A tutte le amministrazioni
                                  comunali e provinciali
                                  A tutte le comunita' montane
                                  A tutti i consorzi di enti locali
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  Al presidente della giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero   per   gli   affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo       atti      Ministero
                                  dell'interno - Sezione enti locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  I.G.B.
                                  Al Ministero del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al commissario dello Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai commissari del Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione
                                    di coordinamento nella Valle
                                    d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla Scuola superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto centrale di statistica
(Paragrafo) 1. - PREMESSA.
  Per  l'anno  1990  in  materia  di  mutui  vigono  le  disposizioni
dell'art.  22  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24  aprile  1989,  n.  144,  peraltro
richiamato dall'art. 13 del decreto-legge n. 415/1989, nonche' quelle
dell'art.  4  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
  Premesso  quanto  sopra qui di seguito si provvede ad illustrare le
novita'   rispetto   al  passato  ed  a  fornire  precisazioni  sulla
contribuzione   erariale   nonche'  le  necessarie  istruzioni  sugli
adempimenti degli enti locali.
(Paragrafo) 2. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI.
  Con le citate norme fra l'altro, e' stato ribadito l'obbligo che le
spese  per  la  realizzazione e la gestione degli investimenti, cosi'
come  del  resto tutte le spese, debbono essere attentamente valutate
ed  accortamente  programmate  negli  strumenti finanziari ad evitare
l'inconveniente,  purtroppo  vastamente  ricorrente, di irrigidimento
sensibile   dei   bilanci  e  nonostante  il  consistente  intervento
erariale, di difficolta' di gestione o addirittura di dissesto.
  Le  novita'  rispetto  al passato risiedono nello spostamento al 1›
marzo  (divenuto  15  marzo  in  sede  di approvazione al Senato) del
termine  precedentemente  previsto del 1› gennaio 1990 oltre il quale
non  e'  possibile  deliberare l'assunzione dei mutui se non e' stato
deliberato  il  bilancio  di  previsione  nel  quale siano incluse le
relative  previsioni. L'art. 13 del decreto-legge n. 415/1989 in sede
di  approvazione  al  Senato  e'  stato  inoltre  integrato  con  una
disposizione che prevede l'estensione, a tutti gli investimenti degli
enti locali comunque finanziati, dell'obbligo della deliberazione del
piano  finanziario che dimostri l'effettiva possibilita' di pagamento
sia delle rate di ammortamento del mutuo, sia delle maggiori spese di
gestione conseguenti alla realizzazione dell'intervento.
  In   materia   di   assunzione  mutui,  inoltre,  appare  opportuno
richiamare  l'attenzione  sui  limiti di indebitamento che, a partire
dall'anno  1991,  devono  essere  conteggiati  facendo riferimento al
conto  consuntivo  del  penultimo anno precedente quello in cui viene
deliberata l'assunzione dei mutui.
  Infatti,  la  disposizione  introdotta dal comma 10 dell'art. 4 del
decreto-legge n. 65/1989 prevede che il limite in argomento non viene
piu' determinato in base al bilancio di previsione ma alle risultanze
di  gestione  senza  l'approvazione  delle  quali  non possono essere
deliberati nuovi mutui.
(Paragrafo) 3. - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ERARIALE.
  Anche  per  i mutui contratti nell'anno 1990 lo Stato assicura agli
enti  locali  un fondo ripartito mediante l'assegnazione di una quota
per  abitante  maggiorata,  per  alcune  fasce  di enti, di una quota
fissa.
  La  quota  per  abitante  per  comuni  e  province  e'  leggermente
diminuita rispetto al 1989 ed e' stabilita nelle seguenti misure:
   per  i  comuni:  il  limite massimo accordabile e' di L. 7.910 per
abitante  maggiorato  di  una  quota  fissa  per  i  soli  comuni con
popolazione fino a 19.999 abitanti, pari a:
    L.  13.000.000  per  i  comuni  con popolazione inferiore a 1.000
abitanti;
    L.  15.000.000  per  i  comuni  con  popolazione da 1.000 a 1.999
abitanti;
    L.  18.000.000  per  i  comuni  con  popolazione da 2.000 a 2.999
abitanti;
    L.  20.000.000  per  i  comuni  con  popolazione da 3.000 a 4.999
abitanti;
    L.  22.000.000  per  i  comuni  con  popolazione da 5.000 a 9.999
abitanti;
    L.  25.000.000  per  i  comuni con popolazione da 10.000 a 19.999
abitanti;
   per le province: la legge autorizza la contribuzione massima di L.
1.238 per abitante;
   per  le  comunita' montane: il limite massimo accordabile e' di L.
1.261 per abitante residente in territorio montano.
  Per  i  comuni  che hanno deliberato il piano di risanamento di cui
all'art.  25  del  decreto-legge n. 66 del 1989 il limite massimo per
abitante rimane fermo a L. 7.930.
  La  popolazione  residente  e'  computata per province e comuni, in
base  ai  dati  al  31  dicembre del penultimo anno precedente (1988)
rilevati dall'ISTAT e dall'UNCEM per le comunita' montane.
  Come  per  il  passato  le  quote  attribuite per l'anno 1990 e non
impegnate  possono  essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo  a
quello di assegnazione.
  All'interno  del limite massimo capitario stabilito per legge viene
riconfermato  il  meccanismo  di  ricalcolo  della  rata  teorica  di
ammortamento  sulla  base  del sistema differenziato gia' attuato nel
1989  in  relazione  alla  tipologia  delle  opere  ed  ai criteri di
priorita'  fissati  in  applicazione dell'art. 4 del decreto-legge n.
65/1989.
  Per  l'individuazione  dell'opera  e'  da  farsi  riferimento  alla
deliberazione  del  CIPE  in  data  19 dicembre 1989 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1990.
  La  citata  delibera sostanzialmente e' invariata rispetto a quella
precedente  con l'unica eccezione concernente le spese manutentive le
quali,  mentre  prima  facevano  parte  del primo gruppo, ora possono
ottenere la contribuzione erariale prevista per il gruppo cui l'opera
stessa appartiene.
  La  contribuzione  erariale  sui  mutui  contratti  nell'anno 1990,
pertanto,  e'  commisurata ad una rata di ammortamento costante annua
posticipata  con interesse, rispettivamente, del 7, 6 o 5 per cento a
seconda  degli  interventi  indicati  nelle  lettere  a), b) e c) del
decreto  interministeriale  del  17 aprile 1990 emanato in attuazione
della  delibera  del  CIPE  gia'  citata  e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990.
  Ai  fini  del  calcolo  devono  essere  utilizzati  i  coefficienti
indicati  nelle  tabelle  allegate  alla  circolare  F.L.  30  del 30
novembre 1989.
  Come per il passato il contributo erariale viene quantificato sulle
singole  operazioni  di  mutuo e viene erogato per il solo periodo di
ammortamento.  Cessa,  quindi, con l'estinzione del prestito. In caso
di   estinzione  anticipata,  di  revoca  o  di  rinuncia  dei  mutui
contratti,  cessa  contemporaneamente il concorso statale; cosi' come
questo viene ridotto in corrispondenza dell'eventuale riduzione della
somma mutuata.
  Nel  caso  in  cui  il  totale  delle  annualita'  di  ammortamento
ricalcolate  ai  sensi  di  legge  superi  il massimo accordabile, il
contributo su ogni singolo mutuo viene ridotto proporzionalmente fino
alla concorrenza del plafond di competenza.
  Per  quanto  concerne  il  plafond massimo da impiegare per i mutui
dell'anno  1990  si  chiarisce che oltre a quello di competenza dello
stesso  anno  gli  enti  locali possono contare anche sulle quote non
ancora  utilizzate dei contributi erariali sulle rate di ammortamento
dei  mutui  da  contrarre  nell'esercizio  1989,  nonche'  su  quelle
eventualmente   ancora   disponibili   per   i   mutui  da  contrarre
nell'esercizio 1988.
  Quest'ultima possibilita' introdotta dall'art. 12, comma 2, secondo
periodo   del   citato  decreto-legge  n.  415/1989  rappresenta  una
eccezione rispetto al regime precedente.
(Paragrafo)   4.   -  REQUISITI  DEI  MUTUI  PER  L'AMMISSIBILITA'  A
CONTRIBUTO ERARIALE.
  Per    poter    beneficiare   della   contribuzione   erariale   e'
indispensabile  che  i  mutui  siano contratti nel rispetto di alcuni
requisiti formali e sostanziali.
  Infatti  il  comma  1  dell'art.  13  del decreto-legge n. 415/1989
richiama le disposizioni gia' sancite con l'art. 22 del decreto-legge
n.  66/1989  sulle  quali  questo  Ministero  ha  gia'  fornito ampie
illustrazioni  con  le  precedenti  circolari  emanate  in materia di
mutui.
  Si  richiama,  pertanto,  nuovamente l'attenzione sul contenuto del
paragrafo 3 della circolare F.L. n. 2/88 del 30 gennaio 1988.
(Paragrafo) 5. - INVESTIMENTI PER LE COMUNITA' MONTANE.
  Si  fa  presente  che sempre con maggiore frequenza, pervengono, da
parte  delle  comunita'  montane richieste di ammissione a contributo
erariale per mutui che non possono essere ricompresi tra le tipologie
di  investimento  finanziabili  ai  sensi  dell'art. 8 della legge 29
ottobre   1987,   n.   440,   le   quali  com'e'  noto  prevedono  la
contribuzione, oltre che per l'acquisizione di terreni montani e loro
rimboschimento,  esclusivamente  per  investimenti  relativi a propri
compiti instituzionali o delegati.
  Proprio  in  riferimento  alle  funzioni delegate, sembra opportuno
sottolineare  che  l'oggetto  della  delega  deve  riguardare, pur se
limitato  nel  tempo,  il  trasferimento  alle comunita' stesse della
gestione di un intero servizio e non di interventi isolati.
(Paragrafo) 6. - CERTIFICAZIONE SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1990.
  Per  attivare  il  concorso  dello  Stato  sugli  oneri  dei  mutui
contratti nell'anno 1990 i comuni, le province e le comunita' montane
sono  tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 febbraio
1991  apposita certificazione, anche se negativa, su modello conforme
all'allegato A.
  Si  richiama  l'attenzione  sulla sanzione della decadenza prevista
per la mancata osservanza del termine.
  Sono  esclusi dalla certificazione analitica i mutui concessi dalla
Cassa  depositi  e  prestiti,  dal Credito sportivo e dalla Direzione
generale  degli  istituti  di  previdenza  in  quanto i dati relativi
saranno  acquisiti  direttamente  attraverso nastri magnetici forniti
dagli stessi istituti.
  Come   per   il  passato,  nel  certificato  in  argomento  i  dati
complessivi di detti mutui dovranno essere riportati nelle risultanze
totali.  Solo  in presenza di mutui consorziati deve essere compilato
il  modello  conforme  all'allegato  5  di cui e' cenno al successivo
paragrafo  8,  corredandolo della documentazione atta a verificare la
presenza  dei  requisiti  di  legge  per  l'ammissione  a  contributo
erariale.
  Particolare cura ed attenzione va posta nella stesura del documento
che,  soggetto a lettura ottica, viene stampato dal Poligrafico dello
Stato  e sara' inviato alle prefetture in congrue copie per tutti gli
enti.
  La  certificazione potra' essere riprodotta da terzi esclusivamente
rispettando   misure   e   proporzioni  dell'originale  stampato  dal
Poligrafico, il cui formato e' di cm 42 x cm 29,7.
(Paragrafo) 7. - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI DAI
CONSORZI.
  Com'e'  noto,  per  i  mutui  contratti  nel  1989 la contribuzione
erariale  era prevista esclusivamente per quelli assunti direttamente
da comuni, province e comunita' montane.
  Ora, sulla base della disposizione integrativa apportata in sede di
conversione   in   legge   del   decreto-legge   n.   415/1989  detta
contribuzione  viene  estesa  anche  per  i mutui del 1990 assunti da
consorzi  fra  gli  enti  locali  a condizione pero' che, prima della
stipula  o  della  concessione,  gli  enti locali consorziati abbiano
deliberato il rilascio delle garanzie e l'accollo a carico dei
  bilanci  delle  rate  di  ammortamento  per  tutta  la  durata  del
  prestito.
Ovviamente i rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono
essere  definiti  inequivocabilmente  attraverso  l'atto di accollo e
devono rimanere validi per tutto il periodo di ammortamento.
  Con  la  suddetta  norma,  inoltre,  e' prevista la sanatoria per i
mutui  contratti  nell'anno  1989  purche'  gli  stessi  siano  stati
regolarizzati con deliberazioni adottate entro il 31 dicembre 1990.
(Paragrafo) 8. - CERTIFICAZIONE.
  Ai  fini della rideterminazione del contributo erariale per i mutui
contratti  dai  consorzi  nel  1989  gli  enti  interessati  dovranno
produrre,  entro  il  termine  perentorio  del  28  febbraio 1991 una
certificazione conforme al modello "allegato B".
  Anche per detto certificato si richiama l'attenzione sulla sanzione
della decadenza prevista per la mancata osservanza del termine.
  Inoltre appare opportuno sottolineare che in detto documento devono
essere  riproposti  anche i mutui che, gia' in regola con i requisiti
di  legge,  sono  stati  certificati  nel documento relativo ai mutui
contratti nel 1989 presentato dagli enti entro il 28 febbraio 1990 ma
che  non  hanno beneficiato della contribuzione erariale in quanto la
sanatoria  di  legge ne ha previsto espressamente la ricertificazione
entro il 28 febbraio 1991.
  Ovviamente  per  questi  mutui  dovra'  essere fornita anche idonea
documentazione   atta   a   dimostrare   i  requisiti  necessari  per
l'ammissione a contributo.
  Va  chiarito  che  oltre  ai  mutui  consorziati  contratti con gli
istituti  diversi, che nel certificato vengono elencati in dettaglio,
deve  essere  prodotta anche la documentazione probatoria per tutti i
mutui  assunti  con gli istituti preferenziali riepilogati nei totali
per  i  quali questo Ministero e' gia' in possesso dei dati analitici
forniti dagli istituti stessi.
  Per facilitare le operazioni di verifica di questi ultimi mutui per
l'ammissione a contributo erariale, l'ente interessato deve fornire i
dati analitici utilizzando il modello conforme all'allegato 5 accluso
alla presente circolare.
(Paragrafo) 9. - SEGNALAZIONI RELATIVE A CONTRIBUZIONI VARIE.
  Si  rammenta  che  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di mutui
prevedono  che  eventuali  contribuzioni  esterne,  nonche' canoni di
locazione  finalizzati  per  legge,  devono  essere segnalati ai fini
della riduzione del contributo erariale sugli investimenti.
  La  segnalazione  deve  essere  effettuata  utilizzando  il modello
conforme  all'allegato  3  che  e' stato integrato, rispetto a quello
diramato   in  precedenza,  dell'informazione  relativa  alla  durata
dell'ammortamento.
  Relativamente  ai  canoni,  comunque, sembra opportuno chiarire che
gli  stessi  devono essere comunicati solo ed esclusivamente nel caso
in cui sono finalizzati in dipendenza di una espressa norma di legge.
Cio'   implica   la   presenza   di  una  disposizione  che  sancisca
inequivocabilmente che i canoni di affitto devono essere destinati al
pagamento delle quote di ammortamento dei mutui accesi per finanziare
costruzioni o ristrutturazioni di immobili da cedere in locazione.
  Di conseguenza, non devono essere segnalati, canoni per i quali non
ricorre l'ipotesi suindicata.
  Parimenti  non  devono  essere  segnalati  i  contributi  in  conto
interessi  erogati  dall'istituto  per il credito sportivo sui propri
mutui  in  quanto  le  rate fornite con i ruoli dal suddetto istituto
sono gia' al netto di tali contribuzioni.
  E'  opportuno,  infine, ribadire che ove le contribuzioni segnalate
abbiano effetto retroattivo, questo Ministero provvedera' come sempre
ad  aggiornare  la  spettanza  dell'anno  in  cui viene effettuata la
segnalazione  nonche' a rettificare gli archivi degli anni pregressi,
effettuando recuperi per le maggiori somme erogate.
(Paragrafo) 10. - MUTUI PER GLI ENTI DISSESTATI.
  Gli  enti dissestati che ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n.
66/1989 vengono autorizzati ad assumere un mutuo per la copertura del
disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, ad avvenuta notifica
del decreto approvativo del piano di risanamento, devono provvedere a
deliberare con urgenza l'assunzione del mutuo.
  La   deliberazione,   corredata  di  attestazione  di  esecutivita'
rilasciata  dal  segretario,  va  inoltrata  alla  Cassa  depositi  e
prestiti, la quale provvedera' agli adempimenti di propria competenza
e, quindi, ad erogare l'importo richiesto.
  Si  fa  presente  che  nell'ipotesi  che il mutuo autorizzato debba
essere  ripartito in piu' esercizi in relazione al plafond di legge a
disposizione  sul  fondo per lo sviluppo degli investimenti, gli enti
possono   adottare   unica   delibera   per  l'assunzione  del  mutuo
complessivo.  Questo sara' concesso dalla Cassa in unica soluzione ma
sara' erogato e posto in ammortamento per singole quote.
  Si   rammenta   che   il   mutuo  e'  vincolato  esclusivamente  al
finanziamento  del  disavanzo  di  amministrazione e dei debiti fuori
bilancio  previsti  e  riconosciuti  nel piano di risanamento e si fa
presente  che  massima tempestivita' e' richiesta per il pagamento di
quelle quote vincolate che, evidenziate nel decreto approvativo, sono
destinate  alle  morosita'  relative  ai  contributi previdenziali in
relazione ai nuovi piani di rateizzazione.
  Cio' al fine di rispettare le scadenze in precedenza concordate con
gli istituti onde evitare ulteriore aggravio di oneri.
  Sara'  compito  di  questo  Ministero  di provvedere al pagamento a
favore della Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei
mutui  autorizzati  per  gli  enti dissestati mediante l'utilizzo del
contributo spettante agli stessi per legge sugli investimenti.
(Paragrafo) 11. - ADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI.
  I  certificati  conformi  agli  allegati  A  e  B gia' descritti in
precedenza   devono   essere  presentati,  anche  se  negativi,  alla
prefettura  della  provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta,
alla  presidenza  della  giunta  regionale  entro i termini perentori
previsti dalla legge.
  Fa   fede   il  timbro  postale  della  raccomandata.  E'  tuttavia
consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.
  I  certificati  redatti  su  modelli stampati dal Poligrafico vanno
presentati  in  originale  e  copia conforme, debitamente firmati dal
sindaco  o  dal  presidente,  dal  segretario  e  dal ragioniere, ove
esista.
  Ai  fini dell'acquisizione corretta dei dati tramite lettura ottica
e'  indispensabile  che  per  la compilazione venga posta particolare
cura e che siano tenute presenti le seguenti avvertenze:
   1)  la  redazione dei documenti deve essere fatta esclusivamente a
macchina senza abrasioni o correzioni;
   2) il codice e la denominazione dell'ente devono essere apposti su
ogni pagina;
   3)   e'   assolutamente   indispensabile   rispettare   gli  spazi
predisposti  e,  pertanto,  non e' consentito scrivere al di fuori di
essi;
   4)  tutti  gli  importi devono essere espressi in migliaia di lire
ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre;
   5)  qualsiasi  dato deve essere scritto esclusivamente all'interno
della  barra  posta  ad inizio e fine di ogni colonna ed in linea con
essa;
   6) gli eventuali spazi dove non e' necessario indicare dati devono
essere lasciati in bianco, senza apporre segni di alcun genere.
(Paragrafo) 12. - ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.
  Si  raccomanda,  come  sempre,  di  assicurare  agli enti locali la
massima  collaborazione  e disponibilita' e si fa presente che questo
Ministero  diramera' telegraficamente istruzioni su tempi e modalita'
di trasmissione dei modelli da parte del Poligrafico dello Stato.
  Ad  avvenuta consegna, e' opportuno che codeste prefetture indicano
una  riunione  di  servizio  nella  quale  i  modelli dovranno essere
consegnati  ai  segretari  degli  enti  ai  quali devono anche essere
illustrate   le   istruzioni   di  cui  alla  presente  circolare  e,
soprattutto,  deve essere richiamata l'attenzione sull'osservanza dei
termini e sulle modalita' di compilazione.
  Ad  avvenuta  presentazione  dei  certificati  da  parte degli enti
locali,  codesti  uffici  devono  sottoporre  i  documenti ad attento
controllo sia sotto l'aspetto contabile che giuridico e, soprattutto,
devono   verificare   l'esatta  compilazione  dei  certificati  sotto
l'aspetto  formale in considerazione che gli stessi sono assoggettati
a lettura ottica.
  Ai  fini  della  liquidazione e' altresi' necessario uno scrupoloso
controllo della documentazione allegata per accertare l'esistenza dei
requisiti  previsti  per  legge  per  l'ammissibilita'  a  contributo
erariale.  I  mutui  ritenuti  ammissibili  dovranno essere liquidati
seguendo le direttive gia' fornite con le precedenti circolari.
  In  particolare  si  rammenta  che  nel  caso  di insufficienza del
plafond  a disposizione degli enti, i mutui dovranno essere liquidati
proporzionalmente. Si avverte che i certificati non liquidati saranno
restituiti per la regolarizzazione.
  L'esclusione  per  quelli  che invece non sono ritenuti ammissibili
deve  essere  notificata  agli enti con lettera motivata con la quale
devono  essere  invitate  le  amministrazioni  interessate a produrre
eventuali  controdeduzioni  entro  il termine di dieci giorni. Sia la
citata  comunicazione  che le eventuali controdeduzioni devono essere
trasmesse a questo Ministero.
  Gli originali dei certificati - unitamente alle copie dei contratti
e  delle  deliberazioni  -,  muniti  del bollo d'arrivo e debitamente
liquidati,  vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 marzo 1991
con plichi separati, distintamente per:
   1)  enti  che  richiedono  il  contributo  per  i  mutui contratti
nell'anno 1990;
   2) enti che non richiedono il contributo per i mutui contratti nel
1990;
   3)  enti  che  hanno  attivato  contestazioni alle decisioni della
prefettura.
  Per  i  mutui  consorziati  del 1989 devono essere trasmessi solo i
certificati positivi. I negativi dovranno essere trattenuti agli atti
delle  prefetture  le  quali,  comunque, sono tenute a darne notizia,
indicando nella nota di trasmissione il totale complessivo degli enti
che non hanno richiesto il relativo contributo.
  Ciascun  plico deve essere riepilogato nell'elenco gia' predisposto
per la trasmissione di tutte le certificazioni degli enti locali. Per
esigenze connesse all'organizzazione dell'ufficio, si fa presente che
i  certificati  delle  comunita'  montane devono essere trasmessi con
apposito separato elenco.
  Una  copia  dei  certificati deve essere trattenuta agli atti della
prefettura.
  Per  gli enti della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti
dal competente organo regionale.
  Si  raccomanda  l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni
contenute   nella   presente  circolare  e  si  resta  in  attesa  di
assicurazione.
                                           p. Il Ministro: LA COMMARE