IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente la predisposizione ed approvazione del "Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima"; Visto in particolare l'art. 1 della legge medesima il quale prevede che il piano sia elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui al successivo art. 3 approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e adottato con decreto del Ministro della marina mercantile; Viste le indicazioni di cui all'art. 2 della legge n. 41/1982 in base alle quali il piano deve essere costituito di tre parti, concernenti rispettivamente l'attivita' in mare, le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca e il bilancio preventivo di ripartizione degli stanziamenti tra contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, contributi a fondo perduto, entita' dei fondi annuali destinati al Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi per attivita' promozionali; Visto il disegno di legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), Atto senato n. 2546, che nella tabella B - Ministero della marina mercantile, pesca marittima, accantona 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993; Visto il disegno di legge recante misure in materia di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante, Atto senato n. 2427, che prevede la concessione di contributi per l'acquisto di nuove attrezzature di pesca; Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) ed in particolare 9, comma 18, che istituisce nell'ambito del Ministero del bilancio e della programmazione economica il nucleo ispettivo; Visto l'art. 9 della legge 17 dicembre 1986: "Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica" ed in particolare i commi 1 e 2 che prevedono che il Ministro del bilancio e della programmazione economica disponga, anche su richiesta del Comitato interministeriale per la programmazione economica, verifiche da parte del Nucleo ispettivo di cui alla citata legge 887/84, dello stato di attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni statali e locali e degli enti pubblici; Viste le proprie delibere del 1 agosto 1985 e del 20 luglio 1988 con le quali sono stati approvati rispettivamente il primo ed il secondo piano triennale per la pesca marittima e l'acquacoltura; Vista la proposta di piano della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre per il triennio 1991-93, trasmessa dal Ministro della marina mercantile con nota n. 603912 del 19 novembre 1990; Ravvisata in conseguenza la necessita' di procedere ad un adeguamento della citata legge 41/82 per un piu' efficace intervento pubblico nel settore della pesca, adeguamento da realizzarsi attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge governativo la cui copertura finanziaria sara' assicurata dagli accantonamenti di cui alla tabella B sopra citata; Udita la relazione del Ministro della marina mercantile; Delibera: E' approvato, per i successivi adempimenti di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, il terzo piano della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre che viene a far parte della presente delibera sub allegato A. Costituiscono obiettivi qualificanti del piano: A) La modernizzazione e lo sviluppo dell'apparato produttivo nazionale mediante misure di razionalizzazione e valorizzazione dell'attivita' di pesca, in particolare lungo la fascia costiera, e mediante la ricostituzione del capitale fisico ed umano attualmente sottoposti ad un rapido processo di insenilimento. B) Il miglioramento del grado di autosufficienza alimentare mediante l'adozione di misure a supporto dell'acquacoltura e maricoltura, dell'industria di conservazione e trasformazione, della commercializzazione e della pesca oceanica. Ai sensi del penultimo comma dell'art. 10, della legge n. 41/82, devono essere erogati nella misura del 60% a favore delle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, anche i rientri sulle dotazioni sul Fondo centrale per il credito peschereccio. Nell'attuazione del piano il Ministero della marina mercantile avra' cura di: verificare la coerenza degli interventi con le azioni e gli interventi previsti dalla normativa comunitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura; ricercare le opportune sinergie operative con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto concerne il settore dell'acquacoltura e con l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per le attivita' localizzate nelle regioni meridionali. I Ministeri interessati adotteranno tutte le misure necessarie per l'attuazione delle vigilanze, di cui all'art. 16 della legge n. 41/82 ed 9 della legge 878/86 citate in premessa, sulla realizzazione degli interventi e sulla corretta utilizzazione delle disponibilita' finanziarie concesse per gli scopi stabiliti dalla legge n. 41/82. Roma, 20 dicembre 1990 Il Presidente-delegato: CIRINO POMICINO