IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  6  ottobre  1978,  n. 636, recante modifiche alle
disposizioni relative  alla  commercializzazione  dei  sali  prodotti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il  decreto  ministeriale  11  luglio  1983,  n.  04/80863,
registrato alla Corte dei conti  l'11  luglio  1983,  foglio  n.  16,
registro n. 2 Monopoli, concernente la tariffa di vendita al pubblico
dei sali per uso alimentare;
  Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984, registrato alla Corte
dei conti il 7 agosto 1984, registro n. 2 Monopoli,  foglio  n.  219,
concernente  la  tariffa  di  vendita  al  pubblico  dei sali per uso
alimentare;
  Ritenuta  la  necessita'  di  stabilire  i  prezzi dei tipi di sale
destinati  all'alimentazione   e   di   provvedere   al   contestuale
aggiornamento,  in  unico  listino,  dei  prezzi  dei  sali  per  uso
alimentare;
  Visto  l'art.  74  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633,  quale  risulta  modificato  dall'art.  20  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793;
  Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
                               Decreta:
  I  prezzi  di  vendita  al  pubblico,  compresa l'IVA nella vigente
aliquota del 19%, dei seguenti tipi di sale per uso  alimentare  sono
fissati come segue:
 
Sale comune marino non essiccato
 (in sacchi di politene da kg 25)  . . . . . .  L.  20.000    il q.le
Sale comune marino essiccato
 (in sacchi di politene da kg 25)  . . . . . .  "   22.000       "
  il q.le Sale macinato
 (in sacchi di politene da kg 25)  . . . . . .  "   24.000       "
Sale integrale
 (in sacchi di politene da kg 25)  . . . . . .  "   40.000       "
Sale scelto
 (in sacchi di politene da kg 25)  . . . . . .  "   40.000       "
Sale raffinato
 (in sacchi di politene da kg 25)  . . . . . .  "   40.000       "
Sale marino integrale
 (in sacchetti da kg 1)  . . . . . . . . . . .  "   85.000       "
Sale scelto o grosso
 (in pacchetti da kg 1 e 0,500)  . . . . . . .  "   85.000       "
Sale raffinato o fino
 (in pacchetti da kg 1 e 0,500)  . . . . . . .  "   85.000       "
Sale jodurato  . . . . . . . . . . . . . . . .  "   85.000       "
Sale Candor condizionato:
 (in pacchetti da kg 1 e 0,500)  . . . . . . .  "  100.000       "
 (in spargisale da 100 g)  . . . . . . . . . .  "  300.000       "
 (in bustine da 1 g)   . . . . . . . . . . . .  "  600.000       "
 (in spargisale da 750 g)  . . . . . . . . . .  "  120.000       "
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la  registrazione,  entra  in   vigore   il   giorno   stesso   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 febbraio 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 10