IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli  articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52 e 51 rispettivamente del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.  150,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,  n.  267,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.  269,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1987,  n.  568,
con i quali e' stata attribuita - relativamente al triennio 1985-1987
- al personale della Polizia di Stato  e  a  quello  appartenente  ai
comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti
locali, delle aziende,  del  servizio  sanitario  nazionale  e  delle
istituzioni  e  degli  enti  di ricerca e sperimentazione in servizio
nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennita'
di  bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura
e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella
regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
maggio  1988,  n.  287,  concernente  "Norme  per  la  corresponsione
dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego in servizio  presso  uffici  o  enti  ubicati  nella  regione
autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta";
  Visto  l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che,  oltre  ad  articolare  le  misure  dell'indennita'  di
bilinguismo  tra le varie fasce retributive, stabilisce che la stessa
va rivalutata ogni due anni in misura proporzionale  alle  variazioni
dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 19 agosto 1989, con il
quale  e'  stato  provveduto  a  rideterminare,  a  decorrere  dal  5
settembre 1988, le misure dell'indennita' di bilinguismo;
  Ritenuto  che  ai  fini  della rideterminazione della indennita' in
parola, a  decorrere  dal  5  settembre  1990,  occorre  prendere  in
considerazione  la  variazione  percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo per le  famiglie  di  operai  ed  impiegati  intervenuta  nel
periodo agosto 1988-agosto 1990;
  Vista  la  lettera  dell'Istituto  centrale  di  statistica  del 24
ottobre 1990, n. 1355, dalla quale risulta che la suddetta variazione
percentuale e' stata pari al 13,4;
                               Decreta:
  A  decorrere  dal  5  settembre  1990  le misure dell'indennita' di
bilinguismo  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  30  maggio 1988, n. 287, sono rideterminate
come segue:
   1a fascia da L. 265.677 a L. 301.278;
   2a fascia da L. 221.398 a L. 251.065;
   3a fascia da L. 177.118 a L. 200.852;
   4a fascia da L. 159.406 a L. 180.766.
  Il  presente  decreto  sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 5 dicembre 1990
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 341