IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Vista   la   legge   17  febbraio  1982,  n.  41,  concernente  la
predisposizione  ed approvazione del "Piano per la realizzazione e lo
sviluppo della pesca marittima";
   Visto  in  particolare  l'art.  1  della  legge  medesima il quale
prevede  che  il  piano  sia  elaborato dal Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui
al  successivo art. 3 approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione  economica  e  adottato con decreto del Ministro della
marina mercantile;
   Viste  le  indicazioni di cui all'art. 2 della legge n. 41/1982 in
base  alle  quali  il  piano  deve  essere  costituito  di tre parti,
concernenti rispettivamente l'attivita' in mare, le strutture a terra
collegate  all'esercizio  della  pesca  e  il  bilancio preventivo di
ripartizione   degli  stanziamenti  tra  contributi  per  la  ricerca
scientifica  e  tecnologica  applicata alla pesca, contributi a fondo
perduto, entita' dei fondi annuali destinati al Fondo centrale per il
credito peschereccio, contributi per attivita' promozionali;
   Visto il disegno di legge per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  1991), Atto senato n.
2546,  che nella tabella B - Ministero della marina mercantile, pesca
marittima,  accantona  100  miliardi  di lire per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993;
   Visto   il   disegno   di  legge  recante  misure  in  materia  di
riconversione  delle  unita'  adibite  alla  pesca  con reti da posta
derivante,  Atto  senato  n.  2427,  che  prevede  la  concessione di
contributi per l'acquisto di nuove attrezzature di pesca;
   Vista  la  legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985)
ed  in  particolare  9,  comma  18,  che  istituisce  nell'ambito del
Ministero  del  bilancio  e  della programmazione economica il nucleo
ispettivo;
   Visto  l'art.  9  della  legge  17  dicembre 1986: "Disciplina del
Nucleo  di  valutazione  degli  investimenti  pubblici e disposizioni
relative  al Ministero del bilancio e della programmazione economica"
ed  in  particolare  i  commi 1 e 2 che prevedono che il Ministro del
bilancio   e   della  programmazione  economica  disponga,  anche  su
richiesta   del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica, verifiche da parte del Nucleo ispettivo di cui alla citata
legge 887/84, dello stato di attuazione dei programmi di investimento
delle amministrazioni statali e locali e degli enti pubblici;
   Viste  le proprie delibere del 1› agosto 1985 e del 20 luglio 1988
con  le  quali  sono  stati  approvati rispettivamente il primo ed il
secondo piano triennale per la pesca marittima e l'acquacoltura;
   Vista   la   proposta   di   piano   della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura  nelle  acque  marine  e  salmastre per il triennio
1991-93,  trasmessa  dal Ministro della marina mercantile con nota n.
603912 del 19 novembre 1990;
   Ravvisata   in  conseguenza  la  necessita'  di  procedere  ad  un
adeguamento  della citata legge 41/82 per un piu' efficace intervento
pubblico   nel   settore  della  pesca,  adeguamento  da  realizzarsi
attraverso   la   presentazione  di  un  apposito  disegno  di  legge
governativo  la  cui  copertura  finanziaria  sara'  assicurata dagli
accantonamenti di cui alla tabella B sopra citata;
   Udita la relazione del Ministro della marina mercantile;
                              Delibera:
   E' approvato, per i successivi adempimenti di cui all'art. 1 della
legge 17 febbraio 1982, n. 41, il terzo piano della pesca marittima e
dell'acquacoltura  nelle  acque  marine  e  salmastre che viene a far
parte della presente delibera sub allegato A.
   Costituiscono obiettivi qualificanti del piano:
     A)  La  modernizzazione  e  lo sviluppo dell'apparato produttivo
nazionale  mediante  misure  di  razionalizzazione  e  valorizzazione
dell'attivita'  di  pesca, in particolare lungo la fascia costiera, e
mediante  la  ricostituzione del capitale fisico ed umano attualmente
sottoposti ad un rapido processo di insenilimento.
     B)  Il  miglioramento  del  grado  di autosufficienza alimentare
mediante   l'adozione   di  misure  a  supporto  dell'acquacoltura  e
maricoltura,  dell'industria di conservazione e trasformazione, della
commercializzazione e della pesca oceanica.
   Ai  sensi  del penultimo comma dell'art. 10, della legge n. 41/82,
devono  essere erogati nella misura del 60% a favore delle iniziative
localizzate  nel  Mezzogiorno,  anche  i  rientri sulle dotazioni sul
Fondo centrale per il credito peschereccio.
   Nell'attuazione  del  piano  il  Ministero della marina mercantile
avra' cura di:
    verificare  la  coerenza  degli  interventi  con  le azioni e gli
interventi  previsti dalla normativa comunitaria per il settore della
pesca e dell'acquacoltura;
    ricercare  le  opportune  sinergie  operative  con  il  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  per  quanto  concerne il settore
dell'acquacoltura  e  con  l'Ufficio  del Ministro per gli interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  per  le  attivita'  localizzate nelle
regioni meridionali.
   I Ministeri interessati adotteranno tutte le misure necessarie per
l'attuazione delle vigilanze, di cui all'art. 16 della legge n. 41/82
ed 9 della legge 878/86 citate in premessa, sulla realizzazione degli
interventi   e  sulla  corretta  utilizzazione  delle  disponibilita'
finanziarie concesse per gli scopi stabiliti dalla legge n. 41/82.
    Roma, 20 dicembre 1990
                              Il Presidente-delegato: CIRINO POMICINO