IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 ottobre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 21 - All'elenco degli insegnamenti complementari della facolta' di scienze politiche, sono aggiunte le seguenti discipline: analisi economica; contabilita' regionale; demografia storica; diritto urbanistico; economia applicata; economia dei paesi in via di sviluppo; economia regionale; informatica giuridica; informatica giuridica e amministrativa; storia e istituzioni dell'Asia sud orientale; storia dell'integrazione europea. Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 17 dicembre 1990 Il rettore: CASULA