A tutte le amministrazioni comunali e provinciali A tutte le comunita' montane A tutti i consorzi di enti locali Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto centrale di statistica (Paragrafo) 1. - PREMESSA. Per l'anno 1990 in materia di mutui vigono le disposizioni dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, peraltro richiamato dall'art. 13 del decreto-legge n. 415/1989, nonche' quelle dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Premesso quanto sopra qui di seguito si provvede ad illustrare le novita' rispetto al passato ed a fornire precisazioni sulla contribuzione erariale nonche' le necessarie istruzioni sugli adempimenti degli enti locali. (Paragrafo) 2. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI. Con le citate norme fra l'altro, e' stato ribadito l'obbligo che le spese per la realizzazione e la gestione degli investimenti, cosi' come del resto tutte le spese, debbono essere attentamente valutate ed accortamente programmate negli strumenti finanziari ad evitare l'inconveniente, purtroppo vastamente ricorrente, di irrigidimento sensibile dei bilanci e nonostante il consistente intervento erariale, di difficolta' di gestione o addirittura di dissesto. Le novita' rispetto al passato risiedono nello spostamento al 1 marzo (divenuto 15 marzo in sede di approvazione al Senato) del termine precedentemente previsto del 1 gennaio 1990 oltre il quale non e' possibile deliberare l'assunzione dei mutui se non e' stato deliberato il bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni. L'art. 13 del decreto-legge n. 415/1989 in sede di approvazione al Senato e' stato inoltre integrato con una disposizione che prevede l'estensione, a tutti gli investimenti degli enti locali comunque finanziati, dell'obbligo della deliberazione del piano finanziario che dimostri l'effettiva possibilita' di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'intervento. In materia di assunzione mutui, inoltre, appare opportuno richiamare l'attenzione sui limiti di indebitamento che, a partire dall'anno 1991, devono essere conteggiati facendo riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Infatti, la disposizione introdotta dal comma 10 dell'art. 4 del decreto-legge n. 65/1989 prevede che il limite in argomento non viene piu' determinato in base al bilancio di previsione ma alle risultanze di gestione senza l'approvazione delle quali non possono essere deliberati nuovi mutui. (Paragrafo) 3. - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ERARIALE. Anche per i mutui contratti nell'anno 1990 lo Stato assicura agli enti locali un fondo ripartito mediante l'assegnazione di una quota per abitante maggiorata, per alcune fasce di enti, di una quota fissa. La quota per abitante per comuni e province e' leggermente diminuita rispetto al 1989 ed e' stabilita nelle seguenti misure: per i comuni: il limite massimo accordabile e' di L. 7.910 per abitante maggiorato di una quota fissa per i soli comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, pari a: L. 13.000.000 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; L. 15.000.000 per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti; L. 18.000.000 per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti; L. 20.000.000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; L. 22.000.000 per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti; L. 25.000.000 per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti; per le province: la legge autorizza la contribuzione massima di L. 1.238 per abitante; per le comunita' montane: il limite massimo accordabile e' di L. 1.261 per abitante residente in territorio montano. Per i comuni che hanno deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 il limite massimo per abitante rimane fermo a L. 7.930. La popolazione residente e' computata per province e comuni, in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente (1988) rilevati dall'ISTAT e dall'UNCEM per le comunita' montane. Come per il passato le quote attribuite per l'anno 1990 e non impegnate possono essere utilizzate nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. All'interno del limite massimo capitario stabilito per legge viene riconfermato il meccanismo di ricalcolo della rata teorica di ammortamento sulla base del sistema differenziato gia' attuato nel 1989 in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorita' fissati in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 65/1989. Per l'individuazione dell'opera e' da farsi riferimento alla deliberazione del CIPE in data 19 dicembre 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1990. La citata delibera sostanzialmente e' invariata rispetto a quella precedente con l'unica eccezione concernente le spese manutentive le quali, mentre prima facevano parte del primo gruppo, ora possono ottenere la contribuzione erariale prevista per il gruppo cui l'opera stessa appartiene. La contribuzione erariale sui mutui contratti nell'anno 1990, pertanto, e' commisurata ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse, rispettivamente, del 7, 6 o 5 per cento a seconda degli interventi indicati nelle lettere a), b) e c) del decreto interministeriale del 17 aprile 1990 emanato in attuazione della delibera del CIPE gia' citata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990. Ai fini del calcolo devono essere utilizzati i coefficienti indicati nelle tabelle allegate alla circolare F.L. 30 del 30 novembre 1989. Come per il passato il contributo erariale viene quantificato sulle singole operazioni di mutuo e viene erogato per il solo periodo di ammortamento. Cessa, quindi, con l'estinzione del prestito. In caso di estinzione anticipata, di revoca o di rinuncia dei mutui contratti, cessa contemporaneamente il concorso statale; cosi' come questo viene ridotto in corrispondenza dell'eventuale riduzione della somma mutuata. Nel caso in cui il totale delle annualita' di ammortamento ricalcolate ai sensi di legge superi il massimo accordabile, il contributo su ogni singolo mutuo viene ridotto proporzionalmente fino alla concorrenza del plafond di competenza. Per quanto concerne il plafond massimo da impiegare per i mutui dell'anno 1990 si chiarisce che oltre a quello di competenza dello stesso anno gli enti locali possono contare anche sulle quote non ancora utilizzate dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1989, nonche' su quelle eventualmente ancora disponibili per i mutui da contrarre nell'esercizio 1988. Quest'ultima possibilita' introdotta dall'art. 12, comma 2, secondo periodo del citato decreto-legge n. 415/1989 rappresenta una eccezione rispetto al regime precedente. (Paragrafo) 4. - REQUISITI DEI MUTUI PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO ERARIALE. Per poter beneficiare della contribuzione erariale e' indispensabile che i mutui siano contratti nel rispetto di alcuni requisiti formali e sostanziali. Infatti il comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge n. 415/1989 richiama le disposizioni gia' sancite con l'art. 22 del decreto-legge n. 66/1989 sulle quali questo Ministero ha gia' fornito ampie illustrazioni con le precedenti circolari emanate in materia di mutui. Si richiama, pertanto, nuovamente l'attenzione sul contenuto del paragrafo 3 della circolare F.L. n. 2/88 del 30 gennaio 1988. (Paragrafo) 5. - INVESTIMENTI PER LE COMUNITA' MONTANE. Si fa presente che sempre con maggiore frequenza, pervengono, da parte delle comunita' montane richieste di ammissione a contributo erariale per mutui che non possono essere ricompresi tra le tipologie di investimento finanziabili ai sensi dell'art. 8 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, le quali com'e' noto prevedono la contribuzione, oltre che per l'acquisizione di terreni montani e loro rimboschimento, esclusivamente per investimenti relativi a propri compiti instituzionali o delegati. Proprio in riferimento alle funzioni delegate, sembra opportuno sottolineare che l'oggetto della delega deve riguardare, pur se limitato nel tempo, il trasferimento alle comunita' stesse della gestione di un intero servizio e non di interventi isolati. (Paragrafo) 6. - CERTIFICAZIONE SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1990. Per attivare il concorso dello Stato sugli oneri dei mutui contratti nell'anno 1990 i comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 febbraio 1991 apposita certificazione, anche se negativa, su modello conforme all'allegato A. Si richiama l'attenzione sulla sanzione della decadenza prevista per la mancata osservanza del termine. Sono esclusi dalla certificazione analitica i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza in quanto i dati relativi saranno acquisiti direttamente attraverso nastri magnetici forniti dagli stessi istituti. Come per il passato, nel certificato in argomento i dati complessivi di detti mutui dovranno essere riportati nelle risultanze totali. Solo in presenza di mutui consorziati deve essere compilato il modello conforme all'allegato 5 di cui e' cenno al successivo paragrafo 8, corredandolo della documentazione atta a verificare la presenza dei requisiti di legge per l'ammissione a contributo erariale. Particolare cura ed attenzione va posta nella stesura del documento che, soggetto a lettura ottica, viene stampato dal Poligrafico dello Stato e sara' inviato alle prefetture in congrue copie per tutti gli enti. La certificazione potra' essere riprodotta da terzi esclusivamente rispettando misure e proporzioni dell'originale stampato dal Poligrafico, il cui formato e' di cm 42 x cm 29,7. (Paragrafo) 7. - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI. Com'e' noto, per i mutui contratti nel 1989 la contribuzione erariale era prevista esclusivamente per quelli assunti direttamente da comuni, province e comunita' montane. Ora, sulla base della disposizione integrativa apportata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 415/1989 detta contribuzione viene estesa anche per i mutui del 1990 assunti da consorzi fra gli enti locali a condizione pero' che, prima della stipula o della concessione, gli enti locali consorziati abbiano deliberato il rilascio delle garanzie e l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. Ovviamente i rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti inequivocabilmente attraverso l'atto di accollo e devono rimanere validi per tutto il periodo di ammortamento. Con la suddetta norma, inoltre, e' prevista la sanatoria per i mutui contratti nell'anno 1989 purche' gli stessi siano stati regolarizzati con deliberazioni adottate entro il 31 dicembre 1990. (Paragrafo) 8. - CERTIFICAZIONE. Ai fini della rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti dai consorzi nel 1989 gli enti interessati dovranno produrre, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1991 una certificazione conforme al modello "allegato B". Anche per detto certificato si richiama l'attenzione sulla sanzione della decadenza prevista per la mancata osservanza del termine. Inoltre appare opportuno sottolineare che in detto documento devono essere riproposti anche i mutui che, gia' in regola con i requisiti di legge, sono stati certificati nel documento relativo ai mutui contratti nel 1989 presentato dagli enti entro il 28 febbraio 1990 ma che non hanno beneficiato della contribuzione erariale in quanto la sanatoria di legge ne ha previsto espressamente la ricertificazione entro il 28 febbraio 1991. Ovviamente per questi mutui dovra' essere fornita anche idonea documentazione atta a dimostrare i requisiti necessari per l'ammissione a contributo. Va chiarito che oltre ai mutui consorziati contratti con gli istituti diversi, che nel certificato vengono elencati in dettaglio, deve essere prodotta anche la documentazione probatoria per tutti i mutui assunti con gli istituti preferenziali riepilogati nei totali per i quali questo Ministero e' gia' in possesso dei dati analitici forniti dagli istituti stessi. Per facilitare le operazioni di verifica di questi ultimi mutui per l'ammissione a contributo erariale, l'ente interessato deve fornire i dati analitici utilizzando il modello conforme all'allegato 5 accluso alla presente circolare. (Paragrafo) 9. - SEGNALAZIONI RELATIVE A CONTRIBUZIONI VARIE. Si rammenta che le disposizioni vigenti in materia di mutui prevedono che eventuali contribuzioni esterne, nonche' canoni di locazione finalizzati per legge, devono essere segnalati ai fini della riduzione del contributo erariale sugli investimenti. La segnalazione deve essere effettuata utilizzando il modello conforme all'allegato 3 che e' stato integrato, rispetto a quello diramato in precedenza, dell'informazione relativa alla durata dell'ammortamento. Relativamente ai canoni, comunque, sembra opportuno chiarire che gli stessi devono essere comunicati solo ed esclusivamente nel caso in cui sono finalizzati in dipendenza di una espressa norma di legge. Cio' implica la presenza di una disposizione che sancisca inequivocabilmente che i canoni di affitto devono essere destinati al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui accesi per finanziare costruzioni o ristrutturazioni di immobili da cedere in locazione. Di conseguenza, non devono essere segnalati, canoni per i quali non ricorre l'ipotesi suindicata. Parimenti non devono essere segnalati i contributi in conto interessi erogati dall'istituto per il credito sportivo sui propri mutui in quanto le rate fornite con i ruoli dal suddetto istituto sono gia' al netto di tali contribuzioni. E' opportuno, infine, ribadire che ove le contribuzioni segnalate abbiano effetto retroattivo, questo Ministero provvedera' come sempre ad aggiornare la spettanza dell'anno in cui viene effettuata la segnalazione nonche' a rettificare gli archivi degli anni pregressi, effettuando recuperi per le maggiori somme erogate. (Paragrafo) 10. - MUTUI PER GLI ENTI DISSESTATI. Gli enti dissestati che ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66/1989 vengono autorizzati ad assumere un mutuo per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, ad avvenuta notifica del decreto approvativo del piano di risanamento, devono provvedere a deliberare con urgenza l'assunzione del mutuo. La deliberazione, corredata di attestazione di esecutivita' rilasciata dal segretario, va inoltrata alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvedera' agli adempimenti di propria competenza e, quindi, ad erogare l'importo richiesto. Si fa presente che nell'ipotesi che il mutuo autorizzato debba essere ripartito in piu' esercizi in relazione al plafond di legge a disposizione sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, gli enti possono adottare unica delibera per l'assunzione del mutuo complessivo. Questo sara' concesso dalla Cassa in unica soluzione ma sara' erogato e posto in ammortamento per singole quote. Si rammenta che il mutuo e' vincolato esclusivamente al finanziamento del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio previsti e riconosciuti nel piano di risanamento e si fa presente che massima tempestivita' e' richiesta per il pagamento di quelle quote vincolate che, evidenziate nel decreto approvativo, sono destinate alle morosita' relative ai contributi previdenziali in relazione ai nuovi piani di rateizzazione. Cio' al fine di rispettare le scadenze in precedenza concordate con gli istituti onde evitare ulteriore aggravio di oneri. Sara' compito di questo Ministero di provvedere al pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui autorizzati per gli enti dissestati mediante l'utilizzo del contributo spettante agli stessi per legge sugli investimenti. (Paragrafo) 11. - ADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI. I certificati conformi agli allegati A e B gia' descritti in precedenza devono essere presentati, anche se negativi, alla prefettura della provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro i termini perentori previsti dalla legge. Fa fede il timbro postale della raccomandata. E' tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario. I certificati redatti su modelli stampati dal Poligrafico vanno presentati in originale e copia conforme, debitamente firmati dal sindaco o dal presidente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Ai fini dell'acquisizione corretta dei dati tramite lettura ottica e' indispensabile che per la compilazione venga posta particolare cura e che siano tenute presenti le seguenti avvertenze: 1) la redazione dei documenti deve essere fatta esclusivamente a macchina senza abrasioni o correzioni; 2) il codice e la denominazione dell'ente devono essere apposti su ogni pagina; 3) e' assolutamente indispensabile rispettare gli spazi predisposti e, pertanto, non e' consentito scrivere al di fuori di essi; 4) tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di lire ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre; 5) qualsiasi dato deve essere scritto esclusivamente all'interno della barra posta ad inizio e fine di ogni colonna ed in linea con essa; 6) gli eventuali spazi dove non e' necessario indicare dati devono essere lasciati in bianco, senza apporre segni di alcun genere. (Paragrafo) 12. - ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE. Si raccomanda, come sempre, di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilita' e si fa presente che questo Ministero diramera' telegraficamente istruzioni su tempi e modalita' di trasmissione dei modelli da parte del Poligrafico dello Stato. Ad avvenuta consegna, e' opportuno che codeste prefetture indicano una riunione di servizio nella quale i modelli dovranno essere consegnati ai segretari degli enti ai quali devono anche essere illustrate le istruzioni di cui alla presente circolare e, soprattutto, deve essere richiamata l'attenzione sull'osservanza dei termini e sulle modalita' di compilazione. Ad avvenuta presentazione dei certificati da parte degli enti locali, codesti uffici devono sottoporre i documenti ad attento controllo sia sotto l'aspetto contabile che giuridico e, soprattutto, devono verificare l'esatta compilazione dei certificati sotto l'aspetto formale in considerazione che gli stessi sono assoggettati a lettura ottica. Ai fini della liquidazione e' altresi' necessario uno scrupoloso controllo della documentazione allegata per accertare l'esistenza dei requisiti previsti per legge per l'ammissibilita' a contributo erariale. I mutui ritenuti ammissibili dovranno essere liquidati seguendo le direttive gia' fornite con le precedenti circolari. In particolare si rammenta che nel caso di insufficienza del plafond a disposizione degli enti, i mutui dovranno essere liquidati proporzionalmente. Si avverte che i certificati non liquidati saranno restituiti per la regolarizzazione. L'esclusione per quelli che invece non sono ritenuti ammissibili deve essere notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni. Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse a questo Ministero. Gli originali dei certificati - unitamente alle copie dei contratti e delle deliberazioni -, muniti del bollo d'arrivo e debitamente liquidati, vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 marzo 1991 con plichi separati, distintamente per: 1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti nell'anno 1990; 2) enti che non richiedono il contributo per i mutui contratti nel 1990; 3) enti che hanno attivato contestazioni alle decisioni della prefettura. Per i mutui consorziati del 1989 devono essere trasmessi solo i certificati positivi. I negativi dovranno essere trattenuti agli atti delle prefetture le quali, comunque, sono tenute a darne notizia, indicando nella nota di trasmissione il totale complessivo degli enti che non hanno richiesto il relativo contributo. Ciascun plico deve essere riepilogato nell'elenco gia' predisposto per la trasmissione di tutte le certificazioni degli enti locali. Per esigenze connesse all'organizzazione dell'ufficio, si fa presente che i certificati delle comunita' montane devono essere trasmessi con apposito separato elenco. Una copia dei certificati deve essere trattenuta agli atti della prefettura. Per gli enti della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti dal competente organo regionale. Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si resta in attesa di assicurazione. p. Il Ministro: LA COMMARE