IL MINISTRO DELL'INDUSTRA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983 n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato; Viste le domande in data 11 ottobre 1988, 25 maggio 1989, 12 ottobre 1989, 22 gennaio e 23 maggio 1990 e le successive integrazioni, presentate dalla Meie vita - Societa' di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonche' l'autorizzazione a derogare dall'obbligo di trattenere una aliquota minima del rendimento di una gestione separata per specifici contratti; Viste le lettere n. 924191 del 15 novembre 1989, n. 020567 del 19 febbraio 1990, n. 021644 del 30 aprile 1990, n. 021646 e 021643 del 30 aprile 1990, n. 021867 del 18 maggio 1990, n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 023948 del 26 novembre 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Meie vita - Societa' di assicurazioni per azioni, con sede in Milano: 1) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio unico tariffa a tasso tecnico 0% e 3% e 4%; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia temporanea, a premio unico; 11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 10); 12) tariffa di opzione e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare per il differimento nel pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale da contratti di capitalizzazione a premio unico e a prestazione rivalutabile finalizzati sia all'accantonamento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che alla costituzione di trattamenti previdenziali aggiuntivi; 13) condizioni di polizza, per l'assunzione di contratti senza visita medica e con copertura immediata stipulati nell'ambito di convenzioni per la copertura di prestiti a breve e medio termine erogati da banche o societa' finanziarie ai propri clienti oppure dagli organismi o enti indicati per i propri soci o dipendenti; 14) tariffa 3C-DM - assicurazione mista, a premio annuo costante, con premio e capitale espressi in marchi tedeschi; 15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1); 16) regolamento della gestione speciale "Previdenza Marchi". La societa' non potra', relativamente alla gestione speciale "Previdenza Marchi" di cui al precedente punto 16), effettuare operazioni di vendita di titoli allo scoperto, di negoziazione di titoli con differimento dell'esecuzione oltre i termini della liquidazione mensile della borsa nonche' di premio o di riporto; 17) condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione delle prestazioni garantite in base al rendimento della gestione "Progetto Previdenza", da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi rientranti nell'ambito della convenzione stipulata con la Cassa interaziendale di solidarieta' e di assistenza.