IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il
collocamento in  aspettativa  per  motivi  sindacali  dei  dipendenti
civili  dello  Stato  che  ricoprono  cariche  elettive  in seno alle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormante
rappresentative;
  Ritenuto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 45 della legge
18 marzo 1968, n. 249, occorre determinare per il  comparto  "scuola"
il contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1990-92 in
ragione di una unita' per  ogni  5.000  dipendenti  in  attivita'  di
servizio;
  Ritenuto  che, ai sensi del terzo comma dell'art. 45 della legge 18
marzo 1968, n. 249, occorre provvedere, entro il primo  trimestre  di
ogni  triennio,  alla  ripartizione delle predette aspettative tra le
varie organizzazioni sindacali, in relazione alla  rappresentativita'
delle medesime, sentite le organizzazioni interessate;
  Considerato  che il numero dei dipendenti, docenti e non docenti in
attivita'  di  servizio  nella  "scuola"  primaria,   secondaria   ed
artistica  ammonta  complessivamente  a  n.  1.141.136  unita',  come
accertato, in base ai  dati  forniti  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,   dall'ultima   rilevazione   della  commissione  per  il
controllo dei flussi  di  spesa  con  funzioni  di  osservatorio  del
pubblico  impiego  di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto
1985, n. 444;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
novembre 1989, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  15  del  19
gennaio  1990  riguardante  la  determinazione  e la ripartizione del
contingente delle aspettative sindacali nel comparto "scuola"  per  i
trienni 1984-86 e 1987-89;
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, che  nell'art.  8  determina  la  composizione  del  comparto  di
contrattazione collettiva del personale della "scuola";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395, che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione   pubblica,   per   la   determinazione    della    maggiore
rappresentativita'  sul  piano nazionale delle confederazioni e delle
organizzazioni  sindacali,  e  che  nell'art.  9   attribuisce   alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica il compito di provvedere entro il primo  trimestre  di  ogni
triennio,  sentite  le  confederazioni  e le organizzazioni sindacali
interessate,  alla  ripartizione  delle  aspettative  sindacali   per
ciascun  comparto  di  contrattazione  collettiva  di  cui  al citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  28 ottobre 1988, n.
24518/8.93.5, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre    1988,    concernente    il   requisito   della   maggiore
rappresentativita'  su  base  nazionale   delle   confederazioni   ed
organizzazioni sindacali;
  Tenuto  conto  che  i  criteri  ed  i  parametri di cui alla citata
direttiva-circolare del 28 ottobre 1988 sono stati definiti  ai  fini
della  individuazione  delle  organizzazioni  sindacali legittimate a
costituire  le  delegazioni  sindacali  nelle  trattative  dei   vari
comparti  di  contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in
base   a   tale   normativa   sono   da   considerare    maggiormente
rappresentative  le  organizzazioni  sindacali  le  quali,  oltre  al
requisito della  minima  diffusione  territoriale,  abbiano  superato
anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della
consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite  alle
amministrazioni   dai  dipendenti  per  la  ritenuta  del  contributo
sindacale";
  Tenuto  conto  che  i  criteri  ed  i  parametri di cui alla citata
direttiva-circolare del 28 ottobre 1988 vengono in rilievo,  a  norma
della stessa direttiva-circolare del 28 ottobre 1988, anche "in altre
circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita'
sindacale,   tenuto   conto   che  i  detti  parametri  costituiscono
certamente riferimenti oggettivi";
  Vista  la  circolare  19  gennaio 1990, n. 42257/8.93.5, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  19  del  24  gennaio  1990,  concernente
l'aggiornamento dei dati di cui alla circolare n. 24518/8.93.5 del 28
ottobre 1988;
  Visto il decreto-legge 25 luglio 1990, n. 201, recante disposizioni
urgenti in materia  di  permessi  sindacali  annuali  retribuiti  nel
comparto "scuola";
  Viste  le note n. 25034 del 20 luglio 1989, n. 3837 del 13 dicembre
1989, n. 12827 del 5 maggio 1990, n. 16001 del  21  luglio  1990,  n.
16060  del  24 luglio 1990, n. 369 del 10 agosto 1990 e n. 784 del 30
agosto 1990, e gli atti in esse richiamati, trasmesse  dal  Ministero
della  pubblica istruzione in riferimento alle circolari-direttive in
precedenza citate;
  Tenuto  conto dei dati pervenuti con le predette note del Ministero
della    pubblica    istruzione    in    relazione    alle     citate
circolari-direttive;
  Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale   nel   comparto
"scuola";
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
agosto 1989, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  220  del  20
settembre  1989,  concernente  la delega del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contingente  dei dipenenti, docenti e non docenti, della scuola
primaria, secondaria ed artistica, per  il  quale  e'  consentito  il
collocamento  in  aspettativa  sindacale  ai sensi dell'art. 45 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, e' stabilito, per il  triennio  1990-92,
in complessive duecentoventotto unita'.