IL MINISTRO DELL'INDUSTRA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983 n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
del'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Viste  le  domande  in  data  11  ottobre  1988, 25 maggio 1989, 12
ottobre  1989,  22  gennaio  e  23  maggio  1990  e   le   successive
integrazioni,  presentate dalla Meie vita - Societa' di assicurazioni
per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione  di
tariffe  di  assicurazione  sulla vita e di condizioni di polizza, di
cui  alcune  in  sostituzione  delle  analoghe  in  vigore,   nonche'
l'autorizzazione  a  derogare dall'obbligo di trattenere una aliquota
minima  del  rendimento  di  una  gestione  separata  per   specifici
contratti;
  Viste  le  lettere n. 924191 del 15 novembre 1989, n. 020567 del 19
febbraio 1990, n. 021644 del 30 aprile 1990, n. 021646 e  021643  del
30 aprile 1990, n. 021867 del 18 maggio 1990, n. 021968 del 29 maggio
1990, n. 023948 del 26 novembre 1990 con le quali l'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e di interesse collettivo -
ISVAP,  ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi   alla
emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  di  polizza  in  sostituzione  delle  analoghe in vigore,
presentate dalla Meie vita - Societa' di  assicurazioni  per  azioni,
con sede in Milano:
   1)  tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffa  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio  adottati  sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5)  tariffe  di assicurazione mista a premio unico tariffa a tasso
tecnico 0% e 3% e 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
   8)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
   9)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   10)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia temporanea, a
premio unico;
   11)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui
al precedente punto 10);
   12)  tariffa  di  opzione  e delle relative condizioni speciali di
polizza da utilizzare per il differimento nel pagamento del  capitale
garantito alla scadenza contrattuale da contratti di capitalizzazione
a  premio  unico  e  a  prestazione  rivalutabile   finalizzati   sia
all'accantonamento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che alla
costituzione di trattamenti previdenziali aggiuntivi;
   13)  condizioni  di  polizza,  per l'assunzione di contratti senza
visita medica e con  copertura  immediata  stipulati  nell'ambito  di
convenzioni  per  la  copertura  di  prestiti a breve e medio termine
erogati da banche o societa' finanziarie  ai  propri  clienti  oppure
dagli organismi o enti indicati per i propri soci o dipendenti;
   14)  tariffa 3C-DM - assicurazione mista, a premio annuo costante,
con premio e capitale espressi in marchi tedeschi;
   15)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 1);
   16)  regolamento  della  gestione speciale "Previdenza Marchi". La
societa' non potra', relativamente alla gestione speciale "Previdenza
Marchi"  di  cui  al  precedente  punto 16), effettuare operazioni di
vendita di titoli  allo  scoperto,  di  negoziazione  di  titoli  con
differimento  dell'esecuzione  oltre  i  termini  della  liquidazione
mensile della borsa nonche' di premio o di riporto;
   17)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti la rivalutazione
delle prestazioni garantite in  base  al  rendimento  della  gestione
"Progetto Previdenza", da utilizzare
per  l'emissione di contratti collettivi rientranti nell'ambito della
convenzione stipulata con la Cassa interaziendale di  solidarieta'  e
di assistenza.