IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  4  agosto 1989 presentata dalla Lloyd
Adriatico  S.p.a.,  con  sede  in   Trieste,   intesa   ad   ottenere
l'approvazione  di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui
alcune sostitutive delle analoghe in vigore;
  Vista  la  lettera  n.  923949  del  27  ottobre 1989, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla  Lloyd
Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:
   1)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di   sesso  maschile  e  testa
reversionaria di  sesso  femminile  -  tariffa  a  tasso  tecnico  4%
(sostitutiva  dell'analoga  approvata  con  decreto  ministeriale  28
aprile 1988);
   2)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di  sesso  femminile  e  testa
reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;
   3)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa  primaria e reversionaria di sesso maschile -
tariffa a tasso tecnico 4%;
   4)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa primaria e reversionaria di sesso femminile -
tariffa a tasso tecnico 4%;
   5)  tariffa  di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale, o del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile -
tariffa   a  tasso  tecnico  0%,  3%,  4%  (sostitutiva  dell'analoga
approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);
   6)  tariffa  di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale, o del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile -
tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.
  Le  condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui
ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto  1)
approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 novembre 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA