IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52 e 51 rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con i quali e' stata attribuita - relativamente al triennio 1985-1987 - al personale della Polizia di Stato e a quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, concernente "Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta"; Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, oltre ad articolare le misure dell'indennita' di bilinguismo tra le varie fasce retributive, stabilisce che la stessa va rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 19 agosto 1989, con il quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1988, le misure dell'indennita' di bilinguismo; Ritenuto che ai fini della rideterminazione della indennita' in parola, a decorrere dal 5 settembre 1990, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1988-agosto 1990; Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 24 ottobre 1990, n. 1355, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale e' stata pari al 13,4; Decreta: A decorrere dal 5 settembre 1990 le misure dell'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue: 1a fascia da L. 265.677 a L. 301.278; 2a fascia da L. 221.398 a L. 251.065; 3a fascia da L. 177.118 a L. 200.852; 4a fascia da L. 159.406 a L. 180.766. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 1990 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991 Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 341