di aggiornare e modificare, alla luce delle attuali esigenze di controllo epidemiologico e di integrazione del sistema informativo sanitario nazionale, l'elenco delle malattie infettive e diffusive che danno origine a particolari misure di sanita' pubblica; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; le unita' sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le modalita' di cui all'allegato.