IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il collocamento in aspettativa per motivi sindacali dei dipendenti civili dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormante rappresentative; Ritenuto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, occorre determinare per il comparto "scuola" il contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1990-92 in ragione di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio; Ritenuto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, occorre provvedere, entro il primo trimestre di ogni triennio, alla ripartizione delle predette aspettative tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, sentite le organizzazioni interessate; Considerato che il numero dei dipendenti, docenti e non docenti in attivita' di servizio nella "scuola" primaria, secondaria ed artistica ammonta complessivamente a n. 1.141.136 unita', come accertato, in base ai dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione, dall'ultima rilevazione della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1990 riguardante la determinazione e la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto "scuola" per i trienni 1984-86 e 1987-89; Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che nell'art. 8 determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale della "scuola"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali; Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alla citata direttiva-circolare del 28 ottobre 1988 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale"; Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alla citata direttiva-circolare del 28 ottobre 1988 vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare del 28 ottobre 1988, anche "in altre circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi"; Vista la circolare 19 gennaio 1990, n. 42257/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1990, concernente l'aggiornamento dei dati di cui alla circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988; Visto il decreto-legge 25 luglio 1990, n. 201, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti nel comparto "scuola"; Viste le note n. 25034 del 20 luglio 1989, n. 3837 del 13 dicembre 1989, n. 12827 del 5 maggio 1990, n. 16001 del 21 luglio 1990, n. 16060 del 24 luglio 1990, n. 369 del 10 agosto 1990 e n. 784 del 30 agosto 1990, e gli atti in esse richiamati, trasmesse dal Ministero della pubblica istruzione in riferimento alle circolari-direttive in precedenza citate; Tenuto conto dei dati pervenuti con le predette note del Ministero della pubblica istruzione in relazione alle citate circolari-direttive; Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "scuola"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1989, concernente la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Il contingente dei dipenenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica, per il quale e' consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' stabilito, per il triennio 1990-92, in complessive duecentoventotto unita'.