IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonche' riconosciute le esigenze di specificita' professionale, disponibilita' di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 255 contenente l'elencazione delle scuole e' aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: 4) tecnici di colpocitologia. Dopo l'art. 298 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione. Scuola diretta a fini speciali in tecnici di colpocitologia Art. 299. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di colpocitologia presso l'Universita' degli studi di Sassari. La scuola ha lo scopo di formare tecnici di colposcopia e di citologia diagnostica. La scuola rilascia il diploma di tecnici di colpocitologia. Art. 300. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di dieci studenti. Art. 301. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia e l'istituto di ginecologia ed ostetricia. Art. 302. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta preferibilmente con domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 303. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: elementi di istologia, citologia ed embriologia umana; nozioni di anatomia ed istologia dell'apparato genitale femminile; nozioni di microbiologia applicata alla ginecologia; nozioni di patologia generale; nozioni di endocrinologia ginecologica; tecniche citologiche; colposcopia e colpomicroscopia. 2 Anno: metodologie per lo screening dell'apparato ginecologico; citoistochimica ed elementi di immunologia; tecniche citologiche; laparoscopia ecografia e tecniche strumentali di impiego nella diagnosi precoce dei tumori; elementi di ginecologia oncologica preventiva; citopatologia cervicale e vulvo vaginale; citopatologia endometriale; citopatologia dell'ovaio e delle cavita' sierose; citopatologia ghiandola mammaria; colposcopia e colpofotografia; elementi di tecnica sanitaria ed infermieristica. Gli studenti sono, altresi', tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 304. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti, servizi, ambulatori e laboratori dell'istituto di ginecologia ed ostetricia. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 305. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 7 giugno 1990 Il rettore: MILELLA