IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la  legge  30  aprile  1976, n. 397, recante norme sanitarie
sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati  membri  della
Comunita' economica europea (Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno
1976);
 Vista  l'ordinanza  ministeriale  18  giugno  1982, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 giugno 1982, recante modifiche,  nei
confronti  della  Grecia,  dell'ordinanza  ministeriale 28 marzo 1967
relativa a norme di polizia veterinaria per la prevenzione  dell'afta
epizootica  da  virus  da  tipi  esotici  nonche'  misure restrittive
all'importazione di bovini ed ovini vivi dall'isola greca  di  Lesbo,
ai fini della prevenzione della febbre catarrale ovina (blue tongue);
  Vista  la  decisione  della  commissione  CEE del 30 marzo 1990 che
abroga la decisione n. 81/11/CEE recante misure di protezione  contro
la febbre catarrale ovina (blue tongue);
  Ritenuto  opportuno  prendere atto con apposito provvedimento delle
norme contenute nella sopracitata decisione;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'art.  2  dell'ordinanza ministeriale 18 giugno 1982, citata nelle
premesse, e' abrogato.